Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17037 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 20/07/2010), n.17037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

L. MANTEGAZZA 24, presso lo STUDIO GARDIN, rappresentato e difeso

dagli avvocati PARRELLA DOMENICO, PARRELLA LUCA, giusta mandato in

calce alle citazioni dei giudizi n. 34169/07 e 40440/07;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA – società appartenente al Gruppo

Bancario UniCredit, già denominata UniCredit Servizi Retail Due SpA

conferitaria del ramo d’azienda bancaria qualificata come Retail

Centro Sud Italia conferito da UniCredit SpA incorporante della Banca

di Roma SpA ridenominata UniCredit Banca di Roma SpA, in persona dei

suoi procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato SCIANNIMANICO

NICOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato JOVINO TOMMASO, giusta

procura in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4558/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. S.V.V. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 7 aprile 2009, con la quale il Tribunale di Napoli, pronunciando ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ha dichiarato la continenza di due giudizi riuniti, davanti ad esso pendenti fra esso ricorrente e la Banca di Roma s.p.a., rispetto ad altro giudizio pendente fra le stesse parti davanti al Tribunale di Torre Annunziata, davanti al quale ha rimesso le parti.

All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria l’UniCredit Banca di Roma s.p.a. (già denominata UniCredit Servizi Retali Due s.p.a. e conferitaria del ramo d’azienda bancaria denominato “Retail Centro Sud Italia”, conferito da UniCredit s.p.a., incorporante della Banca di Roma s.p.a.).

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

La resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(….) 3. – L’istanza di regolamento di competenza appare anzitutto tempestiva, atteso che è stata proposta, mediante richiesta di notificazione nel trentesimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., della sentenza, che tenne luogo della comunicazione del suo deposito.

E’ priva di fondamento l’eccezione della resistente di inammissibilità del ricorso in quanto denuncia violazione dell’art. 39 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, vizio che a parere della medesima si sarebbe dovuto dedurre con il ricorso ordinario: è sufficiente osservare che la sentenza dichiarativa della continenza è assoggettabile al regolamento di competenza perchè lo dice l’art. 42 c.p.c. e che l’indicazione della deduzione della violazione dell’art. 39 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, essendo l’art. 39 c.p.c., come del resto le norme sulla competenza, una norma processuale appare, al di là della sua non necessaria evocazione in ambito di regolamento di competenza, del tutto ininfluente per individuare il mezzo di impugnazione esperito. Non senza che si debba rilevare che la denuncia con il regolamento di competenza di violazioni delle regole di competenza e di quelle di cui all’art. 39 c.p.c. è denuncia di norme del procedimento e che all’interno dell’art. 360 c.p.c., l’autonoma previsione del n. 2 (come del resto quella del n. 1) si risolve in una solo formale – ed innocua, salvo gli effetti sulle modalità di decisione -sottrazione di due tipi di vizi di norme del procedimento all’ambito del successivo n. 4.

Non è fondata nemmeno l’eccezione di inidoneità del quesito di diritto per come formulato ad assolvere al requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., atteso che proposizione con esso di un interrogativo in ordine al se sussista relazione di litispendenza fra la causa di opposizione a precetto e quella di opposizione all’esecuzione già iniziata, quando siano basate sulla stessa causa petendi ed abbiano lo stesso petitum individua la questione giuridica che dovrebbe palesare l’erroneità della statuizione della sentenza impugnata, che, invece, ha detto doversi ricondurre quella relazione alla fattispecie della continenza.

4. – Ciò premesso, l’istanza appare fondata.

Nella specie il Tribunale di Napoli era investito di due giudizi riuniti correnti fra le parti:

a) il primo ineriva ad una domanda proposta dall’istante nel settembre del 2007 contro la Banca di Roma s.p.a. per sentir dichiarare la nullità o comunque l’invalidità e/o inefficacia di un contratto di mutuo notarile e del successivo atto di erogazione e quietanza, nonchè in subordine per sentirne dichiarare l’annullamento ed ancora gradatamente la risoluzione, con condanna in ogni caso al risarcimento dei danni;

b) il secondo giudizio, introdotto successivamente nell’ottobre 2007 con opposizione avverso il precetto intimato al qui ricorrente dalla Banca sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo, nel quale, come ragioni dell’opposizione, oltre a due contestazioni sulla validità del precetto, l’una afferente al difetto di legittimazione degli organi sociali che l’avevano intimato e l’altra alla nullità del precetto per indeterminatezza, venivano svolte, a contestazione della pretesa esecutiva, le stesse ragioni fatte valere con il primo giudizio, riguardo alle quali si riproponevano anche – in cumulo con la domanda di opposizione – le stesse domande, nonchè una contestazione riguardo agli interessi.

