Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17038 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22351/2018 proposto da:

C.A., quale erede di F.M., rappresentata e difesa

dall’Avv. Tiziano Lucchese ed elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’Avv. Francesco Ayala Valva, in Roma Viale Parioli n. 43;

– ricorrente –

e:

C.A., quale erede di C.G., rappresentata e

difesa dall’Avv. Tiziano Lucchese ed elettivamente domiciliati

presso lo studio dell’Avv. Francesco Ayala Valva, in Roma Viale

Parioli n. 43;

– ricorrente –

e:

AZIENDA AGRICOLA LA ZAMBONINA s.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziano

Lucchese ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

Francesco d’Ayala Valva in Roma, Viale Parioli n. 43;

– ricorrente –

Contro

COMUNE DI VIGASIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall’Avv. Sabastiano Maurizio Messina ed elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Marini in Roma,

Viale Monte Parioli n. 48;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 87/12/18 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, sezione distaccata di Verona, depositata il

18/01/2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. C.A., quale erede di C.G. e F.M. e legale rappresentante della Azienda Agricola la Zambonina s.a.s., proponeva ricorso avverso dieci avvisi di accertamento ICI, relativi agli anni dal 2007 al 2010, afferenti, in parte, ad un’area edificabile sita in zona (OMISSIS), in altra parte, altra area edificabile sita in zona (OMISSIS) del Comune di Vigasio e, infine un fabbricato.

2. La Commissione tributaria regionale (CTR) del Veneto, sezione distaccata di Verona, con sentenza n. 87/12/18, depositata il 18/01/2018 in parziale accoglimento dell’appello principale del Comune di Vigasio e dell’appello incidentale della contribuente, rideterminava, a seguito di CTU, il valore venale dei terreni in esame.

3. Avverso tale sentenza C.A., quale erede di C.G. e F.M. ha proposto due distinti ricorsi per cassazione affidati ad un unico comune motivo.

4. Anche l’Azienda Agricola la Zambonina s.a.s. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

3. Il Comune di Vigasio ha depositato distinti controricorsi, proponendo anche ricorso incidentale con riferimento ai ricorsi proposti dalla C.A., quale erede di F.M. e C.G..

4. In prossimità della camera di consiglio i contribuenti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con un primo motivo identico in tutti e tre i ricorsi, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) e art. 5, comma 5.

I contribuenti impugnano il capo della sentenza della CTR avente ad oggetto la statuizione sul valore dei terreni ricadenti nella zona (OMISSIS) ed oggetto degli avvisi di accertamento dal n. (OMISSIS), al n. (OMISSIS), afferenti agli anni di imposta ICI dal 2007 al 2010. A parere dei ricorrenti, la CTR sarebbe incorsa nel vizio di errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, norma relativa alla stima dei terreni edificabili e ritenuta applicabile dal CTU in sede di stima, in quanto il valore attribuito ai terreni in esame non sarebbe avvenuto sulla base dei criteri tassativi indicati da tale norma, ma sul principio del comparto urbanistico di intervento indicato dallo stesso consulente.

2. Il motivo non è fondato.

La ricorrente, utilizzando lo strumento della violazione di legge, introduce un motivo di ricorso che, in realtà mira a spingere questa Corte ad una valutazione degli elementi istruttori posti all’esame dei giudici di merito.

In sostanza, la contribuente non lamenta la sussunzione della fattispecie alla norma indicata dalla CTR (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5), ma ne contesta gli effetti da ciò derivanti per effetto della condivisione da parte dei giudici di merito dei risultati della espletata CTU che, sempre a parere della ricorrente, non avrebbe valutato i terreni secondo i criteri di cui alla norma indicata.

Risulta evidente che il motivo in esame non richiede una diversa interpretazione dell’art. 5 cit. ma postula una diversa ricostruzione degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione della CTR limitandosi, peraltro, la contribuente a riprodurre nel ricorso solo alcuni stralci della consulenza d’ufficio di cui non sembra aver colto i criteri estimativi laddove afferma “il criterio applicato sembra quello del comparto urbanistico” ponendolo in contrapposizione con quelli legali ex art. 5 cit.

Diversamente, la CTR nel rimandare alla disposta consulenza e facendone proprie le conclusioni ha fondato la determinazione del valore dei terreni collocati in zona (OMISSIS) sul presupposto che essi confinano “con l’aria effettivamente edificata del complesso residenziale denominato (OMISSIS) ed in parte risulta parzialmente urbanizzata (…) l’appetibilità del terreno è conseguenza della necessità di poterne usufruire per garantire gli standard richiesti e per poter quindi edificare nelle zone nella quali è prevista la realizzazione di edifici ad uso residenziale”. In sostanza, anche l’indice di edificabilità distribuito all’interno dell’intero comparto edilizio costituiva, ex art. 5.5 cit., elemento utilizzabile di stima del valore venale dei terreni i quali, per quanto destinati a scopi pubblici, erano complessivamente valorizzabili perchè garantivano il raggiungimento degli standard edilizi di comparto, concernenti la realizzazione di un intervento edilizio residenziale denominato “Green Service”.

In sostanza, la determinazione del valore dei terreni in esame tiene conto della loro stretta correlazione con quelli attigui siti in zona (OMISSIS), essendo i primi necessari ai fini di consentire l’edificazione dei secondi. Discende da ciò che risulta immune dai vizi denunciati la valutazione dei primi che tiene conto del valore di mercato dei secondi. Il valore sul mercato dei terreni in esame non può, infatti, non tenere conto, così come correttamente rilevato dalla CTR, del fatto che essi sono “strumentali” a consentire l’edificabilità sui limitrofi terreni siti in zona (OMISSIS) e, dunque, non risultano violati i principi di cui all’art. 5 cit..

