Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17040 del 11/08/2016

Cassazione civile sez. I, 11/08/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 11/08/2016), n.17040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5740/2014 proposto da:

IMET S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 40,

presso l’avvocato BRUNO BISCOTTO, rappresentata e difesa dagli

avvocati MASSIMO CESARONI, CECILIA MASI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

EREDI MAGGI IMPIANTI S.R.L., già CONTACI ITALIA S.R.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BERENGARIO 10, presso l’avvocato PAOLA CECCHETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE FRANCESCO PAPPALEPORE,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1834/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato B. SAGUATTI, con delega, che si

riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato P. CECCHETTI, con delega,

che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del motivo

primo, secondo, quarto e quinto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. – Imet S.r.l. ha introdotto due distinti giudizi nei confronti di Contact S.r.l., poi Eredi Maggi S.r.l., entrambi instaurati dinanzi al Tribunale di Bari:

-) nel primo giudizio Imet S.r.l. ha lamentato di aver constatato nel 1999 che Contact S.r.l. aveva realizzato e commercializzato morsetti elettrici dotati di un guscio isolante in materiale plastico che costituivano imitazione servile del proprio brevetto per modello di utilità numero 228.596, del quale essa attrice era titolare dal 21 febbraio 1996;

-) nel secondo giudizio Imet S.r.l. ha lamentato che Contact S.r.l. avesse realizzato e commercializzato un analogo prodotto che, pur modificato, costituiva comunque imitazione servile del citato brevetto per modello di utilità.

In entrambi i casi l’attrice ha chiesto accertarsi l’illegittimità della condotta della convenuta e condannarsi la medesima risarcimento dei danni.

p.2. – Contact S.r.l. ha resistito alle domande, per guanto ancora rileva:

-) nel primo giudizio sostenendo di avere avviato, a seguito della contestazione di Imet S.r.l., la produzione di morsetti elettrici di seconda generazione, diversi da quelli precedentemente realizzati;

-) nel secondo giudizio sostenendo che i morsetti elettrici di seconda generazione erano legittimamente prodotti in forza di brevetto numero (OMISSIS), medio tempore conseguito, ed erano stati ulteriormente sostituiti da morsetti di terza generazione per i quali era stata depositata domanda di brevetto numero (OMISSIS) depositata il 1 febbraio 2001.

p.3. – Il Tribunale di Bari, espletata l’istruttoria ritenuta necessaria, riunite le cause, dopo aver accertato la validità del brevetto Imet S.r.l. numero 228.596 e la nullità di quello Contact S.r.l. numero (OMISSIS), ha condannato la società convenuta al risarcimento del danno patito dall’attrice, equitativamente liquidato in E 80.000,00, regolando le spese di lite.

p.4. – Interposto appello da Eredi Maggi S.r.l., esso, nel contraddittorio con Imet S.r.l., è stato parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Bari con sentenza del 20 dicembre 2013, la quale ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva giudicato valido il brevetto Imet S.r.l. e nullo quello Contact S.r.l. numero (OMISSIS), ma ha viceversa respinto la domanda risarcitoria proposta dalla originaria attrice.

Ha ritenuto la Corte territoriale:

-) che dalla relazione di consulenza tecnica espletata nel quadro del giudizio di primo grado, le cui risultanze non erano state contestate dalle parti, era emerso: a) che il modello di utilità Imet S.r.l. numero (OMISSIS) era nuovo ed originale; b) che il modello di utilità Contact S.r.l. numero (OMISSIS) era nuovo ma non originale; o) che il modello di utilità Contact S.r.l. per il quale era stata depositata stata depositata domanda di brevetto numero (OMISSIS) in data 1 febbraio 2001 era nuovo ed originale;

-) che il consulente tecnico, nel corso di un accesso eseguito il 7 settembre 2001 aveva accertato che Contact S.r.l. produceva all’epoca morsetti elettrici conformi a tale ultimo modello di utilità;

-) che erroneamente il Tribunale aveva ipotizzato che Contact S.r.l. potesse avere effettivamente commercializzato prodotti conformi al modello di utilità numero (OMISSIS), dal momento che tale circostanza non poteva dirsi comprovata dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, in parte contrastanti con le più affidabili risultanze della CTU, nulla rilevando che il modello di utilità Contact S.r.l. numero (OMISSIS) fosse stato presentato nel corso di una fiera svoltasi a Napoli nel maggio del 2000, giacchè tale presentazione non equivaleva a commercializzazione;

-) che, viceversa, le contestazioni rivolte da Imet S.r.l. a Contact S.r.l. inducevano a credere che tale ultima società avesse adottato un atteggiamento di prudenza, esitata nel miglioramento del modello di utilità fatto oggetto della finale richiesta di brevetto;

-) che in definitiva la contraffazione dei morsetti Imet S.r.l. era stata accertata solo con riferimento alla fiera napoletana del maggio 2000, ma anche in tali limiti essa non risultava sorretta del necessario elemento soggettivo, dal momento che le parti, dopo un incontro occorso il 25 maggio 2000, avevano negoziato la possibilità di una collaborazione produttiva e commerciale avente ad oggetto proprio quei morsetti.

p.5. – Per la cassazione della sentenza Imet S.r.l. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.

