Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17041 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 16/06/2021), n.17041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20561/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A. DUPANLOUP SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata

e difesa dagli Avvocati Guido Francesco Romanelli e Paolo Murialdo

in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente

domiciliata in Roma, nella via Cosseria n. 3, presso lo studio

dell’Avv. Guido Francesco Romanelli;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/04/2012 della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria, depositata in data 20 giugno 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021

dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 92/4/2012 depositata in data 20 giugno 2012 la Commissione tributaria regionale della Liguria ha confermato la sentenza n. 219/5/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Srl A. Dupanloup, aveva annullato l’accertamento emesso, sulla base di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, dalla Agenzia delle Entrate di Savona ai fini IRPEG ed IRAP per l’anno 2000 ritenendo applicabile la definizione automatica richiesta dalla contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, pur se prima del 1.1.2003 era stata consegnato il processo verbale di constatazione, poichè la consegna non era equiparabile alla notificazione richiesta dalla disposizione normativa;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con atto notificato in data 12/17 settembre 2013 affidato ad un unico motivo, cui la contribuente ha resistito con controricorso;

– Che la contribuente ha depositato, prima della data fissata per la adunanza camerale, memoria ai sensi dell’art. 389 bis.1. c.p.c., chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per essersi avvalsa della definizione agevolata di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 ed avere versato la prima rata dell’importo dovuto;

– Che la Avvocatura dello Stato ha successivamente, a sua volta, depositato un atto pervenuto in data 18.2.2021, con cui ha comunicato di avere preso atto ella definizione agevolata della lite, senza muovere rilievi sulla correttezza della stessa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale inizialmente fissata per il 9 febbraio 2021 la contribuente ha formulato richiesta di estinzione del processo per essersi avvalsa della definizione agevolata di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 e per avere versato la prima rata;

– Che è già scaduto il termine di sospensione del processo ai sensi del predetto art. 6, comma 10 e che nel frattempo la Avvocatura dello Stato, nell’interesse della Agenzia delle Entrate, successivamente alla adunanza camerale fissata per il 9.2.2021, ha aderito alla istanza di cessazione della materia del contendere presentata dalla contribuente; -Che, previa riconvocazione del Collegio per la odierna adunanza, si deve dare atto che sussistono le condizioni di cessazione della materia del contendere, con conseguente necessità di pronuncia di estinzione del processo, con compensazione integrale delle spese del processo.

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA