Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17039 del 10/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, (ud. 16/03/2017, dep.10/07/2017),  n. 17039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7970-2016 proposto da:

D.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINICIO TOFI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 945/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con sentenza in data 13 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto da D.F.S. avverso la sentenza n. 126/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Imperia che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2003. La CTR osservava in particolare che essendo gli atti impositivi “presupposti” della cartella esattoriale impugnata emessi per omessa dichiarazione tributaria di una società della quale il D.F. era socio e perciò incombendogli il relativo obbligo di vigilanza, non poteva più dolersi della nullità degli atti medesimi, essendosi “cristallizata” la pretesa fiscale portata dalla cartella esattoriale de qua.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo unico.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Considerato che:

Con l’unico articolato motivo dedotto -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – il ricorrente lamenta l’omesso esame di più fatti decisivi controversi da parte della CTR ed in particolare relativamente alla sua responsabilità per le sanzioni ed alle lamentate carenze degli “atti presupposti” della cartella di pagamento impugnata.

La censura è fondata.

Va premesso e ribadito che “L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239 – 01).

Orbene è chiaro che l’articolata doglianza del ricorrente non tanto consiste in una censura per “omesso esame” di fatti decisivi e controversi da sussumere nell’ipotesi di critica vincolata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come enunciato dal ricorrente stesso.

Infatti nello sviluppo del motivo risulta piuttosto che il D.F. abbia inteso censurare la sentenza impugnata per l'”apparenza” della sua motivazione sui motivi di gravame, dunque in buona sostanza deducendone un motivo di nullità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. in questo senso Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).

Così riqualificata la censura, la medesima risulta appunto fondata poichè la decisione della CTR paradigmaticamente rientra nelle ipotesi di cui al principio di diritto fissato da detta sentenza delle Sezioni unite, secondo il quale “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).

Il giudice di appello infatti sulle due questioni di merito sottoposte con il gravame ossia la responsabilità per le sanzioni e la validità formale degli “atti presupposti” della cartella esattoriale impugnata si è limitato a poche inconcludenti ed apodittiche considerazioni, che sicuramente non danno conto delle ragioni della sua statuizione di rigetto dell’appello interposto dal D.F..

Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA