Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17042 del 09/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17042 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA

Cu.

sul ricorso 7441-2011 proposto da:
BRIGANTE RICCARDO BRGRCR33C20A042V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320/D – interno
8, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI
GIGLIOLA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARIAROSA PLATANIA, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

2012
5140

FUMOLO SANDRO;
– intimato –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 1442/2010 del
TRIBUNALE di UDINE del 21.2.2011, depositato il
22/02/2011;

Data pubblicazione: 09/07/2013

t
:

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/07/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. AURELIO GOLIA.

R.g. 7441/2011
Rilevato in fatto

che Riccardo Brigante ha proposto ricorso per cassazione avverso
il decreto emesso dal Tribunale di Udine in data 21/02/2011,

liquidazione del compenso al CTU ex art. 170 D.P.R. n.
115/2002, con il quale il giudice ha revocato il decreto del
Tribunale di Udine – Sezione distaccata di Palmanova – che
liquidava il compenso al CTU, dott. Sandro Fumolo, nella misura
di C 1.200,00 + IVA, ed ha condannato il resistente al pagamento
delle spese della procedura, liquidandole in complessivi €250,00
oltre ad IVA ed accessori di legge;
che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex art.
380 bis c.p.c. del seguente tenore: “Il coordinatore Rilevato che
Riccardo Brigante ha proposto ricorso per cassazione avverso il
decreto emesso dal Tribunale di Udine in data 21/02/2011, reso
nel procedimento di opposizione a decreto di liquidazione
del compenso al CTU ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, con il
quale il giudice ha revocato il decreto del Tribunale di Udine
– Sezione distaccata di Palmanova – che liquidava il compenso al
CTU, dott. Sandro Fumolo, nella misura di € 1.200,00 + IVA, ed
ha condannato il resistente al pagamento delle spese della
procedura, liquidandole in complessivi € 250,00 oltre ad IVA ed
accessori di legge;rilevato che il ricorso per cassazione si

reso nel procedimento di opposizione a decreto di

articola in n. 3 motivi;ritenuto che l’esame del secondo motivo
di ricorso è preliminare e riguarda la violazione e/o falsa
applicazione delle norme riguardanti le tariffe forensi, in
particolare la violazione della Legge n. 1051/1957, nonché degli

D.M. n. 127/2004, ed in esso il ricorrente lamenta la violazione
dei minimi tariffari;ritenuto che, a norma dell’art. 24 della
legge n. 794/1942, gli onorari minimi stabiliti per le
prestazioni degli avvocati sono inderogabili, 11 secondo motivo
di ricorso è manifestamente fondato, in quanto risultano violati
tali minimi;ritenuto che, al fine di consentire alla Corte di
Cassazione la verifica della corretta liquidazione delle spese
processuali, il ricorrente non può limitarsi alla denuncia
dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità del
minimi tariffari, ma ha l’onore della specifica ed analitica
indicazione delle voci e degli importi spettantigli (Cass. n.
9082/2006), onere che è stato correttamente adempiuto’
Ritenuto in diritto

Che il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni
della relazione;
che non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere la
causa può essere decisa nel merito.
P.Q.M.

artt. 57, 58, 60, 64 del R.D.L. n. 1578/1933 in relazione al

è

la Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa
il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito ai sensi
dell’art. 384 c.p.c., condanna Sandro Fumolo al pagamento delle
spese del giudizio di merito che liquida in C 816,91, di cui E

in C 700,00 per il giudizio di cassazione, di cui C 200,00 per
esborsi
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile – prima sezione – il 3 luglio 2012.

507,00 per diritti, C 85,00 per onorari, C 150,91 per esborsi e

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