Eredi Maggi S.r.l. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.6. – Il ricorso contiene cinque motivi.

p.6.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione degli artt. 2592 e 2598 c.c., e del R.D. n. 1127 del 1939, artt. 1 e 7 bis. In ogni caso, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.

Sostiene la società ricorrente, in breve:

i) quanto al vizio di violazione di legge, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere che la presentazione dei morsetti ad una fiera non costituisse illecito brevettuale;

ii) guanto al vizio di motivazione, che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti quale la vendita dei morsetti da parte dell’originario convenuto come dimostrato da documenti e testimonianze.

p.6.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione dell’art. 2600 c.c.”.

Lamenta Imet S.r.l. che la Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che la contraffazione dei morsetti da parte dell’originario convenuto “non risulta essere sorretta dal necessario elemento soggettivo”, dal momento che, ai sensi della norma richiamata in rubrica, una volta accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

p.6.3. – Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 121 c.p.i. (Decreto legislativo 30/2005), degli artt. 1226 e 2056 c.c.. Il principio di vicinanza della prova”.

Sostiene Imet S.r.l. che la sentenza impugnata conterrebbe violazione delle norme indicate giacchè: la commercializzazione dei morsetti era stata dimostrata mediante le dichiarazioni dei testi D.N. e T.; la diminuzione del fatturato nel periodo di vendita dei morsetti da parte di Contact S.r.l. si desumeva dalle scritture contabili prodotte, nè l’attrice poteva provare altro; l’art. 121 del codice della proprietà industriale avrebbe imposto al giudice di trarre argomento di prova dall’inottemperanza di Contact S.r.l. all’ordine di esibizione ad essa impartita in sede di merito; la stessa Contact S.r.l. aveva espressamente sostenuto che la produzione di morsetti non era stata “pienamente commercializzata”, sicchè, anche in riferimento al principio di vicinanza della prova, avrebbe dovuto essere detta società a provare la circostanza allegata.

p.6.4. – Il quarto motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione degli artt. 7226 e 2056 c.c., come richiamati dall’art. 125 c.p.i., dall’art. 2600 c.c.”.

Afferma la ricorrente che il giudice di merito avrebbe avuto l’obbligo di procedere alla liquidazione equitativa del danno sulla base delle norme richiamate in rubrica.

p.6.5. – Il quinto motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione dell’art. 91 c.p.c.”.

Con il motivo si denuncia l’errore commesso dalla Corte d’appello per aver rideterminato l’ammontare delle spese del giudizio di primo grado senza che ciò le fosse stato demandato.

Si sostiene inoltre delle spese dovevano essere liquidate per il secondo grado in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140.

p.7. – Il ricorso va respinto.

p.7.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Esso, difatti, nella sua prima parte, muove da una erronea ricostruzione della ratio decidendi posta dalla Corte d’appello a sostegno della propria decisione, giacchè il giudice di merito non ha affatto negato che la presentazione dei morsetti ad una mostra costituisse, nella sua oggettività, violazione del brevetto di cui era titolare Imet S.r.l., ed anzi ha affermato il contrario, salvo a precisare, nella parte finale della sentenza, che la condotta della società, a tal riguardo, “non risulta sorretta dal necessario elemento soggettivo (del quale la stessa sentenza impugnata alla pagina 17 dubita)”.

Orbene, non v’è dubbio che la censura rivolta contro una ratio decidendi diversa da quella adottata dal giudice di merito a fondamento della propria decisione renda il ricorso per cassazione inammissibile per difetto del requisito di specificità richiesto dall’art. 360 c.p.c..

Nella seconda parte la doglianza denuncia la mancata considerazione di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, quale la vendita dei morsetti da parte di Contact S.r.l., mentre, all’evidenza, la sentenza impugnata non omette affatto di considerare la circostanza, ma, al contrario, valutato il materiale istruttorio disponibile, la considera non provata.

p.7.2. – Anche il secondo motivo è inammissibile, giacchè nuovamente fondato su un travisamento della ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata.

La società ricorrente muove infatti dall’erroneo assunto che la Corte d’appello di Bari abbia violato il disposto dell’art. 2600 c.c., secondo cui:

“Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume”.

