Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17038 del 09/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 17038 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso 22816-2009 proposto da:
GHAZI ABDELMAJID, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA TIMAVO 3, presso lo studio dell’avvocato FAVI
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato AVENI
GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA;
– intimato –
avverso l’ordinanza nel procedimento R.G. 5068/09 del
GIUDICE DI PACE di MESSINA, depositata il 29/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/07/2012 dal Presidente Relatore Dott.
Data pubblicazione: 09/07/2013
GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. AURELIO GOLIA.
R.g. 22816/2009
Rilevato in fatto
che il cittadino marocchino Ghazi Abdelmajid ha proposto ricorso
avverso il provvedimento in data 29 luglio 2009 con il quale il
confronti del decreto di espulsione emesso dal prefetto di
Messina il 17 maggio 2009;
che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex art.
380 bis c.p.c. del seguente tenore: “Consigliere relatore, Rileva
che il cittadino marocchino Ghazi Abdelmajid ha proposto ricorso
avverso il provvedimento in data 29 luglio 2009 con il quale il
giudice di pace di Messina ha respinto l’opposizione proposta nel
confronti del decreto di espulsione emesso dal prefetto di
Messina il 17 maggio 2009; che il giudice di pace ha rigettato
l’opposizione ritenendo infondata l’eccezione di nullità del
provvedimento per mancata traduzione nella lingua
conosciuta dallo straniero, perla non concessione del diritto
di contattare le auorità del Paese d’origine, per la pendenza
della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto;
osserva che è fondato e ha natura assorbente la censura relativa
alla mancata traduzione del decreto nella lingua conosciuta dallo
straniero perché, come è stato di recente deciso con ordinanza
n. 3676/ 2012 è nullo il ,provvedimento di espulsione tradotto in
lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di
giudice di pace di Messina ha respinto l’opposizione proposta nei
traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che
l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile,
l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta
dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo
Ritenuto in diritto
Che il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni ella
relazione;
che non essendovi ulteriori accertamenti da compiere la causa può
essere decisa nel merito;
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato
e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accoglie
l’opposizione e condanna l’amministrazione al pagamento delle
spese con € 1.100 di cui € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori
di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile – prima sezione – il 3 luglio 2012.
alla comunicazione della decisione in concreto assunta.”