Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17040 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19431-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZETA SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO MOZZI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LUCA PECORARO, EDMONDO MONDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2013 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 18/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate notificò alla Azeta Soc. coop. a r.l. (di seguito la società), avviso di accertamento col quale recuperò a tassazione le maggiori imposte IRES, IVA ed IRAP ritenute dovute, oltre sanzioni ed interessi, con riferimento all’anno 2004, tanto in relazione a maggiori ricavi induttivamente determinati, quanto, in via analitica, con riferimento ad una pluralità di costi non riconosciuti o perchè non documentati, o perchè contabilizzati in violazione del principio di competenza, o perchè non inerenti.

La società impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Torino, che accolse il ricorso, limitandosi ad affermare l’inapplicabilità nella fattispecie in esame degli studi di settore, in quanto non rappresentativi della peculiarità della società accertata.

Sull’appello proposto dall’Ufficio, che lamentava, tra l’altro, l’omessa pronuncia o, in ogni caso, l’omessa motivazione da parte del giudice di primo grado in ordine alle riprese analitiche relative ai costi non riconosciuti, la Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte respinse il gravame.

Avverso la sentenza della CTR del Piemonte l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui la società resiste con controricorso.

Il difensore della controricorrente ha depositato atto di rinuncia al mandato, senza che ne risulti avvenuta la sostituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo che la sentenza impugnata è viziata da motivazione assolutamente apparente.

1.1. La sentenza impugnata si limita ad esporre la seguente argomentazione, che appare utile trascrivere testualmente:

“Questo Collegio considera che la società contribuente lavora soltanto per il settore pubblico e l’Ufficio non ha dimostrato altrimenti. I giudici di primo grado hanno formulato una motivazione succinta ma sufficientemente valida. Il campione per la determinazione della redditività non è rappresentativo perchè non si riferisce a società cooperative”.

1.2. Il motivo è fondato.

Premesso che la censura attiene al difetto assoluto di motivazione, ovvero alla motivazione apparente della sentenza impugnata e non al vizio di omessa pronuncia, donde l’avversa eccezione d’inammissibilità del ricorso della difesa erariale per pretesa carenza di autosufficienza quanto alla mancata trascrizione del ricorso in appello dell’Agenzia delle Entrate non si correla al tenore dell’avversa impugnazione, va rilevato come, riguardo alla questione della rideterminazione in via induttiva dei maggiori ricavi, la sentenza impugnata si limiti a due proposizioni meramente assertive, peraltro tra loro assolutamente slegate, prive di ogni concreto riferimento alle circostanze fattuali assunte alla base della contestazione di cui all’atto impositivo, dichiarando nel resto di condividere la motivazione resa dal giudice di primo grado.

1.3. Certamente si verte nella fattispecie in esame in ipotesi di nullità della sentenza per motivazione obiettivamente incomprensibile, sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente, perchè la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto per un verso recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all’interprete il compito d’integrarla, in virtù di ipotetiche congetture (cfr. Cass. sez. 5, ord. 6 marzo 2019, n. 6493; Cass. SU 3 novembre 2016, n. 22232; si vedano anche Cass. SU 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053); per altro verso, nella parte in cui la CTR assume di condividere le motivazioni rese dal giudice di primo grado, mostrando di non essere affatto – pur dandone atto nella parte riguardante lo svolgimento del processo, con specifico riferimento alla doglianza di omessa pronuncia e, comunque di omessa motivazione da parte della decisione di primo grado sulla questione relativa alla legittimità delle riprese a tassazione analitiche dei costi non riconosciuti – pervenuta al giudizio di adesione alla decisione resa dalla CTP attraverso un esame critico dei motivi di gravame avverso quest’uItima.

1.4. Si è, infatti, osservato, con riferimento alla c.d. motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, che “In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame” (cfr. tra le molte, più di recente, Cass. sez. lav. 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass. sez. 5, ord. 3 maggio 2019, n. 11667).

2. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria e la causa rimessa per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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