4.1. – Il Tribunale ha ravvisato la continenza di entrambi i giudizi nel terzo giudizio introdotto dal qui ricorrente davanti al Tribunale di Torre Annunziata (nel marzo del 2008) con opposizione avverso l’esecuzione immobiliare iniziata successivamente dalla Banca sulla base dello stesso titolo. Tale opposizione, oltre a formulare richiesta di sospensione dell’esecuzione (che venne accolta), era fondata sulle stesse deduzioni fatte valere con l’opposizione a precetto. In essa il Giudice dell’Esecuzione ha esaurito la fase sommaria disponendo la sospensione dell’esecuzione ed a seguito della fissazione del termine per l’iscrizione della causa a ruolo e dell’introduzione della fase di merito (art. 616 c.p.c.), la causa pende nella fase a cognizione piena ed anzi ora a seguito della proposizione dell’istanza in esame è stato sospeso ai sensi dell’art. 48 c.p.c., siccome ha documentato la resistente.

Il Tribunale, peraltro, ha affermato la relazione di continenza senza darne alcuna spiegazione ed ha soltanto spiegato – in modo indiretto – perchè, una volta ritenuta detta relazione, operava la vis actractiva del giudizio pendente davanti al Tribunale di Torre Annunziata, ravvisando la relativa giustificazione nell’essere quel Tribunale competente territorialmente in via inderogabile sull’opposizione all’esecuzione.

4.2. – Il Tribunale ha ravvisato del tutto erroneamente una relazione di continenza.

Innanzitutto, la valutazione della relazione fra il giudizio davanti all’altro Tribunale e quelli di cui era investito avrebbe dovuto essere condotta separatamente per ognuno, posto che, nonostante la riunione, i due giudizi conservavano una loro individualità.

Il confronto fra il primo giudizio introdotto a Napoli e l’opposizione all’esecuzione avanti a Torre Annunziata avrebbe allora dovuto evidenziare:

aa) che tra la causa di opposizione all’esecuzione e quel primo giudizio, vi era una parziale coincidenza di causa petendi, perchè identiche erano le ragioni poste a base dell’opposizione quali fatti evidenzianti l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione e quelle dedotte come fatti costitutivi delle domande fatte valere nel primo giudizio;

bb) che, peraltro, quelle stesse ragioni erano state fatte valere come fatti costitutivi delle dette domande proposte in cumulo con l’opposizione all’esecuzione;

cc) che la situazione così determinatasi palesava anzitutto la litispendenza fra queste ultime domande e quelle proposte nel primo giudizio, con operare della prevenzione a favore di queste ultime;

dd) che invece la relazione fra l’opposizione, in quanto fondata sulle stesse ragioni poste a base delle dette domande era soltanto di connessione per la causa petendi e non di litispendenza ed avrebbe potuto determinare, nell’impossibilità di uno spostamento della competenza territoriale riguardo alla causa di opposizione, la sospensione di essa in attesa della definizione dell’altra causa, tenuto conto che risultava esaurita la fase sommaria relativa alla trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecuzione, la quale, per il suo carattere cautelare non tollera la sospensione per pregiudizialità.

Il confronto fra l’opposizione a precetto e quella all’esecuzione avrebbe dovuto evidenziare, invece, che la causa petendi dell’una e dell’altra, cioè i fatti giustificativi della contestazione del diritto di procedere all’esecuzione svolta con l’una e con l’altra, erano gli stessi e tale identità avrebbe dovuto comportare l’apprezzamento della relazione fra i due giudizi come relazione di litispendenza ai fini della cognizione piena, con la conseguenza che, in ossequio al principio della prevenzione, tenuto conto del già avvenuto esaurimento della trattazione della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione ai fini dell’istanza di sospensione dell’esecuzione (su cui il giudice dell’esecuzione ha competenza funzionale), avrebbe dovuto essere il Tribunale di Torre Annunziata a dichiarare, una volta avvenuta l’introduzione della fase a cognizione piena, la litispendenza ai fini di quella cognizione ed a disporre la cancellazione dal ruolo della causa dal ruolo a mente dell’art. 39 c.p.c., comma 1.

La relazione fra un’opposizione a precetto ed un’opposizione all’esecuzione iniziata successivamente, le quali siano fondate su fatti costitutivi dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata identici, è, infatti, una relazione di identità sia quoad causa petendi, sia quoad petitum (perchè il bene della vita che si vuole conseguire è lo stesso).

Solo quando le due opposizioni siano fondate su ragioni del tutto diverse, cioè su fatti costituivi dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione distinti (ad esempio, l’opposizione a precetto ha contestato l’esistenza stessa del titolo esecutivo fin dall’origine, quella ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, l’inesistenza al momento dell’inizio dell’esecuzione, perchè, per esempio, vi era stato adempimento spontaneo sia pure con riserva), oppure su ragioni solo in parte coincidenti, la relazione non è di litispendenza, ma di connessione per identità di petitum e per dipendenza nel primo caso e di parziale coincidenza della causa petendi, di identità di petitum e di dipendenza nel secondo. Si tratta, cioè, di una relazione di connessione, la quale andrà risolta con la sospensione del giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata in attesa della definizione del giudizio di opposizione a precetto, posto che l’eventuale accoglimento di essa e, quindi, l’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione, renderebbe superfluo accertare se quel diritto era inesistente anche per le ragioni gradate fatte valere nel giudizio di opposizione all’esecuzione già iniziata.

