Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1704 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO VINCENZO,

CORETTI ANTONIETTA, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1389/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 15/01/2009 R.G.N. 369/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Locri accoglieva la domanda dell’odierne intimata – intesa ad ottenere l’adeguamento, per l’anno 1999, della prestazione percepita come soggetto avviato al lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, nella misura dell’80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – e, per l’effetto, condannava l’INPS al pagamento del relativo importo.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, per quanto rileva in questa sede di legittimita’, la Corte di merito osservava che: a) il D.Lgs. n. 280 del 1997, nel definire in via generale in quali settori debbano attivarsi i lavori di pubblica utilita’, rinvia per le modalita’ di attuazione dei relativi progetti a quelle stabilite dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1; b) tale ultima disposizione e’ stata successivamente abrogata e, pertanto, per l’attuazione dei progetti in questione deve farsi riferimento all’altro D.Lgs. n. 468 del 1997 – emanato in base alla delega di cui alla L. n. 196 del 1997, che, all’art. 1, comprende anche i lavori di pubblica utilita’ fra le attivita’ oggetto dei lavori socialmente utili e, all’art. 2, ne prevede le modalita’ di attuazione; c) di conseguenza, l’assegno per i lavori socialmente utili, previsto nel D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, elevato a L. 850.000 al mese ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, si riferisce anche ai lavori di pubblica utilita’.

Di questa sentenza l’Istituto domanda la cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. L’intimato non si e’ costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, che si conclude con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile, nella specie, ratione temporis), l’INPS denuncia violazione della disciplina normativa sopra richiamata. In particolare, sostiene che l’importo, per il 1999, del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilita’ da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, resta fissato nella misura stabilita dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3 convertito nella L. n. 608 del 1996, in virtu’ dello specifico rinvio – di tipo “statico” – operato dall’art. 3, terzo comma, del predetto D.Lgs. e non e’, dunque, suscettibile, come invece ritenuto dai giudici di merito, dell’adeguamento nella misura di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, previsto specificamente per l’assegno spettante ai lavori socialmente utili.

2. Il motivo non e’ fondato.

2.1. La L. 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione, ha previsto, agli artt. 22 e 26, la delega al Governo rispettivamente, per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, di cui all’arti, primo comma, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilita’ e di borse di studio a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno. La delega e’ stata attuata con l’emanazione di due successivi decreti legislativi: il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, recante norme in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno; il D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili.

2.2. In particolare, il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 definisce i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilita’ (servizi alla persona, salvaguardia e cura dell’ambiente e del territorio, sviluppo rurale e dell’acquacoltura, recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei bei culturali) stabilendo la durata massima di dodici mesi per i relativi progetti e rinviando per le modalita’ di attuazione a quelle stabilite dal sopra richiamato D.L. n. 510 del 1996, art. 1 (che, fra l’altro, ha previsto a carico dell’INPS un sussidio non superiore a L. 800.000 mensili).

2.3. Il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1 definisce come lavori socialmente utili le attivita’ che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilita’ collettiva mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti e ne distingue le diverse tipologie, prevedendo “lavori di pubblica utilita’ mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi”, “lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi”, “lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi”, “prestazioni di attivita’ socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali”; all’art. 2, in particolare, vengono definiti i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilita’ e se ne specificano gli ambiti in relazione alla cura della persona, all’ambiente e al territorio, allo sviluppo rurale, montano e idrico, al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali; l’art. 13, infine, dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con il decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nell’arti del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella L. n. 608 del 1996.

2.4. La ricognizione normativa consente di rilevare la portata e gli effetti della successiva disposizione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, (recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonche’ disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo cui “dal 1 gennaio 1999 l’assegno per i lavori socialmente utili e’ stabilito in L. 850.000 mensili”. Infatti, come la decisione impugnata ha puntualmente osservato, i “lavori socialmente utili” comprendono le varie attivita’ che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilita’ collettiva, secondo la definizione generale del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1 e comprendono, in virtu’ del secondo comma del medesimo articolo, anche i lavori di pubblica utilita’ mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego. Com’e’ evidente, la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997 ha una portata generale, come anche le diverse tipologie di attivita’ ivi descritte, secondo gli intenti specificamente demandati dalla legge di delega, consistenti nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili dapprima dettata dal richiamato D.L. n. 510 del 1996, art. 1 convertito nella L. n. 608 del 1996 (espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13) e secondo una configurazione unitaria di tutte le descritte attivita’ che, infine, ha trovato consolidamento nella nuova disciplina delle “attivita’ socialmente utili” dettata dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 (recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 2). Cio’ spiega la sovrapponibilita’ dei settori di attivita’ previsti per i “progetti di lavoro di pubblica utilita’” del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 e quelli oggetto di “lavori di pubblica utilita’” secondo il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 siccome quest’ultima disposizione – corrispondendo ad una precisa intentio legis, manifestata nella legge di delega (L. n. 196 del 1997, art. 26)- mira alla “creazione di occupazione” in uno specifico bacino di impiego, cosi’ come previsto, in generale, dal richiamato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2. Consegue, da questo rilievo, che il rapporto tra le due previsioni di “lavori di pubblica utilita’” – contenute nei due decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla L. n. 196 del 1997 – si pone in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima “tipologia” di attivita’ e di una medesima finalita’ del Legislatore, connessa ad intenti di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro.

2.5. Con questi presupposti, l’incremento dell’assegno – nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilita’ previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997, in quanto “lavori socialmente utili” secondo la definizione fissata dal Legislatore al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a).

2.6 La configurazione di un’identita’ strutturale dei lavori di pubblica utilita’ previsti nei due decreti legislativi toglie ogni rilievo all’argomento utilizzato dall’Istituto ricorrente in relazione ad un asserito rinvio “statico” – contenuto nel D.Lgs. n. 280 del 1997 – alle modalita’ di attuazione previste nel D.L. n. 510 del 1996, convertito nella L. n. 608 del 1996; e, d’altra parte, l’intento del Legislatore di riferirsi, quanto alle predette modalita’, non gia’ ad una determinata disciplina, ancorche’ poi abrogata, ma alla disciplina normativa cosi’ come eventualmente modificata nel tempo, e’ reso evidente, sul piano sistematico, dalla mancanza di alcuna ragione che possa giustificare la eventuale disparita’ di trattamento fra prestazioni relative a progetti aventi uguale funzione ed identico contenuto. Infine, la norma transitoria dettata dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13, u.c. che – come sottolinea l’Istituto – limita l’applicazione del decreto ai progetti presentati dopo la sua entrata in vigore, non configura certamente un intento di discrimine fra prestazioni relative a disposizioni che si inseriscono in un unico sistema, attuato mediante decreti legislativi quasi coevi, e, anzi, per i profili strettamente economici la disposizione e’ del tutto irrilevante, poiche’ il diritto dei lavoratori si fonda, nella specie, su progetti presentati ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, ai quali, peraltro, stante la medesima natura della prestazione di “lavori di pubblica utilita’”, si applica il medesimo trattamento economico, ivi compreso l’incremento, per il 1999, previsto dalla successiva disposizione della L. n. 144 del 1999.

3. In conclusione, il ricorso e’ respinto. Nulla per le spese in mancanza di attivita’ difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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