Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17041 del 09/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17041 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA

U

sul ricorso 25789-2010 proposto da:
SCROFANI MARCELLA MARIA SCRMCL54B511535F, SCROFANI
MARIA VITTORIA SCRMVT42P43I535V, SCROFANI FRANCESCA
TERESA SCRFNC44A46I535P,
SCRGNN52C63I535B,

SCROFANI GIOVANNA MARIA

SCROFANI

LUCIANA

FLORA

SCRFLR47C47I535X, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA ALBERTO CARONCINI

51,

presso

lo

studio

dell’avvocato SCIVOLETTO CORRADO, rappresentate e
difese dall’avvocato BORROMETI ROBERTO, giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI RAGUSA in persona
del Presidente • e legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 09/07/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA A. CAPPONI
16, presso lo studio dell’avvocato CERMIGNANI CARLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BARONE GAETANO,
giusta mandato speciale a margine del controricorso;
– controricorrente

COMUNE DI SCICLI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1663/2009 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA del 2.12.09, depositata il 10/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/07/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. AURELIO GOLIA.

nonchè contro

R.g. 25789/2010
Rilevato in fatto
Che Francesca Teresa, Maria Vittoria, Giovanna Maria, Flora
Luciana e Marcella Maria Scrofani hanno proposto ricorso avverso

con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta
dalle odierne ricorrenti per l’avvenuta occupazione
espropriativa di alcune aree di loro proprietà, occorse per la
realizzazione di 60 alloggi di edilizia residenziale pubblica da
parte dell’Istituto intimato, e con la quale, per l’effetto, è
stata revocata la sentenza di primo grado del Tribunale di Modica;
che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex art.
380 bis c.p.c.: “Il Consigliere relatore, Giuseppe SALME’; letti
gli atti depositati; rileva 1. Le ricorrenti hanno proposto
ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del
10 dicembre 2009, con la quale è stata rigettata la domanda
risarcitoria proposta dalle odierne ricorrenti per l’avvenuta
occupazione espropriativa di alcune aree di loro proprietà,
occorse per la realizzazione di 60 alloggi di edilizia
residenziale pubblica da parte dell’Istituto intimato, e con la
quale, per l’effetto, è stata revocata la sentenza di primo grado
del Tribunale di Modica. La Corte d’Appello ha ritenuto che,
essendo circostanza incontroversa che l’Istituto Autonomo
delle Case Popolari di Ragusa fosse stato autorizzato ad occupare

la sentenza della Corte di Appello di Catania del 10 dicembre 2009,

il terreno in comproprietà delle odierne ricorrenti per la
realizzazione di n. 60 alloggi; che l’immissione in possesso,
avvenuta il 25 luglio 1979, sarebbe venuta a scadere al 25 luglio
1984; senonchè, con l’ordinanza sindacale n. 158 del 5.7.1984,

richiamo dell’art. 5 L. 385/1980 contenuto nel decreto sindacale,
i termini di occupazione d’urgenza di cui al secondo coma
dell’art. 20 L. 22.10.1971, n. 865; se i termini dell’occupazione
devono, quindi, ritenersi legittimamente prorogati sino al 25
luglio 1985, ne deriva la tempestività del decreto di
espropriazione emesso il 22 luglio 1985.0sserva 2. Si ritiene che
il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi
degli artt. 375 e 380bis c.p.c. e rigettato per inammissibilità,
qualora il collegio condivida i rilievi che seguono: a) con il
primo motivo di ricorso le odierne ricorrenti censurano la
decisione della Corte d’Appello, per avere quest’ultima
“ritenuto operativa la proroga di legge (ex art. 5 L. n. 385/1980)
in virtù del citato decreto del 5.7.1984 n. 158 ord. del Comune
di Sci cli, nullo” per difetto di motivazione, e quindi
disapplicabile dal giudice ordinario. E’pacifico in atti,
risultando le relative circostanze dalla sentenza impugnata e
dall’odierno ricorso per cassazione, che le ricorrenti con
appello incidentale avevano censurato solo la misura
dell’indennizzo, ribadendo che con l’ordinanza sindacale n.
158/1984 non era stata disposta alcuna proroga del termine di

