Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17043 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 16/06/2021), n.17043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29727/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.S., rappresentato e difeso dall’avv. Corrado Diso ed

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Laura

Tricerri, via Cosseria, n. 5;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 189/01/15 della Commissione tributaria

regionale per il Friuli Venezia Giulia, depositata il 19/5/2015 e

non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera

di consiglio del 12/05/2021 dalla Dott.ssa Valeria Pirari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificò a P.S. due distinti avvisi di accertamento, con i quali, in base a indici di capacità contributiva considerati nel redditometro e segnatamente il 50% della residenza principale gravata dal mutuo e la disponibilità di un autoveicolo, contestò maggiori redditi relativi ai periodi 2006 e 2007. Impugnati i predetti atti dal contribuente con due distinti ricorsi, la C.T.P. di Trieste accolse parzialmente i ricorsi con le sentenze nn. 298/01/14 (per il 2006) e 299/01/14 (per il 2007), riducendo il reddito accertato per ciascuno dei due periodi di imposta. L’Ufficio impugnò le predette sentenze con due distinti ricorsi, dando avvio a due giudizi nei quali si costituì il contribuente che propose a sua volta appelli incidentali. La C.T.R. per il Friuli Venezia Giulia, previa riunione dei procedimenti, annullò entrambi gli avvisi di accertamento con la sentenza n. 189/01/15, depositata il 19/5/2015.

2. Contro la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con memoria depositata il 28/4/2021, il contribuente ha comunicato di avere definito I controversia ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito, con modificazioni, dalle L. 17 dicembre 2018, n. 136.

L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha chiesto, con memoria depositata il 26/3/2021, che venga dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3, avendo il contribuente presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e avendo lo stesso provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e cessata la materia del contendere. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46 proc. trib.)”.

P.Q.M.

Dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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