Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17039 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16001-2017 proposto da:

F.G., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIOVANNI FERRAU’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4530/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO CHE E CONSIDERATO

che:

1. la commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 4530 in data 21 dicembre 2016, accogliendo un’eccezione proposta dall’Agenzia delle Entrate nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado con cui era stata annullata la cartella di pagamento emessa dalla medesima Agenzia nei confronti di F.G. e da questi impugnata per motivi attinenti alla pretesa impositiva portata in prodromonico avviso di accertamento ritualmente notificato e mai impugnato, dichiarava il ricorso originario del contribuente inammissibile con la motivazione per cui “non poteva essere proposto un ricorso contro la cartella di pagamento in relazione ai vizi della pretesa impositiva contenuta in un avviso di accertamento ormai resosi definitivo per mancata impugnazione”;

2. avverso detta sentenza il contribuente ricorre con tre motivi, illustrati con memoria e contrastati dall’Agenzia, con i quali deduce, rispettivamente, violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., e D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57, per avere la commissione accolto, invece di dichiarare inammissibile in quanto proposta solo in appello, l’eccezione dell’Agenzia (1 motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 8 tur e 53 Cost., (2 motivo), per avere la commissione “comunque errato nell’accogliere l’impugnazione interposta dalla Amministrazione, così disattendendo l’eccezione formulata dall’odierno ricorrente relativa alla mancanza del presupposto impositivo”; violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 324 e 329 c.p.c., e art. 2909 c.c., per avere la commissione errato nel rimettere in discussione il regolare assolvimento dell’imposta benchè su questo punto il giudice di primo grado avesse positivamente deciso e la decisione non fosse stata impugnata (3 motivo);

3. il primo motivo di ricorso è infondato. La commissione tributaria ha deciso per l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento in quanto detto ricorso era stato proposto non per far valere vizi propri della cartella ma sollevando questioni che, relative alla pretesa impositiva, avrebbero dovuto essere fatte valere mediante l’impugnazione dell’avviso di accertamento, incontestatamente notificato al contribuente e non impugnato. L’inammissibilità dell’originario ricorso sotto il profilo appena indicato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, (“…Ognuno degli atti, autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”) è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato (che nella specie, di certo, non si è formato in quanto la pertinenza delle contestazioni sollevate dal contribuente alla pretesa impositiva e non a vizi propri della cartella è sempre stata indiscussa e non è quindi stata oggetto di decisione da parte del primo giudice). La rilevabilità d’ufficio discende da ciò che la scansione prevista dalla norma mira a soddisfare esigenze d’interesse generale di speditezza e semplificazione non soltanto del processo ma, in primo luogo, dell’azione impositiva, stabilendo in modo rigido (anche in collegamento con i perentori termini stabiliti dal medesimo D.Lgs., art. 21, per l’impugnazione degli atti) le occasioni in cui la stessa può essere sottoposta a controllo e consentendo così il suo progressivo consolidarsi. E’ irrilevante che l’Agenzia abbia eccepito l’inammissibilità dell’originario ricorso solo in appello. Il divieto, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, di eccezioni nuove in appello, riguarda le eccezioni in senso stretto laddove l’eccezione concernente la sussistenza di una condizione di ammissibilità del ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, comma 3, non è un’eccezione in senso stretto, bensì una sollecitazione a chè il giudice eserciti un potere d’ufficio;

4. il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato;

5. gli altri due motivi di ricorso sono inammissibili. Essi involgono questioni che attengono al merito della pretesa impositiva e che la commissione, avendo correttamente deciso per l’inammissibilità del ricorso originario (la sussistenza del presupposto impositivo; la irretrattabilità della decisione di primo grado sulla esattezza, rispetto al dovuto, del pagamento effettuato dal contribuente), altrettanto correttamente si è astenuta dal prendere in considerazione (siccome questioni proposte in modo irrituale);

6. il ricorso deve essere rigettato;

7. le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in Euro 1500,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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