Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17037 del 09/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17037 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 22413-2009 proposto da:
JELLA

GAZMEND

JLLGMN71D08Z100N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. ASTENGO GEROLAMO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

QUESTURA DI SAVONA,
PREFETTURA DI SAVONA,
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimati

avverso il decreto nel procedimento R.G. 631/09 della
CORTE D’APPELLO di GENOVA del 3.7.09, depositato il
18/07/2009;

Data pubblicazione: 09/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/07/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. AURELIO GOLIA.

R.g. 22413/2009
Rilevato in fatto

che Jella Gazmed ha proposto ricorso avverso il provvedimento
in data 18 luglio 2009 con il quale la corte d’appello di Genova

del 12 maggio 2009 con il quale è stata respinta l’impugnazione
del diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari per
essere stato lo straniero condannato con sentenza del 2005 del
tribunale di Sanremo alla pena di mesi 8 di reclusione per
violazione dell’art. 73, comma 5 del d.p.r. n. 309 del 1990;
che è stata depositata e comunicata relazione ex art. 380 bis
c.p.c. del seguente tenore “Il Consigliere relatore Rileva che
Jella Gazmed ha proposto ricorso avverso il provvedimento in data
18 luglio 2009 con il quale la corte d’appello di Genova ha
respinto il reclamo avverso il decreto del tribunale di Savona
del 12 maggio 2009 con il quale è stata respinta l’impugnazione
del diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari per
essere stato lo straniero condannato con sentenza del 2005 del
tribunale di Sanremo alla pena di mesi 8 di reclusione per
violazione dell’art. 73, comma 5 del d.p.r. n. 309 del 1990; a
fondamento della decisione la corte territoriale ha affermato
che l’ultimo periodo dell’art. 4, comma 3 del d. 1.vo n. 286
del 1998 aggiunto con l’art. 2, comma l lettera a del d. 1.vo n.
5 del 2007 non esclude l’automatismo dell’esclusione della

ha respinto il reclamo avverso il decreto del tribunale di Savona

possibilità di concedere il permesso di soggiorno in caso di
condanna per i reati indicati nella prima parte dell’art. 3;
osserva che 11 ricorso appare manifestamente infonda to perché,
come è stato di recente deciso, sent. N. 13972 del 2011, la

stupefacenti) previsti dall’art. 4, terzo comma, del d.lgs 25
luglio 1998, n. 286, da parte del cittadino straniero presente
nello Stato, che richieda il permesso di soggiorno per coesione
familiare, in quanto coniuge di cittadino straniero regolarmente
soggiornante, integra una delle condizioni impeditive previste
dalla norma, non potendo trovare applicazione la previsione più
favorevole, contenuta nell’art. 2, primo comma, del d.lgs. 8
gennaio 2007 n. 5, ai sensi della quale deve essere valutato in
concreto se il richiedente rappresenti una minaccia per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato, atteso che tale disposizione
si applica nei soli casi di ricongiungimento familiare richiesto
dallo straniero munito di titolo valido a beneficio del coniuge
residente, però, nel paese d’origine.”
Ritenuto in diritto

Che il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni
della relazione;
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

commissione di uno del reati (nella specie, in materia di

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione

civile – prima sezione – il 3 luglio 2012.

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