Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17043 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. I, 05/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 05/08/2011), n.17043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. (c.f. (OMISSIS)), D.C.I.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso

l’avvocato COLUCCI ANGELO, rappresentati e difesi dall’avvocato

SEMERARO GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA S.D.F. TRA CANNARILE COSIMO E DEL CUORE

IOLANDA E DEL FALLIMENTO INDIVIDUALE DEI SOCI C.C. E

D.C.I. (P.I. (OMISSIS)), in persona del Curatore

Avv. CA.Ga., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUDOVISI 16, presso l’avvocato MARTUCCI ANGELO (STUDIO HAMMONDS

ROSSOTTO), rappresentata e difesa dall’avvocato CAROLI CASAVOLA

FRANCESCO, giusta procura a margine del controricorso;

SANPAOLO IMI S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), incorporante il BANCO

DI NAPOLI S.P.A., quale mandatario della S.G.A. S.P.A. nonchè

procuratore della S.G.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO

IMPERATORE 3/4, presso lo studio dell’avvocato FERRINI ELISABETTA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ESPOSITO MARIO,

giusta procura a margine del controricorso; BANCA INTESA S.P.A. E PER

ESSA LA PROCURATRICE SPECIALE ITALFONDIARIO S.P.A. (C.F.

(OMISSIS)), società incorporante di Castello Gestione Crediti

Srl., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO V. EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ,

rappresentata e difesa dall’avvocato OSTILLIO GIUSEPPE ADEO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA, BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

BASILICATA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 81/2006 della SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO –

CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 23/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Presidente Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato SEMERARO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto altri ricorsi;

udito, per la controricorrente Banca Intesa, l’Avvocato OSTILLIO che

ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso, rigetto degli altri

ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di ricorso avverso la sentenza emessa dalla C.A. di Lecce (Sez. distaccata di Taranto), depositata il 23 Marzo 2006 reiettiva dell’appello proposto da C.C. e D.C.I. avverso la sentenza del 2/7/99 del Tribunale di Taranto che ha rigettato l’opposizione dai predetti proposta avverso la sentenza del Tribunale Tarantino con cui era stato dichiarato il fallimento della società di fatto fra i coniugi C. e D.C., nonchè quello individuale degli stessi soci illimitatamente responsabili.

Riteneva la Corte di merito che i plurimi atti concludenti compiuti dalla D.C. (quali le prestazioni di fideiussioni illimitate nei confronti delle Banche con cui l’impresa aveva rapporti, la concessione alle stesse di garanzie reali sui propri beni per finanziamenti relativi all’attività aziendale, l’autorizzazione alla attivazione presso la Banca Popolare di Taranto di un rapporto di conto corrente in cui si sono svolte, negli anni successivi innumerevoli movimentazioni di dare ed avere) fossero non sintomo di affectio coniugalis, ma esteriorizzazione di un comportamento tale da ingenerare nei terzi il giustificato convincimento dell’esistenza di un vincolo societario, di per sè valevole, per il principio della “apparenza del diritto”, a ritenere sussistente una società di fatto a tutela dell’affidamento dei terzi.

Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo si lamenta l’error iuris per l’improprio richiamo al principio dell’apparenza che non è da solo sufficiente a individuare un supporto societario che prescinda dalla prova del rapporto interno, particolarmente in presenza del legame familiare; il carattere “neutro” delle prestazioni di garanzia, e della dimostrata non attribuibilità al patrimonio immobiliare dei coniugi dei proventi della supposta attività societaria.

Con il secondo motivo, lamentandosi vizio di motivazione si sottolinea l’omesso richiamo a concreti atti di gestione, la non considerazione nella sentenza del rapporto di coniugio, il sommario e inesatto riferimento alle proprietà immobiliari.

Tra le parti intimate, si costituivano, con controricorso, la Curatela del fallimento, il San Paolo-IMI (quale mandatario della S.G.A. S.p.a., cessionaria del credito azionato in forza di cessione intervenuta tra l’incorporato Banco di Napoli e S.G.A. S.p.a.) e Banca Intesa S.p.a.. Le controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare inammissibile. Ai sensi dell’art. 366 bis, applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un “quesito di diritto”. Nella specie il motivo di ricorso che deduce vizi di violazione di legge contiene una critica alla decisione impugnata senza alcuna formulazione specifica ed autonoma del quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilità del codice di rito. Vizio formula che colpisce anche il motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione alla stregua dell’interpretazione fornita da questa Corte (Cass. S.U. 18 giungo 2008 n. 16528) per cui la censura mossa alla sentenza oggetto di ricorso per vizio di motivazione “deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) costituente una parte del motivo che si presenti a ciò specificatamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

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