Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17045 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. I, 05/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 05/08/2011), n.17045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.I., M., V. e Mi., elettivamente

domiciliate in Roma, via Guido D’Arezzo 18, presso l’avv. PETILLO

Alfredo, che le rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione

Civile in persona del Presidente;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2598 del

31.8.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.6.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 5.10.1993 A.O.I., M., V. e Mi. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Dipartimento della Protezione Civile, per sentir dichiarare l’illegittimità dell’occupazione e della conseguente demolizione di un immobile di loro proprietà sito in (OMISSIS) (iniziative adottate in base all’ordinanza sindacale n. 78773 dell’1.9.1984, emessa per fronteggiare l’emergenza bradisismica), e sentirlo quindi condannare al risarcimento del danno ed ai connessi indennizzi o, subordinatamente, al pagamento di indennità dovute ai sensi della L. n. 1865 del 2359, art. 39.

La Presidenza, costituitasi, eccepiva pregiudizialmente il proprio difetto di legittimazione passiva, eccezione che veniva accolta dal primo giudice.

La decisione, impugnata, veniva modificata dalla Corte di Appello in punto legittimazione, ravvisata nei confronti dell’originaria convenuta (e ciò in quanto il Sindaco avrebbe agito quale Ufficiale di Governo), ma la domanda risarcitoria veniva tuttavia rigettata, per effetto della ritenuta fondatezza dell’eccezione di prescrizione del credito azionato, formulata con la comparsa di risposta in primo grado.

In particolare la Corte di appello rilevava che l’occupazione dell’immobile e la conseguente demolizione sarebbero state disposte in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 38773 dell’1.9.1984, a sua volta conseguente all’ordinanza del 5.7.1984 del Dipartimento per la Protezione Civile, con la quale il Sindaco era stato delegato ad assumere iniziative a tutela della pubblica e privata incolumità.

Da ciò sarebbe disceso che la domanda risarcitoria, proposta il 15.10.1998, era stata formulata quando il termine di prescrizione risultava ampiamente decorso.

Avverso tale decisione le A. proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui non resisteva l’intimata.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 10.6.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione le A. hanno rispettivamente denunciato:

1) violazione di legge e vizio di motivazione sotto il seguente riflesso: la Corte avrebbe motivato la legittimazione passiva del Ministero sulla base dell’ordinanza commissariale n. 276 del 5.7.1984, che avrebbe delegato il sindaco per le iniziative finalizzate alla salvaguardia dell’incolumità; alla detta ordinanza aveva fatto seguito quella n. 338 del 5.9.1984, che avrebbe ricondotto l’attività di protezione al Piano di Recupero del Centro Antico; con quest’ultimo provvedimento sarebbero stati approvati interventi implicanti la dichiarazione di pubblica utilità; fra tali interventi sarebbero stati previsti anche quelli demolitori in casi analoghi a quelli per cui è giudizio, e ciò avrebbe comprovato la relazione fra l’annullamento dei piani e la demolizione del fabbricato, da cui discenderebbe l’erroneità della decisione adottata;

2) violazione degli artt. 2043 e 2947 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all’affermata prescrizione del diritto azionato, atteso che nella specie si sarebbe trattato di illecito permanente, rispetto al quale il diritto al risarcimento ” sorge in modo continuo e in modo continuo si prescrive”;

3) violazione dei diritti sanciti dal 1 protocollo aggiuntivo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per il fatto che nella specie si sarebbe determinata un’espropriazione di fatto in danno di esse ricorrenti, derivante da iniziative poste in essere in carenza di potere ablatorio;

4) vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di liquidazione delle indennità di espropriazione dovute, nell’ipotesi di ritenuta legittimità dell’operato del Comune di Pozzuoli, domanda subordinata – e non assorbita -rispetto a quella risarcitoria formulata in via principale. Quanto alla determinazione dell’indennità, la stessa sarebbe stata desumibile dalle risultanze estimative evidenziate dal consulente tecnico nel giudizio di primo grado, da integrare con il calcolo di interessi e rivalutazione, e tale riconoscimento avrebbe dovuto modificare anche la statuizione sulle spese processuali, da liquidare in base al principio della soccombenza.

Il ricorso è infondato.

Sui primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi, si osserva innanzitutto che la censura è stata prospettata in modo confuso, senza la chiara indicazione degli elementi di fatto e dei profili giuridici, sulla base dei quali è stata sostenuta l’erroneità della decisione impugnata.

In ogni modo il dato certo è che il pregiudizio è stato lamentato con riferimento all’avvenuta demolizione dell’immobile di proprietà delle ricorrenti, e quindi è dalla relativa data che va stabilito il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, come d’altro canto stabilito dal giudice del merito. Di ciò verosimilmente hanno avuto contezza le ricorrenti, che infatti avevano ancorato il provvedimento di occupazione e di demolizione dell’immobile di loro proprietà all’annullamento delle delibere di approvazione del piano di recupero del centro antico di (OMISSIS). Tale assunto tuttavia contrasta con l’accertamento compiuto dalla Corte di appello di Napoli, che per l’appunto ha collegato la demolizione dell’immobile oggetto del presente giudizio ai provvedimenti adottati dal Sindaco in attuazione della delega conferitagli dal Dipartimento della Protezione Civile per la salvaguardia della privata e pubblica incolumità, in ossequio al D.Lgs. n. 1948/1010, art. 1.

Per il terzo motivo è sufficiente rilevare che la pretesa violazione del primo protocollo aggiuntivo non è neppure astrattamente configurabile (e ciò a parte il fatto che non lo sarebbe neppure nel concreto e che la doglianza risulta anche nuova) poichè nella specie non si è verificata un’espropriazione di un terreno in assenza dei presupposti che l’avrebbero potuta legittimare ma, piuttosto, la constatazione di un effetto (per l’appunto quello della prescrizione) riconducibile all’applicazione di un istituto disciplinato in via generale dal vigente codice civile e determinato da un inerte comportamento, addebitabile esclusivamente alla parte che viceversa si sarebbe dovuta attivare.

Resta infine il quarto motivo di impugnazione, con il quale è stata lamentata l’omessa pronuncia sulla subordinata domanda di liquidazione dell’indennità di espropriazione.

Anche tale doglianza risulta infondata, atteso che la Corte di Appello ha interpretato come risarcitoria la domanda formulata dalle A. (” .. non consente l’accoglimento della domanda risarcitoria formulata in primo grado …”, p. 5) e la detta interpretazione non appare in contrasto con le deduzioni delle appellanti, considerato che le stesse avevano richiesto la condanna del convenuto “al pagamento del valore venale del suolo occupato e trasformato” ( prima pagina del quarto motivo di ricorso).

Per di più, nel merito, va anche rilevato che pur ove ipoteticamente condivisa la prospettazioni delle ricorrenti, secondo cui il termine di prescrizione sarebbe decennale, lo stesso sarebbe ugualmente decorso, mentre la questione relativa alle interruzioni che si sarebbero verificate appare nuova, non risultando essere stata rappresentata nei precedenti giudizi e richiederebbe valutazioni di merito non consentite in questa sede di legittimità.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali (della cui compensazione nel giudizio di merito a torto si sono dolute le ricorrenti, attesa la loro soccombenza) poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA