Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1704 del 24/01/2020
Cassazione civile sez. I, 24/01/2020, (ud. 29/11/2019, dep. 24/01/2020), n.1704
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23874/2018 proposto da:
B.T., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico De
Liguori e Salvatore Iervolino;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, rappresentato e difeso per legge
dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
e contro
Procuratore Generale Repubblica, Procuratore Repubblica;
– intimato –
avverso la sentenza n. 358/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 13/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/11/2019 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
B.T., cittadina russa, coniugata con rito civile con Z.M., ha proposto, in data 17 aprile 2007, alla Prefettura di Milano domanda di conferimento della cittadinanza italiana, che è stata accolta con D.M. Interno 28 aprile 2010, poi revocato con D.M. 2 marzo 2011, a causa del venir meno del requisito di cui alla L. 5 febbraio, n. 91, art. 5 essendo il matrimonio stato dichiarato nullo dal Tribunale di Milano con sentenza del (OMISSIS).
La B. ha agito dinanzi al Tribunale di Venezia che, con sentenza non definitiva, ha disapplicato il decreto di revoca, ha accertato la cittadinanza italiana e disposto la prosecuzione della causa per l’istruttoria sulla domanda risarcitoria.
In accoglimento del gravame del Ministero dell’interno, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 13 febbraio 2018, ha rigettato la domanda.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la B., affidato a tre motivi, resistito dal Ministero dell’interno.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Il ricorso presenta profili nuovi e di rilevanza nomofilattica che il Collegio ritiene opportuno discutere in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020