Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17039 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 16/06/2021), n.17039
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. est. Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 905/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:
ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via
dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Autourtiti s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del
controricorso, dagli Avv.ti Antonio Lovisolo e Francesco D’Ayala
Valva, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al
Viale Parioli n. 43;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 137/2011 della CTR della Liguria, depositata
in data 10/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3
marzo 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante
collegamento da remoto.
Fatto
RITENUTO
che:
la contribuente controricorrente con atto datato (OMISSIS) ha depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata della lite, della relativa ricevuta telematica e della copia della quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, chiedendo la sospensione del processo;
entro il termine previsto dalla legge l’ente impositore non ha comunicato alcun diniego di definizione;
entro il termine di durata della sospensione ope legis nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione del processo.
Diritto
CONSIDERATO
che:
l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge;
nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio;
rilevato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021