Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17041 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/08/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 11/08/2016), n.17041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5902-2011 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, già MINISTERO DEI

LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., M.C., L.L. E F.M., quali

eredi di L.B.;

contro

A.C.E.R. – AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DI FERRARA, (P.I. (OMISSIS)),

subentrata all’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

FERRARA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso

l’avvocato ADRIANO GIUFFRE’, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO DANI, giusta procura in calce al controricorso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1171/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la resistente, l’Avvocato CRISTIANA CARPANI, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, notificata in data 11/01/1991, L.B. e M.B. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, il Ministero del Lavori Pubblici e l’I.A.C.P. di Ferrara, ai sensi dell’art. 2932 c.c., perchè fosse pronunciata sentenza che tenesse luogo dei contratti definitivi di trasferimento della proprietà di appartamenti loro assegnati e che disponesse il risarcimento del danno per inadempienza dei convenuti.

Si costituiva lo IACP che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo proprietario degli immobili, ma soltanto “gestore”.

Il Ministero rimaneva contumace.

Nelle more decedeva il M. e si costituivano, quali eredi, i figli C. e G..

Il Tribunale, con sentenza in data 09/02/2005, accoglieva parzialmente le domande degli attori, condannando il Ministero al risarcimento dei danni.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero delle Infrastrutture Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici).

Si costituivano M.C. e G., che ne chiedevano il rigetto, rimaneva contumace il L..

La Corte di Appello d Bologna, con sentenza in data 15/10/2010, in parziale accoglimento dell’appello, riduceva l’importo del risarcimento.

Ricorre per cassazione il Ministero.

Si costituisce, ai soli fini della discussione orale, l’A.C.E.R. di Ferrara (successore dello IACP).

Non si costituiscono le altre parti, M.G. e C., nonchè L.L. e F.M., quali eredi di L.B., nel frattempo deceduto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente Ministero lamenta vizio di motivazione, sostenendo di non aver mai affermato di essere proprietario degli alloggi ed evidenziando la contraddittorietà della pronuncia che, dopo aver confermato il rigetto della domanda di trasferimento immobiliare, aveva parimenti confermato la condanna del Ministero al risarcimento del danno, in sostanza sine titulo.

Con il secondo, violazione del D.P.R. n. 2 del 1959, art. 2; D.P.R. n. 231 del 1962; L. n. 9 del 1952, art. 1; L. n. 513 del 1977, art. 27 là dove la Corte di Appello non aveva riconosciuto l’inesistenza del diritto alla cessione degli alloggi, per mancanza dei presupposti oggettivi in capo ai richiedenti, dovendosi altresì considerare che la L. n. 513 del 1977, e la giurisprudenza successiva, per cui il diritto alla cessione dell’alloggio, dopo l’entrata in vigore della predetta normativa, non rientrava più tra quelli trasferibili jure successionis.

Con il terzo, vizio di motivazione circa l’inesistenza del diritto alla cessione D.P.R. n. 2 del 1959, ex art. 2 anche con riferimento alla L. n. 513 del 1976; evidenziando altresì una possibile responsabilità dell’A.C.E.R., e aveva comunque incamerato il residuo prezzo di vendita.

Con il quarto, violazione degli artt. 2043, 1226 e 2697 c.c., avendo il giudice di secondo grado del tutto erroneamente riconosciuto una fattispecie risarcitoria, indicando errati criteri di quantificazione nonchè errato importo della stessa.

I primi tre motivi possono trattarsi congiuntamente, essendo strettamente collegati.

Correttamente il giudice a quo precisa che non è più in discussione l’inesistenza del diritto degli odierni intimati ad ottenere la cessione degli immobili, ai sensi dell’art. 2932 c.c., essendo stata respinta la relativa domanda, e sul punto formato il giudicato.

Non rilevano neppure – così la pronuncia impugnata – le contestazioni in ordine all’applicazione della L. n. 513 del 1977, in merito all’intrasmissibilità agli eredi del diritto alla cessione degli alloggi, non essendo appunto in discussione tale diritto ma solo quello al risarcimento del danno (eventualmente) già sorto e maturato in capo a M.B..

Erra invece il giudice a quo, affermando (ma non specificando dove e quando) il Ministero avrebbe ammesso di essere proprietario degli immobili. Precisa il ricorrente di non essere proprietario, ma solo “costruttore ” degli immobili di proprietà del Ministero delle Finanze.

La Corte di merito fonda il diritto al risarcimento degli odierni intimati soltanto sulla base del parere favorevole del Ministero dei Lavori Pubblici al trasferimento di proprietà, che poi non si verificò per il parere contrario del Ministero delle Finanze, secondo il quale l’immobile era stato costruito dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della L. n. 9 del 1952, recante provvidenze a favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate del 1951 in varie regioni tra cui l’EMILIA, mentre i Signori L. e M. erano sinistrati bellici e dipendenti di servizio del Ministero dei Lavori Uffici, ed era stato consentita ad essi l’occupazione degli immobili, in sostanza, per motivi di servizio.

E’ vero che i danti causa degli odierni intimati pagarono un residuo prezzo per la cessione degli immobili allo IACP, ma va comunque precisato, per giurisprudenza costante (tra le altre, Cass. n. 6123 del 2001; Cass. n. 21459 del 2009), che il trasferimento dell’alloggio non si determina automaticamente con il pagamento del prezzo, ma l’ente proprietario o gestore conserva fino a tale trasferimento, la facoltà di rilevare ragioni preclusive del successivo passaggio di proprietà.

Semmai, posto che, come pare, lo IACP, avere ricevuto il prezzo i signori M. e L. avrebbero potuto (ed eventualmente potrebbero) proporre azione di ripetizione, di indebito nei confronti di tale ente o del suo successore.

Non si può conclusivamente imputare responsabilità alcuna al Ministero delle Infrastrutture (già Ministero dei Lavori Pubblici) per il solo fatto che questo aveva espresso parere favorevole nel corso della procedura, poi contraddetto del Ministero delle Finanze.

Accolti i primi tre motivi, per quanto di ragione, rimane assorbito il quarto in ordine ai presupposti del risarcimento del danno ai criteri di determinazione e alla sua quantificazione.

Va pertanto cassata la sentenza impugnata, senza rinvio. Può decidersi nel merito.

Va rigettata la domanda degli odierni intimati al risarcimento del danno.

La vicenda processuale e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese per tutti i gradi del giudizio.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, per quanto di ragione, assorbito il quarto; decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento del danno) ricompensa le spese per tutti i gradi del procedimento.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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