Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17038 del 10/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, (ud. 16/03/2017, dep.10/07/2017), n. 17038
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7935/2016 proposto da:
EQUITALLA SUD SPA C.F. 11210661002, in persona del Responsabile del
contenzioso esattoriale della Regione Molise, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO FUSCHINO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHISI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
MERIDIANA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 263/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 25/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 29 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale del Molise respingeva l’appello proposto da Equitalia Polis spa avverso la sentenza n. 30/2/10 della Commissione tributaria provinciale di Isernia che aveva accolto il ricorso della Meridiana srl contro la cartella di pagamento IRPEG, IVA 2005. La CTR osservava in particolare che non essendovi relata di notifica sottoscritta nella copia della cartella esattoriale impugnata in possesso della società contribuente, per ciò stesso la procedura notificatoria doveva considerarsi insanabilmente inesistente, ancorchè detta relata, debitamente sottoscritta, fosse presente nell’originale esibito dall’Agente della riscossione.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud spa, già Equitalia Polis spa, deducendo due motivi.
L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale; l’intimata Meridiana srl non si è difesa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, poichè la CTR ha ritenuto l’inesistenza giuridica della notifica della cartella esattoriale de qua per la diversità tra originale e copia notificata quanto alla relata della notifica.
Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., poichè la CTR ha ritenuto non sanabile vizio notificatorio rilevato.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.
Va infatti ribadito che “In tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l’omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta nè l’inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l’esecuzione della stessa come indicata nell’originale dell’atto, nè la nullità, prevista invece nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due retate, bensì una mera irregolarità” (Sez. 5, Sentenza n. 1532 del 05/02/2002, Rv. 552079-01), rilevandosi che tale principio di diritto è stato di recente ribadito da Sez. 5, n. 5351 del 2015 e che peraltro deve intendersi quale mera specificazione del più generale principio di diritto che “In tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo” (Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550-01).
Orbene, risultando pacifico nel caso di specie che la cartella è stata consegnata a persona incaricata al ritiro dell’atto e che la società contribuente l’ha tempestivamente impugnata, non è dubbio che debba escludersi ogni ipotesi di inesistenza giuridica della procedura notificatoria in esame, essendosi comunque raggiunto il suo “scopo” legale tipico, sicchè la sentenza impugnata è palesemente difforme da detti principi di diritto.
Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017