Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17045 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17045 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 13967-2008 proposto da:
DI PALO LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA DELLE IRIS 18, presso lo studio dell’avvocato
FILIPPO DE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine;
– ricorrente 2013
1689

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 2 in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta

Data pubblicazione: 10/07/2013

e difende ope legis;

controri correnti

avverso la sentenza n. 47/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 30/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

udito per il ricorrente l’Avvocato DE GIOVANNI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine accoglimento del
ricorso.

CHINDEMI;

R.G. 13967/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 47/38/07, depositata il
30.3.2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n.
187/46/2006 che riteneva legittimo, nei confronti dell’acquirente Di Palo Luciano, l’avviso di
rettifica e liquidazione relativa all’atto di compravendita di un terreno edificabile in Roma, località
Prato Fiorito

a) violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. quattro, c.p.c. avendo omesso di
pronunciarsi la sentenza impugnata in relazione al fatto se l’atto di compravendita avesse avuto per
oggetto solo un appezzamento di terreno libero o con sovrastanti manufatti;
b) violazione dell’art. sette, comma tre, D.lgs 546/92, non avendo il giudice di appello disposto una
CTU al fine di risolvere il punto controverso se l’atto di compravendita avesse avuto per oggetto,
anche se non menzionati implicitamente, anche i capannoni;
c) omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n.
cinque, c.p.c. non avendo la CTR motivato in ordine alla circostanza se i capannoni insistevano
sulla particella 1348, oggetto della compravendita, oppure sulla particella 2748 non facente parte
della compravendita;
d) insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art.
360, n. cinque, c.p.c., non avendo i giudici di appello motivato sul punto decisivo se i capannoni
insistessero meno sulla particella oggetto della compravendita
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; il contribuente presentava memoria
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.5.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato, anche se occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi
dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c..
In relazione al primo motivo non è configurabile invero il vizio di omesso esame di una questione
(connessa a una prospettata tesi difensiva), quando debba ritenersi che tale questione sia stata
esaminata e decisa – sia pure con una pronuncia implicita della sua irrilevanza o di infondatezza – in
quanto superata e travolta, anche se non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di
altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logicogiuridico, la detta irrilevanza o infondatezza. Ciò ricorre nel caso in esame in cui la pronuncia ha
confermato la sentenza di primo grado, attribuendo rilievo alla stima UTE, a seguito di sopralluogo
1

Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi:

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