Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17044 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17044 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: D’ALONZO MICHELE

Data pubblicazione: 10/07/2013

sottoscrizione atto impositivo

SENTENZA
(/) sul ricorso iscritto al n. 34169/06 di RG proposto
DALLA
AGENZIA delle ENTRATE,
pore,

in persona del Direttore pro tem-

elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 presso l’ Avvocatura Generale dello
Stato che la rappresenta e difende,
RICORRENTE

JLi
CONTRO

DELLA CA’ Paola, residente in Roma alla Via Vaglia n. 42

ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Germanico n.
197 presso lo studio degli avv. Mauro MEZZETTI e Alberto

Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 34169/06 – 1/12 –

MEZZETTI che la rappresentano e difendono in forza del
mandato speciale rilasciato a margine del controricorso,
CONTRORICORRENTE

(2) sul ricorso incidentale iscritto al n. 734/07 di RG proposto
DA
DELLA CA’ Paola,

ut supra rappresentata e difesa,
RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO

l’

AGENZIA delle ENTRATE,

rappresentata e difesa come

innanzi,
INTIMATA
entrambi i ricorsi
AVVERSO
la sentenza n.

116/28/05 depositata il 24 ottobre 2005

dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza
del 27 aprile 2011 dal Cons. dr. Michele D’ ALONZO;
sentite le difese della ricorrente incidentale, perorate dall’ avv. Alberto MEZZETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr.

Tommaso BASILE, il quale ha concluso per l’

accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di
quello incidentale.

Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 34169/06 – 2/12 –

NONCHÉ

SVOLGIMENTO DIrla PROCESSO
Con ricorso notificato il primo dicembre 2006 a
l’

AGENZIA delle ENTRATE,

un solo motivo, chiedeva di

cassare

in forza di

la sentenza n.

116/28/05 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (depositata il 24 ottobre 2005) che aveva disatteso
l’ appello dell’ Ufficio avverso la decisione
(327/23/04) della Commissione Tributaria Provinciale di
Roma la quale aveva dichiarato nullo l’ avviso di accertamento per vizio della sua sottoscrizione.
Nel controricorso notificato il 28 dicembre 2006 la

instava per il rigetto dell’ avverso gravame e

DELLA CA’

spiegava, a sua volta, ricorso incidentale basato su due
motivi; la stessa, quindi, depositava memorie ex art.
378 c.p.c.
Con provvedimento del 22 settembre 2011 il collegio
disponeva la “sospensione del giudizio” ex art. 39, co.
12, DL 6 luglio 2011 n. 98 (convertito nella legge 15
luglio 2011 n. 111); dopo la scadenza

(“30 giugno 2012”)

del termine di “sospensione” legale, nessuna delle parti
comunicava l’ avvenuta definizione della controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

In via preliminare, ai sensi dell’ art. 335

c.p.c., deve essere disposta la

riunione

al ricorso

Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 34169/06 – 3/12 –

DELLA CA’ Paola,

dell’ Agenzia di quello incidentale della contribuente
perché le due impugnazioni investono la medesima decisione.
Con la sentenza gravata la Commissione Tributa-

ria Regionale ha respinto l’ appello, nel quale l’ Ufficio (allegando un «atto di delega» ed un «atto di organizzazione»)

aveva sostenuto che l’

«atto»

impositivo

impugnato «è legittimo perché firmato da persona autorizzata appartenente alla carriera direttiva»,

osservan-

do:
– «quanto sopra … doveva essere rappresentato nel
giudizio svoltosi in CTP» mentre «l’ Ufficio nulla ha
detto sull’ argomento, prestando acquiescenza all’ eccezione sollevata dal contribuente»;
– la «delega allegata (atto n. 128043 del 20 novembre 2000) … si riferisce … al dirigenti Area Controllo e Area Servizi» e, quindi, «non è applicabile al
funzionario dott. Franco Eboli che ha firmato 1′ atto».
3.

Nel suo ricorso l’ Agenzia – assunto che

«il

terzo capoverso del provvedimento delle deleghe, allegato … all’ atto di appello,

recita:

‘finoanuovadispo-

sizione, i Capi Team dell’ Area Controllo sono autorizzati a firmare gli atti a rilevanza esterna il cui reddito o le cui riprese fiscali, o il cui maggior valore o il cui
maggior recupero di corrispettivi non sia superiore a lire 200.000.000″» – de-

Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 34169/06 – 4/12 –

2.

nunzia «violazione e falsa applicazione dell’ art.

coma 2, D. Lgs. 546/92 e dell’ art.

42,

58,

comma 1 e 3,

DPR 600/73» nonché «omessa, insufficiente o contraddit-

in base all’ esibito «ordine di servizio in vigo-

re al tempo della notifica dell’ accertamento» («in cui
si evidenzia il nome del funzionario Eboli Franco quale
capo team reparto I accertamento e verifiche», quindi di
un «reparto dell’ area controllo»)

il «dott. Eboli

era pienamente delegato alla firma dell’ atto in questione» essendo l’ Ufficio «notoriamente» suddiviso in
«area controllo e area servizi»;

per

«giurisprudenza costante»

di questa Corte

(«Cass. 27761/2005 …») «l’ art. 58, comma secondo, del
D. Lgs. 546/92 fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello … nuovi documenti, indipendentemente
dall’ impossibilità … di produrli in prima istanza per
causa a lui non imputabile».
4.

