Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17044 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9913/2013 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., subentrata ad Equitalia Polis s.p.a., con

decorrenza 1 luglio 2011, in seguito ad atto di fusione per

incorporazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso,

dall’Avv. Vincenzo Polisi, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv. Roberto Diddoro in Roma, Via Premuda n. 1/A.

– ricorrente –

contro

Costruzioni Residenziali s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore;

-intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di

Salerno, n. 1/4/2013, depositata l’8 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con sentenza 1-4-2013, accoglieva il ricorso per ottemperanza presentato dalla Costruzioni Residenziali s.r.l., in relazione ad una sentenza della Commissione provinciale (sentenza 239/4/2011) che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’iscrizione di ipoteca, per mancata notifica delle cartelle propedeutiche a tale iscrizione, ordinando la cancellazione della impugnata iscrizione ipotecaria. In particolare, la Commissione tributaria provinciale (sentenza 1-4-2013), in sede di ottemperanza, pronunciando sul ricorso volto esclusivamente a “disporre l’ottemperanza della sentenza n. 239/04/11….e per l’effetto obbligare la Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Polis spa a provvedere alla cancellazione ipotecaria”, nominava il Commissario ad acta ed assegnava il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza per provvedere “alla restituzione delle somme di Euro 46.000,00 versate dal contribuente in data 24-3-2011 in favore di Equitalia Polis s.p.a. oltre interessi legali, nonchè spese di lite… e quelle per il compenso al Commissario ad acta”.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a..

3. Resta intimata la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione Equitalia Sud s.p.a. deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 2, in relazione all’art. 360, n. 3. Carenza di legittimazione passiva – Violazione delle norme sul procedimento in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10”, in quanto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10, all’epoca vigente, il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento dall’ufficio del Ministero delle finanze o dall’ente locale dell’obbligo posto a carico della sentenza. Pertanto, costituisce presupposto di procedibilità che il soggetto sia una pubblica amministrazione (Ufficio del ministero o ente locale). Nel caso in esame, invece, il ricorso è stato proposto unicamente nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., parte che però non è prevista come legittimata passiva del giudizio di ottemperanza. Il concessionario del servizio di riscossione è, invece, richiamato espressamente nel D.Lgs. n. 564 del 1992, art. 69. Nella sentenza da ottemperare non vi era però alcuna condanna al pagamento di somme che, avrebbe legittimato, comunque, unicamente l’azione esecutiva ordinaria. La sentenza aveva statuito solo sull’annullamento della iscrizione ipotecaria e, al momento della presentazione del ricorso per ottemperanza, l’ipoteca era stata già cancellata.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, in quanto la ricorrente aveva chiesto con l’ottemperanza esclusivamente di “…obbligare la Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Polis s.p.a. a provvedere alla cancellazione ipotecaria…in favore della società Costruzioni Residenziali s.r.l….”. La Commissione regionale, dunque, avrebbe potuto decidere unicamente sulla iscrizione ipotecaria, ma non avrebbe mai potuto statuire in ordine al rimborso di somme mai disposto da alcuna sentenza.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, in quanto la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso annullando l’iscrizione ipotecaria impugnata per mancata prova, da parte di Equitalia, di una valida notifica della pregressa cartella di pagamento. Il giudizio di ottemperanza, quindi, non poteva avere ad oggetto ciò che non era stato deciso dalla Commissione tributaria provinciale, ossia il rimborso di somme.

Non vi è nessuna motivazione in ordine al disposto rimborso, non oggetto del giudizio tributario conclusosi con la sentenza da ottemperare. Il pagamento è avvenuto, in precedenza, “in virtù di una iscrizione a ruolo giammai annullata dalla CTP in quanto giammai impugnata dal contribuente”, sicchè nessuna somma doveva essere restituita. Il giudice dell’ottemperanza, quindi, ha statuito oltre i dettami della sentenza da eseguire, decidendo ultra petitum.

4. I motivi primo e secondo, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati, nei limiti di cui in motivazione.

4.1. Invero, in primo luogo, deve evidenziarsi l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale. Infatti, per questa Corte la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, – a mente della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione delle norme del procedimento” – va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro “error in procedendo” in cui sia incorso il giudice dell’ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare ed eventualmente integrare il “dictum” costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede (Cass., 16 aprile 2014, n. 8830; Cass., 13 dicembre 2019, n. 32863).

