Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17040 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, (ud. 16/03/2017, dep.10/07/2017),  n. 17040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8192/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASD SALSATREVIDA, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA GENTILE DA

FABRIANO, 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAVALIERE, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 367/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 24 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 218/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Udine che aveva accolto i ricorsi della ASD Salsatrevida contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRES, IVA 2006-2007. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo era giuridicamente esistente e validamente notificato, tanto che l’associazione contribuente si era validamente difesa.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la contribuente, che successivamente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR omesso di rispondere ai suoi motivi di gravame.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).

La sentenza impugnata rappresenta un caso paradigmatico di applicazione di tale principio di diritto per la sua totale assenza di motivazione, dato che dopo una articolata esposizione delle difese delle parti e dello svolgimento processuale, la CTR non ha espresso alcuna valutazione sui motivi del gravame agenziale, ma soltanto, paradossalmente, ha affermato, peraltro apoditticamente, l’infondatezza delle eccezioni della contribuente appellata.

Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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