3 La Azienda Agricola la Zambonina s.a.s. avanza un ulteriore motivo di ricorso con il quale lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, circa la dedotta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 11 e del D.L. n. 557 del 1993, art. 9.

Con tale censura la ricorrente lamenta che la CTR non si era pronunciata circa la eccepita illegittimità degli avvisi di accertamento con i quali il Comune aveva sottoposto a imposizione ICI, per gli anni 2008 e 2009, un fabbricato rurale che solo dal 14.7.2009 era stato accatastato nel catasto urbano con la categoria D/7 e che successivamente, il 22.7.2010, veniva iscritto in categoria D/10 in conformità alla destinazione da esso sempre avuta.

4. Il motivo è fondato.

Risulta del tutto omessa da parte della CTR la pronuncia sulla questione sollevata dalla contribuente afferente al fabbricato indicato nel motivo di ricorso essendosi la CTR limitata ad esaminare e condividere le conclusioni del CTU in tema di valutazione dei terreni oggetto degli avvisi impugnati, senza alcuna indicazione circa l’indicato fabbricato, salva l’affermazione finale secondo cui “ogni altra questione può quindi ritenersi assorbita”.

E’, dunque, evidente l’omissione in cui sono occorsi i giudici di merito sulla questione in esame rispetto alla quale per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di I.C.I., si è affermato che ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, nè può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 115), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al D.M. 26 luglio 2012, porta ad escludere l’automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (Cass., Sez. 6″-5, 30 giugno 2017, n. 16280; Cass., Sez. 5″, 9 novembre 2017, n. 26617; Cass., Sez. 5″, 9 marzo 2018, n. 5769). Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012) di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria “A/6” e “D/10”, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante la presenza nell’immobile dei requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, nella L. 26 novembre 1994, n. 134, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 29 novembre 2007, n. 222, “in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”. In seguito, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106, producessero “gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”. Ancora, il D.M. 26 luglio 2012, art. 1, ha disposto che: “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133”. Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha stabilito che: “Ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Si tratta, infatti di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione da I.C.I., sulla base di una procedura ad hoc, che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2020, n. 29864).

5. Il Comune di Vigasio propone, nei confronti di C.A., quale erede di F.M. e C.G., ricorso incidentale.

6. Con un primo motivo viene dedotta la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5.

L’ente territoriale lamenta che la CTR, in violazione della norma sopra indicata, aveva attribuito un unico valore ai terreni siti in zona (OMISSIS) senza tenere conto della differenza tra aree edificabili per le quali era stata approvata una convenzione rispetto a quelle site nella stessa zona ma per le quali non era stata approvata alcuna convenzione.

7. Con un secondo motivo il Comune di Vigasio lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la circostanza che la CTR, nel determinare il valore delle aree site nella zona (OMISSIS) oggetto di accertamento, ha omesso di prendere in esame i prezzi di mercato relativi a cessioni aventi ad oggetto terreni simili, avendo indistintamente attribuito alle suddette aree il valore di mercato di Euro 50 al mq.

8. Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato.

Per come risulta dalla sentenza impugnata, la CTR ha correttamente riportato (pagg. 2 e 3) quale motivo di impugnazione proposto dal Comune, la quantificazione del valore dei terreni siti in zona (OMISSIS) operata dai giudici di primo grado senza tenere conto, da un lato, del fatto che essi rientravano in un’area già convenzionata e, dall’altro, degli atti di compravendita di terreni aventi le medesime caratteristiche. A fronte di ciò la CTR, nel riportare le conclusioni a cui è giunto sul punto il CTU, recepisce acriticamente quest’ultime e quantifica il suindicato valore indistintamente per tutti i terreni in zona (OMISSIS) in Euro 50 Euro al metro quadro senza dare conto della peculiarità data dalla approvazione di convenzione urbanistica di lottizzazione, nonchè degli atti comparativi di cessione di terreni convenzionati entro la stessa zona urbanistica, prodotti dal comune.

Il mancato riferimento nella motivazione della sentenza agli elementi sopra indicati si traduce nella lamentata violazione di legge assumendo rilievo, ai fini dell’attribuzione del corretto valore economico dei terreni in esame ex art. 5, comma 5, cit., la dedotta circostanza che essi ricadevano nella zona di edilizia sperimentale rientrante nel piano di lottizzazione denominato “(OMISSIS)” e, in particolare, in un’area convenzionata per la quale il Comune aveva indicato il relativo valore economico in Euro 120,00 al mq (cfr. pag. 15 e 6 del controricorso – ricorso incidentale); valore rispetto al quale manca, così come per gli atti posti in comparazione, ogni indicazione nella sentenza impugnata.

Dalla fondatezza del motivo in esame consegue l’assorbimento dell’ulteriore motivo del ricorso incidentale.

9. Deve, in ragione dell’accoglimento dei motivi sopra indicati disporsi il rinvio della causa ad altra Sezione della CTR per il riesame delle questioni afferenti al motivo di appello incidentale dell’Azienda agricola concernente il fabbricato rurale e al valore dei terreni in zona (OMISSIS), oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

– Accoglie il secondo motivo del ricorso proposto dalla Azienda Agricola La Zambonina s.a.s., rigetta il primo motivo;

– Accoglie il primo motivo dei ricorsi incidentali del Comune di Vigasio, assorbito il secondo;

– Rigetta i ricorsi di C.A., quale erede di F.M. e di C.G.;

– cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv, con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA