Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17042 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, (ud. 16/03/2017, dep.10/07/2017),  n. 17042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8504/2016 proposto da:

NAUTICA CAPRI SNC in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PRIMO CONTI, 23, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI BARTONE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CIRO ZACCARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 11197/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 29 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da Nautica Capri snc di C.G. & C. avverso la sentenza n. 9338/20/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IVA ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che la pretesa fiscale portata da detto atto impositivo era fondata sulla base di presunzioni non adeguatamente contrastate dalla società contribuente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

In via pregiudiziale ed assorbente si deve rilevare la manifesta fondatezza della terza censura proposta dalla ricorrente -formulata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – denunciante la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo di merito in quanto svoltosi a contraddittorio non integro, essendosene ab origine pretermessi i soci della società ricorrente stessa.

Va infatti ribadito che “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451-01).

Nel caso di specie tale principio di diritto è stato evidentemente violato, poichè nei due gradi del giudizio di merito oltre all’Agenzia delle entrate, ufficio locale, ed alla società ricorrente il litisconsorzio, appunto “necessario originario” non è stato esteso ai soci della società medesima, C.S. e C.G..

Il ricorso deve dunque essere accolto quanto al terzo motivo, assorbiti il primo ed il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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