Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1704 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20653-2019 proposto da:

C.P.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO

TALLARICO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, L.M.C.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 105/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 04/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI

MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.P.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 195-2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4 gennaio 2019, articolando un solo motivo.

Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dagli intimati.

La ricorrente espone in fatto di aver convenuto, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, L.M.C. e la Toro Assicurazioni, per ottenere, previo accertamento del fatto dannoso e l’esclusione del fortuito, il risarcimento dei danni subiti a seguito dello scontro del motociclo di L.M.C., su cui viaggiava in qualità di trasportata, con un altro ciclomotore.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 35714/2013, rigettava la domanda attorea, ritenendo non provato con certezza il coinvolgimento dell’odierna ricorrente nel sinistro e compensava le spese di lite con la Toro Assicurazioni, costituitasi in giudizio.

Il Tribunale di Napoli, dinanzi al quale la decisione veniva impugnata dalla soccombente, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, dichiarava inammissibile l’appello e condannava l’appellante a rifondere le spese di lite sopportate da Generali Italia, incorporante la Toro Assicurazioni.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115,159,169,190,327,348 e 358 c.p.c. nonchè dell’art. 74 disp. att. c.p.c. o, comunque, la nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La decisione impugnata aveva accertato che all’udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore dell’appellante aveva ritirato la produzione di parte, come in suo diritto, ma non aveva provveduto a depositarla nel termine, ritenuto perentorio, di cui all’art. 169 c.p.c., comma 2, cioè entro il termine per il deposito della comparsa conclusionale (27/11/2018), ma lo aveva fatto successivamente, il 12/12/2018.

Ne aveva fatto discendere l’inammissibilità dell’appello con la seguente motivazione: il mancato deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all’art. 169 c.p.c., comma 2, comporta per il giudice la mancata conoscenza dei documenti difensivi prodotti dall’appellante e del materiale probatorio posto a fondamento del ricorso e il mancato accesso alla sentenza di primo grado, impedendo la verifica della tempestività dell’appello e la conoscenza dei motivi del gravame e del contenuto del provvedimento impugnato, oggetto del relativo giudizio di impugnazione.

Nella sostanza, il giudice a quo, partendo evidentemente dall’impossibilità di sostituirsi alla parte nell’adempimento dell’onere di deposito del fascicolo nel termine previsto dall’art. 169 c.p.c., comma 2, aveva ritenuto di dover procedere alla conferma della decisione impugnata, non potendo accogliere la domanda di appello, stante che l’art. 348 c.p.c. non contempla la possibilità di concedere all’appellante una dilazione per giustificati motivi nè la rimessione della causa sul ruolo, ma impone al giudice la decisione di merito, se ciò sia possibile allo stato degli atti, ovvero una decisione di inammissibilità dell’appello nel caso in cui la sentenza non sia desumibile in modo inequivoco dall’atto di appello.

A tale decisione, la ricorrente oppone, innanzitutto, che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che l’appellante aveva l’onere di depositare la produzione di parte entro il termine “perentorio” per il deposito della comparsa conclusionale (27 novembre 2018). Tale errore discenderebbe: a) dalla non pertinente applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità relativo alla ipotesi in cui la parte nel giudizio di primo grado aveva ritirato il fascicolo di parte e poi aveva omesso di depositarlo – ipotesi in cui il giudice ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti -. Nel caso di specie, invece, il deposito di detto fascicolo era avvenuto in leggero ritardo, ma era disponibile per il giudice al momento della decisione; b) dalla mancata considerazione della giurisprudenza di legittimità che sostiene concordemente che il termine di cui all’art. 169 c.p.c., comma 2, sia perentorio solo per la fase decisoria di primo grado e non anche per il giudizio di appello, stante il riferimento dell’art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e quindi ai documenti che si pretenda di introdurre per la prima volta nel secondo grado, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nel rispetto delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. Nel giudizio di appello, la parte che, costituitasi, ritiri il fascicolo e ometta di depositarlo dopo la precisazione delle conclusioni, incorre in una irregolarità che il giudice può fronteggiare attraverso una prudente valutazione delle veline a sua disposizione o attraverso la rimessione della causa sul ruolo (Cass. 28/09/2018, n. 23455).

Altrettanto errate sarebbero le ulteriori conclusioni tratte dal Tribunale e, in particolare, l’impossibilità di esaminare la sentenza impugnata, non depositata in copia nemmeno dalla società assicuratrice, nè gli eventuali documenti prodotti nella prima fase, con la conseguenza di non poter accertare la tempestività dell’appello nè sindacare l’operato del Giudice di Pace, perchè invece il Tribunale avrebbe potuto decidere sulla base degli atti: cioè il fascicolo di parte costituito anche dalle c.d. veline, rappresentate dalla sentenza impugnata e dall’atto di appello, i verbali di causa e gli atti del giudizio di primo grado, presenti nel fascicolo d’ufficio regolarmente acquisito dalla Cancelleria.

Il motivo è fondato.

