Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17040 del 10/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, (ud. 16/03/2017, dep.10/07/2017), n. 17040
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8192/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ASD SALSATREVIDA, in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA GENTILE DA
FABRIANO, 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAVALIERE, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 367/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TRIESTE, depositata il 28/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 24 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 218/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Udine che aveva accolto i ricorsi della ASD Salsatrevida contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRES, IVA 2006-2007. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo era giuridicamente esistente e validamente notificato, tanto che l’associazione contribuente si era validamente difesa.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la contribuente, che successivamente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR omesso di rispondere ai suoi motivi di gravame.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).
La sentenza impugnata rappresenta un caso paradigmatico di applicazione di tale principio di diritto per la sua totale assenza di motivazione, dato che dopo una articolata esposizione delle difese delle parti e dello svolgimento processuale, la CTR non ha espresso alcuna valutazione sui motivi del gravame agenziale, ma soltanto, paradossalmente, ha affermato, peraltro apoditticamente, l’infondatezza delle eccezioni della contribuente appellata.
Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017