Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17043 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/08/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 11/08/2016), n.17043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20587-2010 proposto da:

S.S. BASKET NAPOLI S.R.L., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso l’avvocato

LUCA RICCOMI, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE ANGELO

BASILE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.R.I.N. – AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI S.P.A., (c.f.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, Via G. NICOTERA 29, presso

l’avvocato MARIA LETIZIA MAGNO, rappresentata e difesa dall’avvocato

FULVIO SANTORELLI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO S.S. BASKET NAPOLI S.R.L., PUBBLICO MINISTERO

DOTT. P.V. PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL

TRIBUNALE DI NAPOLI, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 106/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’improcedibilità ex

artt. 369 – 372 c.p.c. (ord. SS.UU. n. 9005/09); condanna aggravata

alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 9-21 giugno 2010, ha respinto il reclamo proposto dalla S.S. Basket Napoli s.r.l. avverso la sentenza di fallimento della società, nei confronti del Fallimento della ARIN, dell’Azienda Risorse Idriche di Napoli s.p.a., e del P.M..

Nei fatti, respinto il ricorso per fallimento della creditrice (OMISSIS), accolto il reclamo, con decreto del 9/12/09, la Corte napoletana aveva rimesso gli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento, L. Fall., ex art.18; il 13/10/09, anche il P.M. aveva proposto analoga domanda L. Fall., ex art. 7 ed il Tribunale aveva proceduto all’audizione delle parti all’udienza del 9/12/09; alla successiva udienza del 16/12, i due procedimenti erano stati riuniti, e sentite le parti, era stato dichiarato il fallimento della società; contro detta pronuncia era stato proposto reclamo.

Nello specifico, la Corte di merito ha respinto il primo motivo (con cui la società aveva lamentato la nullità della sentenza resa nel reclamo, per nullità della notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell’udienza camerale in quanto eseguite nelle forme dell’art. 143 c.p.c. in mancanza dei presupposti e per non essere stati rispettati i termini concessi al reclamante, per essersi perfezionata la notifica ex art. 143 solo il 5/11/09, mentre era stata fissata udienza al 13 novembre, ed il decreto presidenziale aveva disposto la notifica entro il 28/10/09), rilevando che la notifica alla sede della società risultante dal registro delle imprese e poi presso la sede operativa non erano andate a buon fine (annotazione di “sconosciuto”), così come la notifica presso la residenza anagrafica del legale rappresentante (non risultava all’indirizzo, giusta le informazioni assunte); che a questo punto si era provveduto legittimamente alla notifica ex art. 143 c.p.c., nè era stato violato il termine per la notifica, per doversi avere riguardo per il notificante alla data di consegna all’ufficiale giudiziario e quindi, nel caso, al 16/10/09, a fronte del termine fissato in decreto del 28/10/09, e che in ogni caso, sarebbe avvenuta comunque la notifica otto giorni prima dell’udienza, con un lasso temporale adeguato ad approntare le proprie difese; che inoltre, all’udienza, i difensori della Napoli Basket si erano limitati ad una generica dichiarazione di non essere a conoscenza del ricorso ARIN, nè la reclamante aveva in alcun modo indicato come la comparizione nel precedente reclamo avrebbe potuto portare ad un diverso esito, e quindi alla conferma del rigetto della domanda di fallimento.

Ha respinto il secondo motivo, inteso a far valere l’inammissibilità del ricorso del PM L. Fall., ex art. 7, per mancare ogni notitia criminis rilevata nel corso del procedimento penale, rilevando che risultava avere agito il P.M. deducendo lo stato di insolvenza dal procedimento penale contro il M. e non già da informativa di rapporto; il terzo motivo, di denuncia del vizio di motivazione sullo stato di insolvenza, rilevando che nessuna prova era stata data sul contenzioso relativo ai debiti fiscali, e che la sentenza aveva dato conto, sia pure succintamente, del precedente decreto del 9/12/09 emesso L. Fall., ex art. 22 e della documentazione del PM; il quarto motivo, di nullità della sentenza, per carenza di indicazione delle conclusioni delle parti, atteso che dalla sentenza risultava che erano state esaminate le conclusioni, e considerato che risultava l’insolvenza, visto il credito della ARIN di oltre 50.000 Euro ed i crediti verso il fisco, le banche e l’Enpals per somme rilevanti, nonchè i numerosi protesti di assegni, le due procedure esecutive immobiliari, le estreme difficoltà nel reperire la sede legale ed il legale rappresentante, le gravi irregolarità contributive e l’esclusione dal campionato 2008/9, i bilanci in perdita.

Ricorre avverso detta pronunzia la società, con ricorso affidato a quattro motivi.

Si difende la sola ARIN con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorso è improcedibile, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

La ricorrente S. ha infatti proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello del 9-21 giugno 2010, assumendo l’avvenuta notificazione della pronuncia da parte della cancelleria il 12/7/2010, ma si è limitata a depositare sub all. 1) la copia autentica della sentenza priva della relazione di notificazione, senza ottemperare al disposto di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, così incorrendo nella sanzione di improcedibilità, che la norma citata esplicitamente prevede.

E, come ritenuto nella pronuncia delle sezioni unite, 9005/2009 (e conforme la successiva pronuncia 6706/2013), l’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c., della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve; nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.

Nè infine potrebbe ritenersi in ogni caso rispettato il termine di impugnazione di cui alla L. Fall., art. 18, comma 14, atteso che tra la data di deposito della pronuncia, 21 giugno 2010, e la data di richiesta della notifica del ricorso ex art. 360 c.p.c., 9 agosto 2010, decorre termine superiore ai 30 giorni.

3.1.- Va pertanto dichiarato il ricorso improcedibile; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 6200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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