Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17039 del 26/06/2019

Cassazione civile sez. III, 26/06/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 26/06/2019), n.17039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21444/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

rappresentato e difeso per legge;

– ricorrente –

contro

D.L.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 05/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2014 D.L. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia il Ministero della Giustizia chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 3.336,00 ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, introdotto con D.L. n. 92 del 2014. Espose in particolare l’attore di essere stato detenuto presso le Case Circondariali di Roma e Foggia dal 31 dicembre 2005 al 13 aprile 2006, dal 14 settembre 2006 al 24 aprile 2007, dal 30 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 e dal 19 giugno 2014 al 14 agosto 2014 e di avere subito un trattamento inumano a causa delle condizioni della detenzione. A seguito di riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bari per effetto della declaratoria di incompetenza territoriale, si costituì la parte convenuta eccependo la prescrizione quinquennale in relazione al periodo antecedente al 23 dicembre 2009 e chiedendo comunque il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito accolse la domanda, reputando infondata l’eccezione di prescrizione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia sulla base di un motivo. Con ordinanza interlocutoria è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo stante la rimessione alle Sezioni Unite in relazione alla questione dirimente per la decisione del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1218 e 2947 c.c., L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il rimedio previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, rappresenta una mera semplificazione processuale dell’azione di risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c., già presente nell’ordinamento, da cui la compatibilità fra il nuovo rimedio e la prescrizione quinquennale.

1.1 Il motivo è infondato. Come affermato da Cass. Sez. U. 8 maggio 2018, n. 11018, il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1, conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria; il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2, il termine comincia a decorrere solo da tale data.

Prevede il D.L. n. 92 del 2014, art. 2, per quanto qui rileva, che “coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l’azione di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter, comma 3, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data”. Quest’ultimo termine è rappresentato dal 12 febbraio 2015. In relazione ai periodi di detenzione cessati antecedentemente la data del 28 giugno 2014, tempestiva con riferimento al termine indicato è la proposizione dell’azione giudiziaria il giorno 23 dicembre 2014 e dunque per essi la prescrizione decennale comincia a decorrere dal 28 giugno 2014.

2. Nulla per le spese del giudizio di cassazione stante la mancata partecipazione della parte intimata.

Non ricorrono i presupposti della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di Amministrazione dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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