Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17038 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18886-2015 proposto da:

IACODA SERVICE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA

263, presso lo studio dell’avvocato MICHELANGELO MATTIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI TADDEO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 6332/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. con sentenza n. 6332 in data 23 giugno 2015, la commissione tributaria regionale della Campania, confermando la decisione di primo grado, riteneva legittimo l’avviso di accertamento di maggior valore notificato dalla Agenzia delle Entrate alla IA.CO.DA. Service srl ai fini dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di un atto di vendita di terreni distinti nella rappresentazione del catasto terreni del comune di (OMISSIS) al foglio (OMISSIS), particelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS).

2. la società ricorre per la cassazione di tale sentenza, con due motivi;

3. l’Agenzia ha depositato memoria di costituzione tardiva;

4. la ricorrente ha depositato memoria alla quale è allegata copia informale di sentenza della commissione tributaria regionale della Campania in data 7 luglio 2015, emessa nei confronti della acquirente dei terreni e con cui il valore di questi ultimi è stato ridotto rispetto a quello stimato dall’ufficio. La ricorrente invoca l’art. 1306 c.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va preliminarmente detto che dalla copia della sentenza di cui al superiore punto 4, non risulta trattarsi di sentenza passata in giudicato. Essa pertanto è irrilevante. Sul punto si richiamano, tra molte conformi, Cass. n. 9577 del 19/04/2013 (“In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobligato destinatario di un atto impositivo di avvalersi della sentenza favorevole emessa in un giudizio promosso da altro coobligato, secondo la regola generale stabilità dall’art. 1306 c.c., presuppone che detta decisione sia divenuta definitiva. Nel caso in cui, pertanto, l’obbligato solidale non abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti, ma si sia limitato ad invocare una pronuncia favorevole a favore del coobligato solidale, non ancora passata in giudicato, il processo va sospeso o riunito, ove pendente nella stessa fase, grado e davanti al medesimo giudice, in forza del principio dell’unitarietà dell’accertamento, dovendosi consentire al condebitore solidale di opporre al creditore la eventuale sentenza definitiva favorevole, non fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi ed altro condebitore”) e Cass. n. 8816 del 01/06/2012 (“In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato destinatario di un atto impositivo di avvalersi della sentenza favorevole emessa in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 c.c., presuppone che detta decisione sia divenuta definitiva, perchè, altrimenti, si toglierebbe qualunque rilevanza al termine di impugnazione del provvedimento tributario”);

2.con il primo motivo di ricorso, la società lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2. Sostiene che la commissione avrebbe dovuto dichiarare l’avviso illegittimo in quanto contenente non l’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei due terreni ma l’indicazione del loro valore complessivo;

3. il motivo è infondato. L’avviso indica un valore complessivo determinato con metodo del “costo di trasformazione”. I beni compravenduti sono porzioni di terreno che, come risulta dallo stesso ricorso, sono limitrofe (essendo accatastate nello stesso foglio con numero di particella consecutivo), sono state acquistate ad un prezzo unitario come componenti di un bene unico (in ricorso si parla in più punti di “immobile” al singolare), in funzione della realizzazione di un unico spazio di parcheggio interrato. Non rileva quindi che catastalmente dette porzioni avessero referenze diverse (particella 1169 e 1170).

4. con il secondo motivo di ricorso, la società lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 2. Sostiene che “dalla lettura anche superficiale della sentenza qui impugnata non è dato capire come si è piuttosto avallare il valore venale in comune commercio accertato dall’Ufficio”. Il motivo è poi sviluppato come segue: “Ma non è l’ufficio che deve provare l’esistenza di pagamenti in nero del valore prezzo accertato? Come fa la parte a dare una prova negativa? Non c’è un inspiegabile inversione dell’onere della prova? Per non dire poi che sul punto le due sentenze di primo e secondo grado divergono in modo assoluto. L’accertamento è basato su un calcolo commerciale di vendita di 305 box di mq 16, se questi due presupposti di fatto vengono meno, viene a crollare tutto il calcolo fatto dall’ufficio che è invece sposato dai giudici di secondo grado. Ai fini del calcolo del valore venale in comune commercio sono rilevanti o non lo sono i metri quadrati compravenduti e quelli requisiti dalla P.A.?”;

5. il motivo è inammissibile. Esso prospetta in sostanza, al di là cioè del formale riferimento alla violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 2, questioni attinenti alla motivazione in fatto della sentenza impugnata (irrilevanza della prova del pagamento di somma identica al prezzo dichiarato in contratto come prova del reale valore del compendio) in un tentativo di porle in discussione malgrado il disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e questioni attinenti al merito della valutazione del compendio (numero dei posti auto ricavabili in rapporto alla relativa estensione) in un tentativo di porle nuovamente in discussione in questa sede di legittimità;

6. il ricorso deve essere rigettato;

7.nulla sulle spese in quanto l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva;

8. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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