Al di là del rilievo che la controversia non risulta esaminata nella sentenza impugnata sotto il profilo della concorrenza sleale, sicchè la questione è nuova, occorre osservare che la stessa sentenza non contiene alcuna affermazione contrastante con il precetto normativa citato, avendo invece il giudice di merito ritenuto, in concreto, che la condotta tenuta dalle parti testimoniasse l’insussistenza dell’elemento soggettivo, giacchè le quali, dopo essersi incontrate per verificare la sussistenza della violazione del brevetto, avevano intavolato trattative volte a creare una collaborazione operativa, il che – ha ulteriormente chiarito la Corte d’appello – induceva a credere che neppure Imet S.r.l. fosse convinta della malafede della controparte, nel qual caso certo avrebbe evitato di intavolare trattative quali quelle svoltesi con essa.

p.7.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

Ed invero, sotto il velo della denuncia di violazione di legge (a parte l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 121 c.p.i.) la società ricorrente sollecita una complessiva rivalutazione del materiale istruttorio difforme da quella compiuta dal giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale.

Ed infatti, la violazione della legge, intesa in generale, si articola nei due momenti ai quali si riferisce l’art. 360, comma 1, n. 3, ossia la violazione in senso proprio e la falsa applicazione: a) l’una concernente la ricerca e l’interpretazione della norma regolatrice del Caso concreto; b) l’altra concernente l’applicazione della norma stessa al caso concreto, una volta correttamente individuata ed – interpretata. In relazione al primo momento, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata; con riferimento al secondo momento, il vizio di falsa applicazione di legge consiste, alternativamente: a) nel sussumere la fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro; b) nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (in questi termini Cass. 26 settembre 2005, n. 18782). Ricorre insomma la violazione ogni qualvolta vi è un vizio nella individuazione o nell’attribuzione di significato ad una disposizione normativa;

ricorre invece la falsa applicazione qualora l’errore si sia annidato nella individuazione della esatta portata precettiva della norma, che il giudice di merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a quella descritta nella norma stessa.

Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (da ult. tra le tante Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110).

Nel caso in esame è dunque manifesto che la censura non si colloca dal versante della violazione di legge, ma impinge nella valutazione del materiale istruttorio compiuta dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto che l’originaria attrice non avesse provato la vendita del prodotto da parte di Contact S.r.l..

Nè, d’altro canto, a volerla considerare dall’angolo visuale del vizio di motivazione, la censura soddisfa i requisiti posti dall’attuale art. 360 c.p.c., n. 5.

Ha in proposito stabilito questa Corte, a Sezioni Unite, che: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso in esame, esclusa l’ipotesi, palesemente Insussistente, della mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, non ricorre neppure quella della motivazione apparente, giacchè la Corte d’appello, lungi dal limitarsi a stabilire la regola del caso concreto fondandola sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali o ad atti o a risultanze istruttorie richiamate in modo generico ed acritico e non riconducibili in modo immediatamente comprensibile alla fattispecie controversa, così da impedire l’identificazione stessa della ratio decidendi, ha spiegalo in modo chiaro e lineare che le prove offerte dal originaria attrice non dimostravano la commercializzazione del prodotto, giacchè i testi indotti da Imet S.r.l. non erano attendibili non solo per il ruolo svolto all’interno della società, ma anche perchè alcuni di essi avevano riferito circostanze incompatibili con gli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d’ufficio, sicchè doveva in definitiva ritenersi che, ricevute le contestazioni da parte di Imet S.r.l., Contact S.r.l., lungi dal procedere alla commercializzazione del prodotto così com’era, avesse prudentemente optato per un suo sviluppo e miglioramento, realizzato con il modello fatto poi oggetto di domanda di brevetto presentata il 1 febbraio 2001. Ed infine è parimenti da escludere che detta motivazione possa considerarsi perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ricadendo invece entro l’ambito, oggi precluso, del sindacato della sua sufficienza.

p.7.4. – Il quarto motivo è assorbito.

Ed infatti, intanto la questione della liquidazione equitativa del danno potrebbe porsi, in quanto non fossero stati disattesi i precedenti motivi concernenti l’an della commercializzazione dei morsetti.

p.7.5. – Il quinto motivo è inammissibile.

Ed infatti, in base al principio fissato dall’art. 336, comma 1, secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronunzia (parzialmente riformata) che ha statuito sulle spese di lite, con la conseguenza che il giudice d’appello ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione di tali spese, alla stregua dell’esito finale della lite (Cass. 3 ottobre 20p5, n. 19305; Cass. 16 maggio 2006, n. 11491; Cass. 5 giugno 2007, n. 13059).

Sicchè, nel caso di specie, la società ricorrente non ha spiegato perchè la Corte d’appello, una volta riformata la sentenza di primo grado, non potesse provvedere nuovamente alla liquidazione delle spese di lite in considerazione dell’esito complessivo della controversia.

Per il resto il motivo è inammissibile perchè aspecifico: la società ricorrente sostiene infatti delle spese dovevano essere liquidate per il secondo grado in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, ma omette totalmente di chiarire da che cosa essa ricorrente intenderebbe desumere che la Corte d’appello non abbia applicato tale decreto.

p.8. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in’ favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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