Questo distinguo è sostanzialmente conforme alla giurisprudenza della Corte: si vedano Cass. n. 887 del 1969; n. 1157 del 1970; n. 1034 del 1972; n. 6235 del 1986; n. 335 del 1988; n. 1831 del 1999.

Sembra, dunque, doversi dichiarare la litispendenza rispetto al giudizio di opposizione al precetto già pendente davanti al Tribunale di Napoli del giudizio di opposizione all’esecuzione pendente davanti al Tribunale di Torre Annunziata, che quel giudice provvedere a cancellare dal ruolo, ferma restando l’efficacia del provvedimento di sospensione dell’esecuzione, la quale resterà soggetta agli esiti del giudizio di opposizione a precetto. Andrà anche dichiarata la litispendenza delle domande proposte in cumulo con l’opposizione all’esecuzione rispetto a quelle già svolte dallo S.V. davanti al Tribunale di Napoli.

La sentenza impugnata andrà caducata ed andrà dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli sui due giudizi che dinanzi ad esso pendevano”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

In merito a quanto articolato nella memoria della resistente si osserva:

a1) quante) all’eccezione di inidoneità del quesito, non si argomenta in alcun modo perchè il rilievo della relazione non sarebbe giustificato, ma ci si limita ad invocare due precedenti della Corte, lamentando che nel quesito il ricorrente non avrebbe spiegato perchè nella specie si verterebbe in un caso di litispendenza da risolversi ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 1, e non in quello diverso della continenza da risolversi ai sensi del secondo comma di quella norma e nemmeno avrebbe formulato un interrogativo utile alla soluzione della controversia. Ora, quanto alla invocazione di Cass. sez. un. n. 16092 del 2009 (secondo cui il quesito deve comprendere “sia l’indicazione della regala iuris adottata dal provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, in relazione alla fattispecie”; in senso non dissimile l’altro precedente citato), si osserva che il quesito prospettato assolve a questa funzione sia pure per implicazione, perchè, pur non enunciando espressamene i due termini cui fanno riferimento le Sezioni Unite, li lascia sostanzialmente intendere quando pone l’interrogativo sul se vi sia litispendenza fra giudizio di opposizione a precetto e successivo giudizio di opposizione all’esecuzione, nel senso che sottende che la decisione impugnata abbia accolto l’opposta soluzione;

a 2) riguardo alle soluzioni prospettate dalla relazione, viceversa, la memoria non .sene la alcun carico, ma svolge considerazioni che da esse e dalle correlate motivazioni prescindono e che comunque sono del tutto inidonee ad evidenziarne – al di là della mancata enunciazione a questo scopo – l’infondatezza. Il che non è privo di una certa singolarità, una volta che si consideri che la relazione, quale progetto dei decisione, è comunicata alle parti perchè su di essa prendano posizione, evidenziandone l’eventuale erroneità.

p. 3. Il ricorso è, dunque, deciso con le seguenti statuizioni:

1) è dichiarata la litispendenza, rispetto al giudizio di opposizione al precetto già pendente davanti al Tribunale di Napoli, del giudizio di opposizione all’esecuzione pendente davanti al Tribunale di Torre Annunziata, che, conseguentemente, quel giudice provvedere (la Corte lo dispone ai sensi dell’art. 49 c.p.c., comma 2) a cancellare dal ruolo, ferma restando l’efficacia del provvedimento di sospensione dell’esecuzione, la quale resterà soggetta agli esiti del giudizio di opposizione a precetto;

2) è dichiarata la litispendenza delle domande proposte in cumulo con l’opposizione all’esecuzione rispetto a quelle già svolte dallo S.V. davanti al Tribunale di Napoli;

3) la sentenza impugnata è caducata ed è dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli sui due giudizi che dinanzi ad esso pendevano.

p. 4. I giudizi riuniti già pendenti davanti al Tribunale di Napoli andranno riassunti davanti ad esso nel termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Le spese dell’istanza di regolamento di competenza saranno regolate dal giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

1) dichiara la litispendenza, rispetto al giudizio di opposizione al precetto già pendente davanti al Tribunale di Napoli, del giudizio di opposizione all’esecuzione pendente davanti al Tribunale di Torre Annunziata;

2) dichiara la litispendenza, rispetto a quelle già svolte davanti al Tribunale di Napoli dallo S.V., delle stesse domande proposte davanti al Tribunale di Torre Annunziata in cumulo con l’opposizione all’esecuzione;

3) dichiara la competenza del Tribunale di Napoli sui due giudizi che dinanzi ad esso pendevano.

Concede per la riassunzione dei giudizi riuniti, pendenti davanti al Tribunale di Napoli, termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Rimette a detto Tribunale la decisione sulle spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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