Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17037 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. I, 05/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 05/08/2011), n.17037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CO.ME.Z. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso l’avvocato

AIELLO GIANCARLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RUSSILLO FELICETTO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO CO.ALL.CAV. S.N.C. DI CAROZZA LUIGI E VENOSA

GIUSEPPE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 529/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

si da atto che è pervenuta (copia fax) di istanza di rinuncia per

trattative in corso tra le parti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI ELISABETTA che ha concluso per cessazione della materia del

contendere o nel merito inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento della s.n.c. CO.ALL.CAV. di Carozza Luigi e Venosa Giuseppe conveniva in giudizio la s.r.l. CO.ME.Z. s.r.l., esponendo che la società ed i soci illimitatamente responsabili erano stati dichiarati falliti con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18 ottobre 1996; che a seguito di indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, era emerso che il fallito V.G. aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della S.r.l. CO.ME.Z. sino al 28 giugno 2000; che per tale rapporto di lavoro il fallito aveva percepito somme a titolo di retribuzione e che tali pagamenti erano inefficaci nei confronti della procedura, ai sensi della L. Fall., art. 44.

Tanto premesso, la Curatela conveniva la suddetta società, per sentire dichiarare inefficaci i pagamenti effettuati a favore del fallito e per ottenere la condanna della CO.ME.Z. alla rinnovazione dell’adempimento, oltre interessi e con vittoria di spese di lite.

La convenuta si costituiva, contestava la fondatezza della domanda ed eccepiva che le somme percepite dal fallito a titolo di retribuzione, in quanto occorrenti per il sostentamento della sua famiglia, rimanevano escluse dall’attivo fallimentare a norma della L. Fall., art. 46, n. 2.

Con sentenza depositata il 28 ottobre 2005, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarata l’inefficacia dei pagamenti effettuati dalla convenuta a favore del fallito V.G. per complessivi Euro 49.000,40, per l’effetto condannava la convenuta a restituire alla Curatela il predetto importo, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, nonchè al pagamento delle spese di lite.

Interponeva appello la S.r.l. CO.ME.Z.; si costituiva il Fallimento, chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d’appello, con sentenza depositata in data 27 febbraio 2007, ha rigettato l’appello proposto dalla CO.ME.Z., condannando la stessa al pagamento delle spese processuali.

La Corte del merito, respinta l’eccezione di carenza di mandato da parte del Giudice delegato e di contrasto tra l’azione proposta dal Curatore ed il mandato conferito, ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione, per essere imprescrittibile l’azione L. Fall., ex art. 44 ed ha confermato la decisione del 1^ Giudice, in relazione alla mancata prescrizione del credito per retribuzioni richiesto dalla Curatela, in quanto non erano trascorsi cinque anni dal licenziamento del lavoratore, avvenuto il 28 febbraio 2000, all’inizio dell’azione, di cui alla citazione del 28 febbraio 2003, rilevando inoltre che il rapporto di lavoro del fallito V. G. non era assistito da stabilità reale; infine, correttamente il Tribunale aveva affermato che legittimato a contestare l’acquisizione degli stipendi alla massa attiva è unicamente il fallito, mentre il terzo datore di lavoro non può sollevare contestazioni al riguardo.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione la CO.ME.Z. sulla base di due motivi.

Il Fallimento intimato non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 18 e 35 omessa e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia.

Secondo la ricorrente, ha errato la Corte d’appello nell’includere, per la determinazione del limite dimensionale, i soli dipendenti in forza all’atto del licenziamento avvenuto 28 giugno 2000 e non il 28 febbraio 2000, come erroneamente affermato dal Giudice del gravame, nè ha spiegato come il criterio seguito fosse idoneo a dimostrare la normale produttività nell’impresa sulla cui base poi determinare l’effettivo numero dei dipendenti costituente la normale manodopera dell’impresa, cosiddetta media occupazionale; è poi incorsa in errore materiale, perchè all’atto del licenziamento i dipendenti erano 17, compreso il V., e 21 nel periodo tra dichiarazione di fallimento e licenziamento.

1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di violazione di legge, L. Fall., ex artt. 25, 16 e 46; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

La ricorrente ribadisce che il Giudice delegato, con l’emissione del decreto del 18-21 dicembre 2001, avente contenuto decisorio, si era spogliato di ogni facoltà e lo stesso curatore avrebbe dovuto impugnare L. Fall., ex art. 26 il decreto, con il quale il Giudice delegato limitava al quinto il monte delle retribuzioni versate al fallito.

Tale decreto era in palese contraddizione con il decreto di conferimento del mandato al Curatore per il recupero integrale delle somme.

2.1.- Con fax del 25 maggio 2011, è pervenuta in Cancelleria dichiarazione dei difensori della CO.ME.Z. s.r.l., avv. Giancarlo Aiello e Felicetto Russillo, di rinuncia alle spese, diritti, onorari di legge, in relazione al giudizio in oggetto, attesa la transazione tra le parti della controversia, a mezzo della scrittura privata in data 31 ottobre 2007, egualmente inviata a mezzo fax.

Ciò posto, dalla cessazione della materia del contendere tra le parti consegue la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte della ricorrente, da cui l’inammissibilità del ricorso medesimo.

Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

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