Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17044 del 05/08/2011
Cassazione civile sez. I, 05/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 05/08/2011), n.17044
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.N. elett.te domiciliato in ROMA, presso la cancelleria
della Cassazione con l’avvocato PILUSO Nicola del Foro di Cosenza dai
quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento Antonio Meroni & figli di Pier Luigi, Giuseppe ed
Emilio
Meroni sn.c. e Fallimento dei predetti soci illimitatamente
responsabili, elett.te dom.to in Roma via Sardegna 29 presso l’avv.
Vasi Giorgio con l’avv. Carlo Nahmias del Foro di Como che li
rappresentano e difendono per procura speciale in calce a
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1190 della Corte d’Appello di Milano
depositata il 16.5.2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
9.06.2011 da Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato VASI che ha chiesto il
rigetto;
Sentito il P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. ZENO
Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.6.2001 G.N. chiese al Giudice delegato del fallimento DELLA s.n.c. Antonio Meroni & figli e dei soci falliti in estensione l’ammissione tardiva di un proprio credito – a titolo di provvigioni ed indennità agenziali e per L. 56.899.434 – ma il Tribunale di Como con sentenza 13.5.2003 non lo ammise, per carenza di prova sulla maturazione dei crediti. Il G. propose appello, con atto 29.9.2003, avverso la sentenza che gli era stata notificata il 21.7.2003 e la Corte di Milano, con sentenza 16.5.2006 dichiarò l’impugnazione inammissibile per tardività, sul rilievo per il quale, essendo stato prospettato un credito nascente da rapporto riconducibile all’art. 409 c.p.c., n. 3, i termini processuali ad esso relativi, pur se prospettati nella sede della procedura concorsuale, dovevano ritenersi esenti dalla sospensione di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e all’art. 92 o.g.. Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 23.6.2006, il G. ha proposto ricorso il 10.10.2006, che contesta la applicazione dell’esonero della sospensione feriate dei termini, al quale la curatela fallimentare ha eccepito, nella propria difesa, la tardività del ricorso stesso e la carenza dei quesiti di diritto.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la stessa, assorbente, ragione per la quale la Corte di merito ha esattamente dichiarato tardivo l’appello, dovendosi rammentare l’indirizzo affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (n. 24665 del 2009) per il quale (massima) in tema di fallimento, ai sensi del combinato disposto del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 le controversie aventi ad oggetto l’ammissione tardiva dei crediti al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dall’art. 3 cit., che, escludendo l’applicabilità della sospensione alle controversie previste dall’art. 409 c.p.c. e segg., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro. Nella specie la sentenza venne notificata il 23.6.2006 e l’impugnazione innanzi a questa Corte venne proposta solo il 10.10.2006.
Coglie anche nel segno il rilievo della difesa dei controricorrenti, da considerarsi processualmente assorbito nella testè rilevata ragione di inammissibilità, sulla totale assenza dei quesiti di diritto, requisito imposto dalla legge ed applicabile ai ricorsi proposti, come nella specie, avverso decisioni pubblicate tra il 2.3.2006 ed il 3.7.2009, come rammentato da Cass. n. 7119 e n. 20323 del 2010.
Dalla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese dei controricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio, per Euro 2.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011