il Comune di Scicli ebbe a prorogare di un anno, attraverso il

occupazione legittima, bensì di “altro termine profondamente
differente e autonomo, e cioè quello per portare a compimento le
procedure espropriative da parte dello IACP di Ragusa per la
realizzazione di un gruppo di 60 alloggi” nel Comune di Scicli;

proroga di cui all’art. 5 della L.385/1980, l’occupazione era
divenuta illegittima per mancata tempestiva emanazione del
decreto di espropriazione. Con l’odierna impugnazione, le
ricorrenti continuano a ritenere che nel caso di specie il Comune
di Scicli non abbia emesso un provvedimento idoneo ai fini della
proroga, in quanto il decreto del 5.7.1984 n. 158 ord.
risulterebbe totalmente privo di motivazione.
Tale motivo di censura deve ritenersi inammissibile: la Corte
d’appello ha correttamente ritenuto operante la proroga di legge
(ex art. 5, 1. n. 385/2005) in virtù del citato decreto del
5.7.1984n. 158 ord. del Comune di Scicli. Il richiamo, contenuto
nell’ordinanza sindacale, dell’art. 5 L. 385/1980 ha, difatti,
prorogato di un anno i termini di cui al secondo comma dell’art.
20 L. 22 ottobre 1971, n. 865, e cioè i termini di occupazione
d’urgenza. Pertanto, la giurisprudenza richiamata dalle
ricorrenti, secondo la quale “in materia di espropriazione
per pubblica utilità, l’entrata in vigore dell’art. 5 della
legge n. 385 del 1980 attribuisce all’Amministrazione il
potere di prorogare il termine della disposta occupazione
temporanea entro nuovi limiti temporali, ma la proroga deve

pertanto, non potendo essere applicata automaticamente la

essere disposta con apposito provvedimento evidenziante le
ragioni che impongono il protrarsi della situazione di
compressione del diritto del proprietario, senza che possa
configurarsi come effetto automatico della nuova legge” (Cass.

10.2.2004 n. 2471), risulta essere irrilevante nel caso di
specie poiché l’Amministrazione ha provveduto ad emanare un
apposito provvedimento di proroga Quanto, poi, alla censura
relativa all’inidoneità del provvedimento sindacale ai fini
della proroga dell’occupazione per mancanza della
motivazione, anch’essa deve ritenersi inammissibile.
Trattasi, all’evidenza, di una questione totalmente nuova non
appartenente al tema del decidere del precedenti gradi del
giudizio di merito, né rilevabile d’ufficio, e che, peraltro,
avrebbe dovuto essere sollevata dinanzi al giudice
amministrativo; ragione per cui la stessa, secondo l’ormai
consolidato orientamento della Suprema Corte adita, deve
ritenersi inammissibile (Cass., sez. 1, nn. 7981/2007,
20005/2005) 2:) con il secondo motivo le ricorrenti lamentano
la violazione dell’art. 4 L. n. 166/2002, rilevando la non
applicabilità di tale disposizione legislativa nella vicenda
espropriativa che ci occupa. La norma in questione dispone la
proroga automatica dei termini delle occupazioni di urgenza in
corso alle scadenze previste dalle relative leggi. Nel caso di
specie, essendo stato tempestivamente prorogato il termine

20.11.2006 n. 24576; Cass. Sez. Un. 2.10.1993 n. 9826; Cass.

quinquennale di occupazione legittima ed essendo stato,
altrettanto tempestivamente, emesso il decreto di
espropriazione definitiva del 22 luglio 1985, l’occupazione non
aveva beneficiato di alcuna proroga automatica, né tanto meno di

l’occupazione venuta a scadenza prima della sua entrata in
vigore. Tale motivo risulta essere del tutto irrilevante e, come
tale, deve essere dichiarato inammissibile.’
Ritenuto in diritto

Che il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni
della relazione;
che le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.

arn 614′
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagémtnal
di 3.700,00 (di cui C 200,00 per esborsi) oltre agli accessori
di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile – prima sezione – il 3 luglio 2012.

quella disposta dall’art. 1 del D.L. n. 901/1984, essendo

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