Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17040 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 20/07/2010), n.17040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.S., P.D.C., M.F.,

M.T., in proprio e nella qualità di eredi del sig. M.

F. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso

lo studio dell’avvocato FABIO FABBRINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato CIUFFREDA ALESSANDRO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASL DELLA PROVINCIA DI LECCE;

– intimata –

avverso il provvedimento n. R.G. 5268/07 del TRIBUNALE di LECCE,

depositata il 15/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 23 luglio 2009 M.F., P.D.C., M.F. e M.T. hanno chiesto la cassazione dell’ordinanza, notificata il 26 giugno 2009, depositata in data 15 giugno 2009 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Lecce, con cui era stato sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per ritenuta pregiudizialità del procedimento penale a carico dei medici della ASL/LE. L’intimata, A.S.L. della provincia di Lecce denominata ASL/LE, non ha espletato attività difensiva.

2. – I ricorrenti, con l’unico motivo, denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c..

Assumono che il procedimento penale vede imputati otto sanitari che non sono parte del processo civile sospeso e che nessuno degli istanti si è costituito parte civile, per cui le parti dei due processi sono diverse.

Aggiungono che anche l’oggetto dei due giudizi è diverso, essendo in discissione in quello civile la responsabilità contrattuale dell’Asl convenuta. In esito all’esposizione delle argomentazioni a sostegno formulano un duplice quesito idoneo a soddisfare la prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c..

3. – Il ricorso è fondato. Anche recentemente è stato ribadito (Cass. n. 6554 del 2009; vedi la precedente Cass. n. 16960 del 2006) che, ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. Nella specie non vi è identità tra le parti dei due giudizi.

Per completezza si rileva che il provvedimento con cui viene disposta la sospensione di un giudizio deve indicare le ragioni che rendono applicabile l’art. 295 c.p.c.. L’ordinanza impugnata si limita ad affermare apoditticamente la pregiudizialità della definizione del giudizio penale, senza spiegarne le ragioni.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato;

che pertanto va disposta la prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Lecce; spese rimesse;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dispone la prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Lecce.

Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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