Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1704 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14372-2015 proposto da:

R.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

LUCATTONI, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER ALESSANDRO

MURATORI CASALI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.U.S.L. di MODENA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato ROCCO MACCARONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIO LUGLI, PAOLO

MANISCALCO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1648/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/11/2014 R.G.N. 734/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito l’Avvocato VITTORIO LUGLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1648/14, pronunciando sull’appello proposto dalla Asl di Modena, ha riformato in parte la sentenza di primo grado, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento n. 30/2004 con cui la Asl aveva dichiarato estinto il rapporto di lavoro della dipendente R.P., svolgente mansioni di ostetrica. La Corte di appello ha dichiarato legittimo tale provvedimento con effetto ex nunc dalla data della deliberazione (10.2.2004).

2. A sostegno del decisum, la Corte territoriale ha svolto le considerazioni che seguono:

– la lavoratrice aveva agito dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento del precedente provvedimento n. 106/91 dell’Azienda sanitaria, che aveva dichiarato estinto il rapporto di lavoro a decorrere dal 30.1.91 a seguito della cancellazione volontaria della R. dall’albo professionale;

– il Consiglio di Stato, con sentenza passata in giudicato il 29.3.2004, aveva accolto l’appello della lavoratrice, in quanto al momento della Delib. n. 106 del 1991 il provvedimento di cancellazione non era ancora definitivo;

– la Asl, con Delib. 10 febbraio 2004, n. 30, aveva preso atto dell’annullamento del precedente provvedimento del 1991, ma, rilevato che la cancellazione era nelle more intervenuta, aveva dichiarato cessato il rapporto di lavoro per assenza del requisito della iscrizione all’albo professionale;

– pur non essendovi, prima della L. n. 43 del 2006 (inapplicabile alla fattispecie ratione temporis), un obbligo di iscrizione all’albo professionale, operavano gli effetti del giudicato amministrativo, per avere il Consiglio di Stato statuito la necessità della iscrizione, come confermato anche dalla successiva sentenza emessa nel giudizio di ottemperanza dal medesimo giudice amministrativo in data 27.5.2014, prodotta in corso di causa.

3. Per la cassazione della sentenza R.P. propone ricorso affidato a quattro motivi. Resiste la ASL con controricorso. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Si sostiene che la sentenza del Consiglio di Stato non aveva statuito la legittimità, ma l’illegittimità del provvedimento della ASL del 30.1.1991 estintivo del rapporto di lavoro; pertanto, il passaggio logico – argomentativo secondo cui vi sarebbe stata necessità della iscrizione all’albo professionale costituiva un mero obiter dictum, insuscettibile di passare in giudicato.

2. Con il secondo motivo si denuncia error in procedendo in relazione agli artt. 2697 e 1464 c.c.. La Corte territoriale non aveva considerato che la Asl non aveva fornito la prova di non potere adibire la ricorrente ad altre mansioni (prova del c.d. repechage).

3. Il terzo motivo censura la sentenza per mancato esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n 5), costituito dalla nuova iscrizione all’albo professionale effettuata dalla R. in data 11.6.2004, successivamente al provvedimento impugnato, ma a distanza di soli quattro mesi dal licenziamento.

4. Il quarto motivo – definito “di merito” – è correlabile al precedente. Si sostiene che la perduta iscrizione per un circoscritto lasso temporale (dal 1991 al 2004) configura una impossibilità parziale temporanea della prestazione, la quale non giustifica il recesso.

5. Il primo motivo, concernente l’interpretazione di un giudicato esterno, è inammissibile.

5.1. L’interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, in quanto il giudicato esterno è assimilabile agli “elementi normativi”, sicchè la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici (Cass. n. 24952 del 2015, n. 24749 del 2014, n. 12157 del 2007, n. 11356 del 2006). Tuttavia, ciò postula che il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di specificità, indicazione e allegazione di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., propri di questo mezzo di impugnazione.

5.2. In altri termini, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. n. 26627 del 2006, n. 6184 del 2009, n. 10537 del 2010).

5.3. Se è vero che la sentenza passata in giudicato costituisce la c.d. legge del caso concreto è anche vero che, al contrario degli atti normativi resi pubblici con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, atti che il giudice è tenuto a ricercare di ufficio (in applicazione del noto brocardo iura novit curia), il giudicato esterno deve essere prodotto dalla parte che intenda avvalersene e, qualora l’interpretazione che ne ha dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso per cassazione deve riportare il testo del giudicato (Cass. n. 26627 del 2006).

5.4. La ricorrente lamenta l’erronea interpretazione dei contenuti della sentenza n. 973/2003 del 31.12.2003 del Consiglio di Stato, le cui statuizioni sono state vagliate dalla Corte territoriale anche alla luce dell’altra sentenza dello stesso giudice amministrativo n. 2730/14, emessa nel giudizio di ottemperanza. Tuttavia, al fine di consentire a questa Corte di ricostruire il contenuto delle proposizioni che costituiscono giudicato esterno tra le parti e di verificare se la Corte di appello ne abbia travisato il significato e la portata applicativa, la parte avrebbe dovuto trascrivere il testo delle sentenze da interpretare, mentre tale doveroso adempimento è stato del tutto omesso nella specie.

6. Anche il secondo motivo è inammissibile. Non è chiarito se e in quali termini la questione del c.d. repechage – di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata – fosse stata introdotta in giudizio. La questione, nei termini in cui è stata proposta in sede di legittimità, è da ritenere nuova e come tale inammissibile.

7. Quanto al terzo motivo non è chiarito in quali termini una iscrizione sopravvenuta avrebbe potuto interferire con la legittimità di un provvedimento di recesso adottato anteriormente, già efficace ed anche eseguito.

8. Il quarto motivo trascura di considerare che la nuova iscrizione all’albo è successiva e non anteriore al provvedimento di recesso, il quale, al momento in cui venne adottato, era giustificato dall’intervenuto perfezionamento della precedente cancellazione e dalla necessità di eseguire il giudicato amministrativo, del cui comando giudiziale in questa sede non è stata validamente impugnata l’interpretazione fornita dal giudice di merito.

9. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

10. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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