In primo luogo, deve rilevarsi che il Tribunale, ritenendo perentorio nel giudizio di appello il termine di cui all’art. 169 c.p.c., comma 2, ha omesso di considerare la giurisprudenza di questa Corte – giurisprudenza da cui non è emersa ragione per discostarsi – la quale in più occasioni ha statuito che l’art. 169 c.p.c., comma 2, allorchè prevede che il fascicolo possa essere ritirato a norma di legge all’atto della rimessione della causa al collegio, cioè in decisione, deve essere restituito “al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”, prevede un termine che, per il tenore della norma, certamente deve essere inteso come perentorio agli effetti dell’art. 153 c.p.c., comma 2, poichè, com’è stato correttamente detto in dottrina, la proclamazione dell’avverbio “espressamente” come condizione di perentorietà di un termine stabilito dalla legge va intesa nel senso che deve sussistere una previsione di legge che in modo inequivoco sottenda la perentorietà, e, dunque, dire che il rideposito deve avvenire “al più tardi” implica una siffatta previsione.

Tuttavia, la perentorietà della previsione rimane interna allo svolgimento del giudizio di primo grado e rileva in funzione del suo svolgimento successivo con le attività proprie della fase decisoria, per cui essa, una volta che il procedimento trasmigri in appello, non può in alcun modo operare, perchè quando l’art. 345 c.p.c. allude alle prove nuove è palese il riferimento alle prove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come “nuovi” e, dunque, che non vi siano stati introdotti prima del grado di appello. Di modo che, quando la parte che aveva omesso di ridepositare il fascicolo produce in appello il fascicolo di parte di primo grado in cui i documenti erano stati prodotti nell’osservanza delle preclusioni probatorie previste in primo grado, come deve fare ai sensi degli artt. 165 e 166 c.p.c. (giusta la previsione dell’art. 347 c.p.c., comma 1), compie un’attività che, riguardo alla reintroduzione nel processo dei documenti non può in alcun modo considerarsi come di introduzione di nuove prove documentali (cfr. Cass. 06/12/2017, n. 29309 che riproduce Cass. 19/12/2013, n. 28462; cfr. altresì, più di recente, Cass. 09/01/2019, n. 314).

Dall’aver ritenuto perentorio il termine di cui all’art. 169 c.p.c.,

comma 2, in giudizio di appello, sono derivati gli ulteriori errori della sentenza impugnata:

a) il Tribunale ha errato nel sottoporre alla stessa disciplina l’ipotesi verificatasi nel caso di specie, cioè la tardiva riconsegna del fascicolo di parte, a quella prevista per la mancanza ab origine del fascicolo dell’appellante. L’art. 169 c.p.c., comma 2, prevede che la restituzione del fascicolo avvenga al più tardi al momento del deposito della conclusionale, ma non fa derivare conseguenze dalla mancanza della copia della sentenza impugnata, quando, al momento della decisione, se ne trovi comunque allegata agli atti una copia, non rilevando che il deposito sia intervenuto tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e quella di decisione (Cass. 16/02/2001 n. 2300; Cass. 29/01/2003 n. 1302; Cass. 12/12/2005, n. 27298; Cass. 17/10/2007, n. 21833).

Anzi, la giurisprudenza più recente precisa (Cass. 28/09/2018, n. 23455) che l’omessa restituzione del fascicolo di parte nei termini costituisce una mera irregolarità cui il giudice può far fronte attraverso una prudente valutazione delle veline a sua disposizione o, nel dubbio, attraverso la rimessione della causa sul ruolo, considerando che il verbale che attesta l’avvenuto ritiro del fascicolo, in quanto documento fidefaciente, attesta altresì l’esistenza fisica del detto fascicolo e il suo precedente deposito, del cui contenuto rimangono disponibili le veline;

b) essendo il giudice chiamato a decidere nel merito dell’impugnazione sulla base degli atti, egli deve prendere in considerazione, se del caso, la copia della sentenza impugnata che deve essere allegata al fascicolo d’ufficio, indipendentemente dalla presenza di un’attestazione formale di autenticità, ove non ne venga contestata la rispondenza all’originale (Cass. n. 15672 del 15/07/2011); dovendosi presumere, qualora l’appellante si sia regolarmente costituito, depositando il proprio fascicolo – essendo l’ufficio tenuto a controllarne la regolarità – che egli abbia depositato anche copia della sentenza impugnata. Solo ove il giudice di appello che, al momento della decisione, verifichi che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata, indispensabile per individuare l’oggetto del gravame e le statuizioni contestate, e per accertare la tempestività del gravame stesso, deve confermare la decisione di prime cure.

Nel caso di specie, tuttavia, non risulta affatto che al momento della decisione il giudice non avesse nella sua disponibilità la copia della sentenza impugnata – posto che il Tribunale ha premesso di non avere preso in considerazione il fascicolo di parte perchè depositato tardivamente; tale ritardo nella restituzione non lo aveva privato, però, della disponibilità del fascicolo al momento della scadenza del termine per il deposito delle repliche, unico a rilevare per il passaggio definitivo in decisione e l’inizio del decorso del termine per la deiberazione e per il deposito della sentenza – nè emerge dalla sentenza che l’appellante, costituendosi in giudizio, non avesse depositato la copia della sentenza o che quella depositata che, come anticipato, si presume conforme all’originale fosse stata contestata.

Nel ricorso si dà contezza, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (in riferimento a quest’ultima norma, anche tramite la produzione del fascicolo di parte: tra le altre, Cass. 11/01/2016, n. 195; Cass. 22/11/2016, n. 23713), della presenza della sentenza impugnata nel fascicolo di parte, conoscibile direttamente da questa Corte, quale giudice del “fatto processuale”, in ragione della natura processuale del vizio, nella sostanza, dedotto.

2. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto; la sentenza va cassata) con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato appartenente allo stesso Ufficio Giudiziario/che provvederà al riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati ed anche alla decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

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