Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17039 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. I, 05/08/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 05/08/2011), n.17039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso l’avvocato AGAMENNONE

STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BOVA

ANNALISA, FIORINI FABRIZIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO PROMINTER S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Curatore Dott. A.F., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GRAMSCI 54, presso l’avvocato TROTTA FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAVANI GIOVANNI, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 18/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato STEFANO AGAMENNONE che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.E. ricorre per cassazione avverso il decreto emesso il 18.4.07 dal tribunale di Modena che rigettava l’opposizione dal medesimo proposta al passivo del fallimento della Prominter in cui il proprio credito di lavoro era stato solo parzialmente ammesso.

Resiste con controricorso il fallimento.

Il Collegio in camera di Consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.LgS. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass. Sez. un. 20603/07).

Inoltre ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 il ricorso deve contenere sempre a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda;

Nel caso di specie il ricorso non contiene alcuna formulazione di quesito di diritto in ordine alle questioni sollevate.

Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dì giudizio liquidate in Euro 2500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

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