Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17039 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 16/06/2021), n.17039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. est. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 905/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Autourtiti s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del

controricorso, dagli Avv.ti Antonio Lovisolo e Francesco D’Ayala

Valva, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al

Viale Parioli n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2011 della CTR della Liguria, depositata

in data 10/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

marzo 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

RITENUTO

che:

la contribuente controricorrente con atto datato (OMISSIS) ha depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata della lite, della relativa ricevuta telematica e della copia della quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, chiedendo la sospensione del processo;

entro il termine previsto dalla legge l’ente impositore non ha comunicato alcun diniego di definizione;

entro il termine di durata della sospensione ope legis nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione del processo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge;

nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio;

rilevato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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