Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17044 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 20/07/2010), n.17044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MATA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentata e difesa

dall’avvocato OMETTO MICHELE, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA GIULIO MELZI D’ERIL S.S. in persona del suo

Amministratore e legale rappresentante, M.D.G.,

G.G.M., elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO

GENERALE GONZAGA DEL VODICE 2, presso lo studio dell’avvocato

PAZZAGLIA ALESSANDRO, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati PITTA MARCELLO, NICOLINI MASSIMO, giusta mandato a margine

della memoria difensiva;

– resistente –

e contro

BRIDA SOCIETA’ AGRICOLA SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza Fasc. n. 2329/07 del TRIBUNALE di PAVIA,

depositata il 28/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente l’Avvocato Albini Carlo, (delega avvocato Manzi),

difensore della ricorrente che deposita copia certificazione postale;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – La società Mata spa ha proposto ricorso, ex art. 42 c.p.c., avverso l’ordinanza del tribunale di Pavia – sezione specializzata agraria del 28.4.2009, con la quale è stata disposta la sospensione per pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del giudizio di R.G. n. 2329/2007, pendente fra la società Mata spa e l’Azienda Agricola Giulio Melzi D’Eril s.s., M.D.G., G.M. G. e Brida Agricola srl..

Si sono costituiti i resistenti Azienda Agricola Giulio Melzi D’Eril s.s., M.D.G. e G.G.M. contestando i motivi del ricorso, mentre è rimasta contumace la Brida Agricola srl..

Il ricorso per regolamento di competenza è stato proposto per impugnare un provvedimento depositato dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

La questione posta dal ricorso è enunciata alle pagg. 9-10 dello stesso.

Preliminarmente, va dato atto dell’infondatezza dell’eccezione proposta dai resistenti, di tardività nella notificazione del presente ricorso per regolamento di competenza.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale,infatti, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata, per il notificante, con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova, pertanto, applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anzichè dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, come nella specie.

E’, infatti, irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va, in tal caso, sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l’Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall’art. 83 c.p.c., alla data dell’avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della L. n. 53 del 1994 (v. anche Cass. 30.7.2009 n. 17748).

Nella specie, la notificazione è avvenuta “su istanza della Mata spa, dall’avv. Michele Ometto, giusta autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di Venezia in data 19.9.2 005, avendo i requisiti di cui alla L. 21 gennaio 1994 n. 53”, a mezzo del servizio postale mediante spedizione in piego raccomandata a.r. in data 28 maggio 2009, come risulta dalla Documentazione allegata dalla ricorrente; nel rispetto, quindi del termine di trenta giorni che scadeva il 28.5.2009; a nulla rilevando – ai fini della tempestività del ricorso per regolamento di competenza – la successiva notificazione ai destinatari avvenuta in data 1 e 3.6.2009.

Passiamo, quindi, all’esame del ricorso per regolamento di competenza.

Il giudice del merito ha fondato la sospensione del giudizio in corso sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di pregiudizialità fra il giudizio di rilascio e quello relativo all’accertamento del diritto di riscatto, da parte dell’Azienda Agricola Giulio Melzi D’Eril ss., pendente in appello, ritenuto pregiudiziale ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. In un tale caso, però, se anche sussistesse tra i due giudizi un rapporto di pregiudizialità, e quello ritenuto pregiudicante sia stato definito – come nella specie – con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. Ne consegue che se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sè illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità (v. anche Cass. ord. 16.12.2009 n. 26435; Cass. ord. 29.8.2008 n. 21924).

Nel caso in esame il giudice, che ha disposto la sospensione, non ha invocato la norma di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2, ma quella dell’art. 295 c.p.c…

Il provvedimento così adottato è, pertanto, illegittimo. Comunque, non sussiste neppure il rapporto di pregiudizialità invocato.

Infatti, fra il giudizio promosso dall’affittuario del fondo rustico per l’accertamento del proprio diritto di riscatto in seguito al trasferimento oneroso della proprietà del fondo ed il giudizio instaurato dal terzo acquirente per ottenere il rilascio del fondo sussiste quel rapporto di pregiudizialita che impone, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo, soltanto quando la domanda di rilascio sia fondata su fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto, mentre va escluso se i fatti, sui quali si basa la domanda stessa, siano anteriori (Cass. 18.11.2004 n. 21870; cass. 3.8.2004 n. 14810; cass. 30.5.2003 n. 8778).

Nella specie, il giudizio di rilascio è stato promosso con atto notificato il 12/15.9.2003; il diritto di riscatto è nato con la con la vendita del fondo a terzi avvenuto il (OMISSIS) (vendita da Brida srl a Mata spa), mentre l’esercizio del preteso diritto – non preceduto da alcuna comunicazione da parte della pretesa beneficiarla del diritto di prelazione Azienda Agricola Giulio Melzi D’Eril ss (come risulta dalla sentenza di rigetto della domanda dì riscatto, allo stato pendente in appello) – è avvenuto con domanda notificata il 25.6.2004.

L’odierna ricorrente Mata spa chiariva di avere acquistato l’immobile in questione in data 10.7.2003 da Brida srl; immobile da quest’ultima concesso in comodato all’Azienda Agricola con decorrenza dall’1.5.2002 al 31.12.2004; e, sul presupposto che il rapporto obbligatorio di comodato non le fosse opponibile, chiedeva che “Il giudice accertasse e dichiarasse l’illegittima occupazione del suddetto immobile … , con il consequenziale rilascio, oltre al risarcimento del danno”.

I convenuti Azienda Agricola Giulio Melzi D’Eril s.s., M.D. G., G.G.M., nel costituirsi, nel relativo giudizio, proponevano domanda riconvenzionale, con la quale chiedevano che fosse dichiarata la nullità di clausole della convenzione 19.4.2002 per violazione della normativa in tema di affitto di fondi rustici, nonchè la nullità e/o invalidità del contratto di comodato concluso in pari data (di qui la competenza della sezione specializzata agraria).

I fatti posti dall’odierna ricorrente a fondamento della domanda di rilascio, e basati sulla detenzione senza titolo da parte dell’Azienda Agricola, sono anteriori e diversi (inopponibilità del preteso comodato) da quelli sui quali si basa la domanda di riscatto, esercitata il 25.6.2004 e rigettata dal giudice di primo grado; con la conseguenza che alcuna pregiudizialità, sotto questo profilo, esiste tra i due giudizi, pendenti, l’uno, allo stato, davanti alla Corte d’Appello (domanda di riscatto) e l’altro sospeso, davanti al tribunale – sezione specializzata agraria (domanda di rilascio).

Nè, in questo caso, può ipotizzarsi un eventuale conflitto di giudicati, sia per ragioni di carattere soggettivo – essendo diverse le parti dei due giudizi -, sia per ragioni oggettive, posto che, se il giudizio di riscatto fosse deciso in senso favorevole all’Azienda Agricola, con la sua conseguente sostituzione alla Mata spa nel contratto di compravendita, la stessa otterrebbe la restituzione dell’immobile in forza della riconosciuta proprietà in capo alla stessa Azienda agricola, indipendentemente dall’eventuale esito sfavorevole per la stessa della causa sospesa.

Conclusivamente, va disposta la prosecuzione del giudizio in corso”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, va disposta la prosecuzione del giudizio davanti al tribunale di Pavia, al quale va rimesso il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio davanti al tribunale di Pavia. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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