Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17038 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 20/07/2010), n.17038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI MICHELE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso

per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ DUOMO-UNIONE ASSICURAZIONI SPA in persona del suo

procuratore e Condirettore Generale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MARCO ATILIO 14, presso lo studio dell’avvocato MATTICOLI

MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TRAVERSARI PAOLA, giusta procura speciale alle liti in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.S.;

D.M.G.:

M.A. (quale socio accomandatario della Sas CAMEL di

Melito A. e C), SPA UGF ASSICURAZIONI (nuova denominazione della SpA

Compagnia Assicuratrice Unipol);

– intimati –

avverso la sentenza n. 6012/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI del 6.5.09,

depositata il 14/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. C.G. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 14 maggio 2009, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del 5 settembre 2006, con la quale il Giudice di Pace di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e quella alternativa di Casoria, Roma e Bologna sulla domanda di esso istante, intesa ad ottenere, nella qualità di trasportato sull’autovettura di proprietà di C.S., rimasto danneggiato a seguito della collisione fra essa ed altra autovettura, il risarcimento dei danni da C.S., dalla sua società assicuratrice per la r.c.a Uniass s.p.a. (poi divenuta Uni One s.p.a.e e, quindi, s.p.a.

Duomo Uni One Assicurazioni), nonchè dalla s.a.s. CA.ME.L. di Melito A e C, da D.M.G. e dalla s.p.a. Compagnia Assicuratrice Unipol, rispettivamente proprietaria, conducente ed assicuratrice della r.c.a. dell’altro veicolo coinvolto.

L’incompetenza era stata dichiarata a seguito dell’eccezione delle due società assicuratrici, uniche parti costituitesi, essendo le altre rimaste contumaci.

All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria soltanto Duomo Uni One Assicurazioni.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Preliminarmente va rilevato che correttamente, avverso la decisione di rigetto dell’appello è stato proposto (tempestivamente) regolamento di competenza, atteso che la decisione del Tribunale, avendo rigettato l’appello proposto dal qui ricorrente con la deduzione della erroneità della declinatoria di incompetenza, integra una decisione sulla competenza agli effetti dell’art. 42 c.p.c. (in termini, si veda, per riferimenti Cass. (ord.) n. 19271 del 2007).

4. – L’istanza è fondata quanto al primo motivo, con il quale si prospetta – con il corredo di idoneo quesito di diritto che l’eccezione di incompetenza territoriale a suo tempo proposta dalle due società assicuratici (anche con riferimento ai foni di cui all’art. 20 c.p.c.) non era stata completa, in quanto la contestazione del foro generale riguardo ai vari convenuti non era stata completa, non avendo, per le persone fisiche, contestato che in Napoli esse avessero il loro domicilio e per le persone giuridiche, cioè per le due società assicuratrici, che ivi esse avessero uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Tale controeccezione era stata fatta valere con il primo motivo di appello dal ricorrente, ma il Tribunale l’ha disattesa.

Va rilevato che la stessa sentenza impugnata da atto che la contestazione quanto al foro generale di cui all’art. 18 c.p.c., riguardo al D.M. ed a C.S., era stata svolta assumendosi che il primo risiedeva ad Eboli ed il secondo a Casoria, mentre quanto al foro di cui all’art. 19 c.p.c., con la deduzione che la sede della Unipol era in Bologna e quella della Duomo Uni One in Roma.

L’eccezione così proposta era incompleta.

Quanto ai convenuti persone fisiche la contestazione della competenza avrebbe dovuto estendersi anche al domicilio, alla stregua del seguente principio: “In tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest’ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 cod. proc. civ., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poichè quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perchè nella prima ipotesi l’individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l’art. 163 cod. proc. civ., n 2, prevede l’indicazione alternativa dell’una e dell’altro), sia perchè in entrambe le ipotesi il secondo comma, secondo inciso, dell’art. 38 cod. proc. civ. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti”. (Cass. (ord.) n. 24277 del 2007).

Quanto alle due persone giuridiche convenute, la contestazione della competenza avrebbe dovuto estendersi anche al non esservi in Napoli uno stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Ciò, alla stregua del seguente principio di diritto: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’art. 19 cod. proc. civ., comma 1, ultima parte, – cioè dell’inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda – comporta l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito” (Cass. (ord.) n. 21899 del 2008).

Il Giudice di Pace, pertanto, avrebbe dovuto considerare l’eccezione di incompetenza come non proposta in riferimento al foro generale e, quindi, incompleta, con la conseguenza che non si sarebbe dovuto dichiarare incompetente.

Il Tribunale, investito dell’appello sul punto, avrebbe dovuto accoglierlo e, conseguentemente, non potendo rimettere la causa al primo giudice, esaminare il merito dando corso all’eventuale istruzione e, quindi, alla decisione sul merito, stante l’effetto devolutivo dell’appello (in termini, Cass. n. 20636 del 2006, sia pure relativa ad errore declinatoria della competenza per valore del giudice di pace).

La sentenza impugnata, pertanto, sembra da cassare con rinvio al Tribunale di Napoli, che dovrà esaminare il giudizio in sede di appello provvedendo alla decisione omessa sul merito dal Giudice di Pace di Napoli”.

p. 2. Il Collegio, lette le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le condivide integralmente.

Conseguentemente, dev’essere dichiarato che il Giudice di Pace di Napoli era competente in primo grado sulla controversia e, da tanto, deriva che la statuizione di rigetto dell’appello contrariamente motivata, adottata dal Tribunale di Napoli con la sentenza impugnata, è illegittima e dev’essere caducata.

La caducazione, ai sensi dell’art. 49 c.p.c., comma 2, comporta che il Tribunale, una volta riassunto il giudizio, dovrà considerare l’appello sulla competenza del primo giudice fondato e dovrà procedere alla decisione sul merito di esso.

Il Tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara che il Giudice di Pace di Napoli era competente sulla controversia.

Visto l’art. 49 c.p.c., comma 2, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti avanti al Tribunale di Napoli per la decisione sul merito dell’appello. Concede per la riassunzione termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente e rimette a detto giudice la decisione sulle spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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