Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17043 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, (ud. 16/03/2017, dep.10/07/2017),  n. 17043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8593/2016 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati RODOLFO UMMARINO, DANIELE SPIRITO MICHELETLA TITA’ e

MAURIZIO FALLETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZLA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DITLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1158/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con sentenza in data 20 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 37/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Vercelli che aveva accolto i ricorsi di B.L. contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA ed altro 2005 e la correlativa cartella di pagamento per riscossione frazionata in corso di giudizio. La CTR osservava in particolare che non erano da ritenersi sussistenti i vizi della procedura accertativa riscontrati dal primo giudice e che la pretesa fiscale doveva ritenersi fondata sulla base delle attività di ispezione/verifica espletate presso il contribuente e presso terzi.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Considerato che:

Con il primo motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, n. 4, poichè la CTR ha reso una motivazione meramente “apparente” sulle questioni di merito che, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., aveva riproposto in grado di appello.

La censura è infondata.

Vi è infatti da ribadire che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Pur sintetica, la motivazione della sentenza impugnata corrisponde allo standard del “minimo costituzionale” indicato dalle Sezioni unite di questa Corte, fornendo puntuale risposta ai profili procedimentali amministrativi posti con il gravame dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, e quindi in stretta connessione logica con tale argomentazione ha anche dato concreta risposta alle questioni attinenti al merito della pretesa erariale, riproposte dal contribuente appellato.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, art. 92 c.p.c., poichè la CTR ha posto a suo carico le spese del secondo grado del giudizio.

La censura è inammissibile.

Va infatti ribadito che “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01).

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata difesa sostanziale dell’agenzia fiscale.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello tesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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