Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17044 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 16/06/2021), n.17044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25556-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA

GIANNICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA, 2,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA ASSENNATO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1033/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.E., titolare di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 2006 e prima di tale data collocato in CIG e mobilità, ha agito nei confronti dell’Inps al fine di ottenere il ricalcolo della pensione mediante computo, nella retribuzione pensionabile e in riferimento ai periodi di cassa integrazione e mobilità coperti da contribuzione figurativa, degli emolumenti extramensili;

2. il tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1033 pubblicata l’8.3.2019, ha accolto l’appello di M.E. e, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’Inps al pagamento della somma di Euro 6.619,01, a titolo di differenze sui ratei pensionistici dovuti all’appellante nel periodo dall’1.12.2006 al 31.12.2012;

3. avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; M.E. ha resistito con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo del ricorso l’Inps ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8 e della L. n. 223 del 1991, art. 7;

6. ha affermato che la sentenza impugnata travisa il quadro normativo di riferimento in quanto richiama disposizioni e precedenti di legittimità inconferenti, perchè relativi alla diversa fattispecie della contribuzione figurativa in ipotesi di disoccupazione, in cui non esiste alcun rapporto di lavoro in corso e quindi alcun dato retributivo di riferimento su cui calcolare la retribuzione pensionabile; con la conseguenza che occorre determinare una retribuzione virtuale, prendendo come parametro la media delle retribuzioni settimanali percepite nell’anno solare in cui era in essere un rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito dalla L. n. 155 del 1981, art. 8, commi 1, 2 e 3;

7. ha precisato che, al contrario, in ipotesi di cassa integrazione e mobilità, come nella fattispecie oggetto di causa, esiste un dato oggettivo a cui il legislatore impone di fare riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, vale a dire la retribuzione a cui è riferita l’integrazione salariale, secondo il disposto della L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 4 e del D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 6, quanto alla CIG e della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, per la mobilità;

8. il motivo è fondato;

9. la L. n. 155 cit., art. 8, stabilisce al comma 1 che “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”; ulteriori criteri sono dettati nel comma 2 per l’ipotesi in cui nell’anno solare non risultino retribuzioni effettive e nel comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione;

10. il medesimo articolo, comma 4, stabilisce che “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono riconosciuti utili d’ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale”;

11. in maniera analoga, la L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, prevede che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità vadano calcolati “sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1”; ed l’art. 7, comma 1, sancisce a sua volta che l’indennità spetti “nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”;

12. dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. n. 6161 del 2018), che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l’importo dell’indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;

13. come correttamente rilevato dall’Inps, il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale; nella specie l’Istituto ha fatto leva sui dati retributivi dichiarati dal datore di lavoro nel modello denominato DS 22 ai fini del calcolo del trattamento di mobilità e tali dati devono considerarsi coincidenti con la normale retribuzione oraria che funge da base di calcolo dell’integrazione salariale, quindi del valore da riconoscere alla contribuzione figurativa;

14. la Corte di merito ha errato nel fare applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8 comma 1, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge (L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 4 e L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria;

15. per le ragioni esposte il ricorso deve essere trovare accoglimento; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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