4.2. Inoltre, sussiste la legittimazione passiva di Equitalia Sud s.p.a., in quanto il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto l’attuazione di un giudicato di annullamento di un atto tipico della fase di riscossione, ossia della iscrizione di ipoteca (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32863). La legittimazione passiva deve, quindi, conformarsi all’oggetto del giudizio ed alla natura giuridica degli atti richiedenti il provvedimento di attuazione ed ottemperanza. Peraltro, Equitalia Sud s.p.a. è stata parte anche nel processo che si è concluso con la sentenza da ottemperare (Cass., 12 aprile 2019, n. 10299).

Del resto, il nuovo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, come modificato a partire dal 2016 dal D.Lgs. n. 156 del 2015, prevede espressamente la legittimazione passiva dell’agente della riscossione. Si legge, infatti, che “il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto nell’albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, degli obblighi derivanti dalla sentenza”. Tale norma, dunque, chiarisce il significato e la portata della precedente disposizione.

Inoltre, si rileva che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, nella stesura applicabile ratione temporis, prevede al comma 1, che “salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato…”. Pertanto, la procedura esecutiva ed il giudizio di ottemperanza, che è caratterizzato da un misto di poteri cognitori ed esecutivi, sono distinti e concorrenti, per cui anche le procedure per l’attivazione della ottemperanza sono ovviamente diverse; per l’ottemperanza è, infatti, necessario solo attendere il decorso del termine per l’Amministrazione finanziaria o per gli enti locali (120 giorni dopo la notifica del precetto, ai sensi del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1, convertito in L. n. 30 del 1997), oppure il termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, mentre unica condizione per la proponibilità della esecuzione forzata è il rispetto del termine di 30 giorni dopo la messa in mora del precetto a sensi del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1, convertito in L. n. 30 del 1997, (Cass., 24 settembre 2010, n. 20202).

I due istituti, dunque, sono fungibili, sì da consentire al contribuente la scelta tra l’uno e l’altro, essendo stata superata la tesi dottrinale per cui il giudizio di ottemperanza era attivabile solo in caso di infruttuoso esito del giudizio esecutivo ordinario. Il D.Lgs. n. 156 del 2015, ha ora previsto un sistema unitario di esecuzione delle sentenze, definitive e non, con carattere di esclusività, ricondotta al giudizio di ottemperanza.

4.3. Poichè l’oggetto del giudizio, di cui è stata chiesta l’ottemperanza, ha riguardato solo l’iscrizione ipotecaria e la decisione finale non ha avuto ad oggetto il rimborso di somme pagate dall’intimata alla ricorrente, il giudice della ottemperanza non poteva decidere su un oggetto che esulava dai limiti della controversia tracciati dalla domanda della contribuente e dalla decisione del giudice. Infatti, il dispositivo della sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 239/4/2011, depositata il 14 giugno 2011, è del seguente tenore: “La Commissione, in accoglimento del ricorso, ordina la cancellazione dell’impugnata iscrizione ipotecaria”.

4.4. Per questa Corte, in materia tributaria il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall’esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perchè il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l’esecuzione (Cass., 20 giugno 2019, n. 16569); sicchè il ricorso volto all’ottemperanza degli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie è inammissibile se la decisione resa in sede cognitiva non contiene specifiche prescrizioni da eseguire, atteso che il giudice dell’ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa (Cass., 21 giugno 2019, n. 16735). Pertanto, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell’oggetto della controversia definita con il giudicato, atteso che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleati e precisati gli obblighi scaturenti da essa, allo scopo di chiarirne il reale significato (Cass., sez. 5, 20 luglio 2018, n. 19346)

4.5. Nel caso in esame, il giudicato favorevole alla contribuente non ha annullato un diniego di rimborso illegittimo e neppure un atto impositivo viziato, ma ha riguardato soltanto l’invalidità di una iscrizione ipotecaria. Pertanto, l’unico comando che poteva scaturire da tale decisione era l’ordine di cancellazione dell’ipoteca.

5. Il terzo motivo è assorbito, in ragione dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

6. Deve, pertanto, essere accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente per l’ottemperanza della sentenza 239/4/2011, perchè tale pronuncia non consente di far valere il diritto alla restituzione di somme di denaro, su cui il giudicato non si è formato.

6. Le spese del giudizio di primo grado vanno compensate tra le parti per la peculiarità della controversia.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della contribuente, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla contribuente per l’ottemperanza della sentenza 239/4/11 della Commissione tributaria provinciale di Salerno.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di ottemperanza.

Condanna la contribuente a rimborsare in favore della Equitalia Sud s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, accessori di legge ed Euro 200,00 per esborsi,

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA