Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17043 del 09/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17043 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 17696-2012 proposto da:
TUSA PIETRO TSUPTR44P13F377Y, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FOLIGNO 10, presso lo studio dell’avvocato
ERRANTE MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato BONDI’
GIUSEPPE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
TUSA GIOVANNA, titolare della ditta omonima, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ATTIMO REGOLO, 12/D, presso lo
studio dell’avvocato LUCIO STILE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FORTUNA TULLIO giusta procura a margine della
memoria difensiva;

-resistente –

Data pubblicazione: 09/07/2013

nonché contro
TUSA GIO BATTISTA, (indacato anche cdem l’usa Giovan Battista)
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO,
12/D, presso lo studio dell’avvocato LUCIO STILE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FORTUNA TULLIO giusta procura a margine

– resistente nonché contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI
ANTONINO, D’ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO giusta
delega in calce al ricorso notificato;

– resistenti avverso l’ordinanza n. 150/2010 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositata il 06/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
è solo presente l’Avvocato Antonietta Coretti (delega avvocato
D’Aloisio) difensore del resistente;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Ric. 2012 n. 17696 sez. ML – ud. 14-03-2013
-2-

della memoria difensiva;

r.g. n. 17696/2012 Tusa Pietro c. Tusa Gio Battista, Tusa Giovanna, Inps
Oggetto: regolamento di competenza

ORD INANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1.- Pietro Tusa ha chiesto l’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato che assume essere intercorso tra lo stesso ricorrente e Giovan Battista Tusa per il periodo dal 1.12.1984 al

retributive e a titolo risarcitorio, nonché l’accertamento della illegittimità del licenziamento intimatogli in data 11.4.2009, con l’applicazione della c.d. tutela reale o, in subordine, di quella obbligatoria. Ha agito anche nei confronti di Giovanna Tusa, alla quale Giovan Battista Tusa aveva trasferito
la proprietà dell’azienda con atto di donazione del 13.5.2009, chiedendo la condanna dei convenuti,
in solido, al pagamento delle suddette differenze retributive e della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno;
2.- Con separato atto, Pietro Tusa ha convenuto in giudizio il padre, Giovan Battista Tusa, e la sorella, Giovanna Tusa, per sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di donazione del
13.5.2009, deducendo che tale atto era inefficace e inopponibile nei suoi confronti anche perché lesivo del diritto di proprietà derivantegli (per la quota di 1/6) dalla successione della madre;
3.- Con ordinanza del 6.6.2012 il Tribunale di Palermo ha sospeso il giudizio a norma dell’art. 295
c.p.c., ritenendo che la decisione della controversia sia dipendente, sia pure in parte, dalla decisione
della causa “riguardante l’efficacia e la validità dell’atto di trasferimento d’azienda”;
4.- Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza, contestando
la sussistenza dei presupposti necessari per far luogo al provvedimento di sospensione del processo
ed evidenziando che nessuna delle domande proposte in sede civile potrebbe avere qualche influenza sulle questioni dibattute nella controversia di lavoro, posto che l’eventuale accoglimento
dell’azione revocatoria non travolgerebbe gli effetti dell’atto negoziale impugnato, determinandone
l’inefficacia solo nei confronti del creditore, laddove l’accertamento del diritto di proprietà per la
quota di 1/6 dei beni che costituiscono l’azienda non avrebbe alcuna incidenza sull’accertamento
della sussistenza (o meno) del rapporto di lavoro subordinato;
5.- L’istanza di regolamento appare manifestamente fondata. Questa Corte ha già affermato (cfr. ex
plurimis Cass. n. 23250/2005) che il vittorioso esperimento della revocatoria (sia ordinaria che fallimentare) rende inefficace l’atto di disposizione (solo) nei confronti dei creditori che hanno agito,
legittimandoli a promuovere le azioni esecutive e conservative sui beni che formano oggetto
dell’atto impugnato e lasciando quindi integra, ad ogni effetto, la sua efficacia traslativa. Tale limi-

11.4.2009, con la condanna del convenuto al pagamento di determinate somme a titolo di differenze

tata efficacia della sentenza di “revoca” (oltre tutto in virtù di una pronuncia costitutiva: Cass. sez.
unite n. 699/97) esclude che tra il giudizio avente ad oggetto la revocatoria (nel caso di specie, della
cessione del credito) e quello promosso dal cessionario al fine di ottenere, da parte del debitore ceduto, il pagamento della prestazione dovuta sia ravvisabile il rapporto di pregiudizialità logicogiuridica richiesto perché possa darsi luogo alla sospensione del processo ai sensi dell’art. 295
c.p.c., essendo a tal fine necessaria “la deduzione di vizi radicali” che priverebbero “fin
dall’origine” l’atto impugnato “di ogni attitudine a produrre effetti” (Cass. n. 9578/2004; Cass. n.

6.- D’altra parte, un rapporto di necessaria pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c. non è configurabile neppure tra la domanda volta all’accertamento della proprietà di una quota dei beni aziendali
ceduti e quella volta all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il cedente e il lavoratore che assume di essere proprietario di quella quota (rapporto che, oltre tutto, si
sarebbe svolto in un periodo precedente alla data dell’atto di trasferimento d’azienda e che comunque ben potrebbe essere configurabile a prescindere dall’esito dell’indagine relativa alla titolarità
dei beni aziendali), e così tra la prima domanda e quella tendente all’accertamento della responsabilità solidale dell’acquirente ex art. 2112 c.c., posto che, secondo giurisprudenza costante di questa
Corte, per aversi sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., occorre l’esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, il cui accertamento debba
avvenire con efficacia di giudicato. La ratio della norma va individuata, infatti, nell’esigenza di evitare il conflitto di giudicati, il quale non ricorre quando il possibile contrasto riguarda non il giudizio, ma soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia (cfr. ex plurimis Cass. n. 12198/98;
Cass. n. 1230/2000)”;
Letta la memoria depositata da Giovanna Tusa;
Ritenuto che l’eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa notifica ad uno dei due procuratori costituiti nel giudizio di merito è infondata, atteso che, qualora la costituzione in giudizio della
parte sia avvenuta con il conferimento in via disgiuntiva del mandato alle liti ad una pluralità di
procuratori (come nel caso di specie, in cui il mandato era stato conferito “sia congiuntamente che
disgiuntamente” agli avv.ti M. Maggio e G. Simonelli), la notificazione dell’impugnazione ex art.
330 c.p.c. può essere effettuata ad uno qualunque dei difensori costituiti (Cass. n. 3020/2009);
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione che precede rilevando che le stesse non appaiono scalfite dalle contrarie osservazioni svolte dalle parti resistenti
– e che pertanto il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento con cui è stata

2

13915/2004);

disposta la sospensione del processo e la condanna di Giovan Battista Tusa e Giovanna Tusa, in solido, al pagamento delle spese della presente fase di legittimità;
che non deve provvedersi in ordine alla regolamentazione delle spese nei confronti dell’Inps, che è
stato chiamato in causa ai soli fini della ricostituzione della posizione assicurativa e non si è opposto all’accoglimento del ricorso;

La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza di sospensione del processo e condanna Giovan
Battista Tusa e Giovanna Tusa in solido al pagamento delle spese del presente procedimento liquidate in C 40,00 oltre € 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge; nulla per le
spese nei confronti dell’Inps.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2013.

P.Q.M.

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