La DELLA CA’ eccepisce l’

inammissibilità

del

ricorso dell’ Agenzia per mancata «enunciazione del que-

sito di diritto»

(art. 366 bis c.p.c.) e, in ipotesi di

«accoglimento» dello stesso, spiega, a sua volta, ricorso incidentale con i cui due motivi denunzia

Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 34169/06 – 5/12 –

toria motivazione» esponendo (per quanto qui rileva):

(1) «illegittimità del DPCM 29 gennaio 1996 per difetto del parere obbligatorio del Consiglio di Stato ex
art. 17 legge 400/88» e
39

DPR n. 600/73 e art. 54 DPR n. 633/72».
5.

Il ricorso dell’ Agenzia deve essere

accolto

perché fondato; il gravame incidentale della contribuente, invece, è inammissibile.
A.

In via preliminare va rilevato che al ricorso

dell’ Agenzia (e, parimenti, a quello incidentale della
contribuente), ai sensi dell’ art. 27 D. Lg.vo 2 febbraio 2006 n. 40, non si applica il disposto dell’ art.
366 bis c.p.c. [poi abrogato dall’ art. 47, comma l,
lett. d), della legge 18 giugno 2009 n. 69] perché la
sentenza impugnata è stata depositata il 24 ottobre
2005, quindi prima del 2 marzo 2006, data di entrata in
vigore dell’ art. 6 stesso D. Lg.vo n. 40 del 2006 che
ha introdotto quella norma nel codice di rito civile.
Identica ragione impone di disattendere l’

“ecce-

zione” di “improcedibilità del ricorso dell’ Agenzia …
per violazione degli art.

366 n.

6 e 369 n.

4 c.p.c.”,

sollevata dalla contribuente nelle memorie depositate e
fondata sulla assunta mancanza di “specifica indicazione
degli atti processuali, dei documenti … sui quali

il

Corte Suprema di Cassazione RG. n. 34169/06 – 6/12 –

(2) «violazione e falsa applicazione degli artt.

ricorso … si fonda” nonché sull’ omesso deposito degli
“atti processuali” e dei “documenti” sui quali “il ricorso si fonda”):

su quest’ ultimo punto, inoltre, va

zioni unite (sentenza 3 novembre 2011 n. 22726) secondo
cui “per i ricorsi avverso sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (che, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 25, comma
2, restano acquisiti al fascicolo d’ ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata della produzione del proprio fascicolo, contenuto nel fascicolo d’ ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Corte di cassazione ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (a
meno che non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte
dalla segreteria della commissione tributaria); neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda
e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte”.
B. Nel merito, entrambe le affermazioni che sorreg-

gono la sentenza impugnata si rivelano erronee.
B.1.

Con “costante giurisprudenza” (così definita da Cas-

s. , trib., 25 novembre 2008 n. 28019, che richiama “ex
multis, Cass. 2027/03, Cass. 1545/07, Cass. 12185/08”) ,

infatti, questa

Corte ha statuito (Cass., trib., 6 novembre 2009 n.
23580) che “nel processo tributario la legge fa salva la facoltà delle parti di
produrre in appello nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti
dall’ art. 345 c.p.c.” e precisato che “tale attività deve essere esercitata –

Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 34169/06 – 7/12 –

richiamato e ribadito il principio affermato dalle se-

stante il richiamo operato dall’ art. 61 del cit. D.Lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’ art. 32, comma 1, dello stesso
decreto”

(da “ritenersi di natura perentoria e quindi sanzionato con la deca-

“lo scopo che persegue e la funzione che adempie, ravvisabili nella tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio”) .
B.2.
(rubricato
nenti

Per l’ art.

42 DPR 29 settembre 1973 n. 600

“Avviso di accertamento”) ,

“accertamenti in rettifica”

e/o

poi, gli

“avvisi”

“accertamenti d’ ufficio”

essere sottoscritti, oltre che

contepossono

“dal capo dell’ ufficio”,

anche

(“o”) da “altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.
In base alla norma, quindi, l’ atto impositivo può
essere sottoscritto anche da “impiegato della carriera direttiva … delegato” dal “capo dell’ ufficio”
agosto 2010 n. 18515,

(il quale, per Cass., trib., 10

non deve affatto

“rivestire la qualifica

dirigenziale”) , con il conseguente corollario per il quale,
in carenza di qualsivoglia specificazione normativa, deve ritenersi sufficiente l’ esistenza, in fatto (cfr.
Cass., trib., 20 giugno 2011, n. 13512, che richiama il
principio secondo cui “l’ atto amministrativo esiste come tale allorché i

dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne
la sicura provenienza dall’ amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l’ autore secondo le norme positive”) , della delega (anche a carattere generale) e non necessaria né la menzione della

Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 34169/06 – 8/12 –

denza” anche “anche in assenza di espressa previsione legislativa” atteso

stessa nell’ atto né, tanto meno, la specificazione che
il delegato appartiene alla

“carriera direttiva”:

ovviamente

“in caso di contestazione … incombe all’ amministrazione provare l’ esercizio del

bre 2000 n. 14626) .
B.3 La “delega a sottoscrivere un avviso di accer-

tamento”, inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente, non attiene affatto “alla legittimazione processuale” (quindi ad un “presupposto processuale”)
perché l’ “avviso di accertamento” non è atto del processo: lo stesso, infatti, ha natura sostanziale e non
processuale.
La “legittimazione processuale”

dell’ ente imposi-

tore, poi, non va verificata in base all’ art. 42 DPR n.
600 del 1973 ma sulla scorta del (diverso) disposto dettato dell’ art. // D. Lg.vo 546 del 1992, sul controllo
della cui esatta osservanza non esercita nessuna influenza l’ (accertamento della) eventuale carenza di delega del sottoscrittore dell’ atto impositivo.
La sussistenza della “delega a sottoscrivere un avviso di accertamento”, pertanto, non deve affatto “esistere” né “essere dimostrato in caso di contestazione

fin dal giudizio di primo grado”

(salvo ipotesi, non

Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 34169/06 – 9/12 –

potere sostitutivo o la presenza della delega” ( Cass., trib., 10 novem-

verificata nella specie, di ostativo giudicato interno
sul punto specifico) .
B.4.

Dalla natura sostanziale (e non processuale)

dell’ affermazione del giudice di appello (unica sostanziante la motivazione dello stesso sulla questione) secondo cui la «delega allegata (atto n. 128043 del 20 no-

vembre 2000) … non è applicabile al funzionario dott.
Franco Eboli che ha firmato 1′ atto» perché la stessa
«si

riferisce . . ai dirigenti Area Controllo e Area

Servizi»: da questa asserzione, infatti, non si evincono
le ragioni logiche e/o giuridiche per le quali la «dele-

ga allegata (atto n. 128043 del 20 novembre 2000)» conferita «ai dirigenti Area Controllo e Area Servizi» non
sarebbe

«applicabile al funzionario dott. Franco Eboli

che ha firmato 1′ atto»: per 1′ art. 42 DPR n. 600 del
1973, infatti, come visto, è sufficiente che il delegato
(nel caso il «funzionario dott. Franco Eboli che ha fir-

mato 1′ atto») sia un “impiegato della carriera direttiva”.
C. Il

ricorso incidentale della contribuente

inammissibile

“per carenza di interesse”

(cfr. Cass., II, 18

maggio 2011 n. 10922, la quale richiama “Cass. Sez. 3, 7 luglio

2010 n. 16016; Sez. 3, 5 maggio 2009 n. 10285; Sez. 1, 19 ottobre 2006 n.
22501”)

perché i due motivi che lo sorreggono hanno ad

Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 34169/06 – 10/12 –

“avviso di accertamento” discende evidente la erroneità

dell’

oggetto esclusivamente questioni

(«illegittimità del

DPCM 29 gennaio 1996 per difetto del parere obbligatorio
17 legge 400/88»; «viola-

zione e falsa applicazione degli artt.

39 DPR n. 600/73

e art. 54 DPR n. 633/72») non affrontate né decise (nemmeno implicitamente) dal giudice del merito: le doglianze, infatti, non sono dirette contro nessun punto della
decisione del giudice di appello ma si risolvono nella
mera riproposizione di quelle questioni, sottoposte all’
esame di quel giudice e dallo stesso non esaminate perché assorbite: le stesse, quindi,

“possono solo essere riproposte

nel giudizio di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale” (Cass.,
II, 18 maggio 2011 n. 10922).
6.

In definitiva la sentenza impugnata va cassata

perché affetta dai rilevati errori e la causa, siccome
bisognevole degli accertamenti fattuali inerenti l’ atto
di delega, oltre che (se reso possibile dall’ esito di
siffatta interpretazione in senso favorevole all’ ufficio impositore) tutte le altre questioni non decise, deve essere rinviata ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale che ha emesso la decisione
annullata affinché (/) esamini i poteri del sottoscrittore dell’ atto impositivo impugnato alla luce degli

Corte Suprema di Cassazione RG. n. 34169/06 – 11/12 –

del Consiglio di Stato ex art.

-

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Al SENSI DEL D.P.R. 2€W4/191,6
N. 13-1 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

esposti principi di diritto e

(2)

regoli anche le spese

processuali di questo giudizio di legittimità.
P . Q .M.
riunisce

i ricorsi;

accoglie

il ricorso

dell’ Agenzia; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,
anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
27 aprile 2011.

La Corte

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