Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17036 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 20/07/2010), n.17036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA 12,

presso lo studio dell’avvocato MORSILLO ANDREA, rappresentato e

difeso dagli avvocati BUONO GIANPAOLO, MARINO ROCCO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONE, SOCIETA’ COOPERATIVA (già Società Società

Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a r.l., di seguito anche solo

“Cattolica” o la “Compagnia”), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GREGORIANA 5, presso lo studio dell’avvocato TODARO PAOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLI ENRICO

ADRIANO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. R.G. 402/06 del TRIBUNALE di NAPOLI,

SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA, depositata il 09/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. D.L. ha proposto istanza di regolamenti di competenza avverso l’ordinanza del 9 luglio 2008, con la quale il tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, ha disposto la sospensione del giudizio da lui instaurato nei confronti della Società Cattolica di Assicurazioni per ottenere il pagamento a titolo di riscatto di un premio relativo ad una polizza assicurativa e la liquidazione anticipata di altra polizza, che assumeva stipulate con l’Agenzia Generale di Ischia della convenuta, facente capo all’agente generale F.G..

La sospensione è stata disposta in ragione dell’asserita pregiudizialità di un procedimento penale introdotto davanti allo stesso Tribunale con un decreto di citazione a giudizio penale.

All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria la Cattolica.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(….) 3. – L’istanza di regolamento di competenza appare fondata.

Nel giudizio di merito la convenuta si costituiva e, pur riconoscendo che era esistito il rapporto di agenzia con il F., deduceva che esso era cessato e che la documentazione relativa alle polizze era falsa, rappresentando altresì che esso era stato oggetto di denuncia- querela da essa opponente presentata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a seguito della quale il F. era stato raggiunto da decreto di citazione a giudizio dinanzi allo stesso Tribunale in sede penale per il delitto di cui all’art. 640 c.p., comma 1, aggravato ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 2 (oltre che per vicende simili in danno di clienti della sua agenzia anche) perchè nella qualità di agente della Cattolica e spendendo i poteri connessi a tale qualità aveva promosso la stipula di false polizze per conto della Cattolica, utilizzato la modulistica predisposta dalla stessa per la compilazione delle due polizze sottoscritte dal D., riscosso il premio assicurativo per scopi personali, indotto in errore il medesimo e percepito il premio, con conseguente commissione del delitto di cui all’art. 485 c.p., aggravato ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 2 e n. 11. Sulla base di tali deduzioni la convenuta instava di chiamare in causa il F. e la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale.

All’esito della chiamata in causa in F. rimaneva contumace.

Sulla base di tale situazione la Cattolica instava ed otteneva la sospensione del giudizio, che veniva disposta dal Tribunale con la generica affermazione di un rapporto di pregiudizialità del procedimento penale.

La Corte ha già valutato (con l’ord. n. 10054 del 2009) il rilievo della vicenda penale di cui è causa con riferimento ad altro ricorso per regolamento di competenza contro provvedimento di sospensione analogo emesso dallo stesso Tribunale in altro giudizio introdotto da una cliente del F. contro la Cattolica per ottenere il pagamento di una somma in base a polizza assicurativa, della quale parimenti la società aveva sostenuto la falsità, facendo valere la pretesa pregiudizialità dello stesso procedimento penale.

Alle ragioni esposte nell’indicata ordinanza è sufficiente rinviare per giustificare la valutazione di fondatezza della presente istanza di regolamento, la quale pone una problematica del tutto coincidente.

Sembra, dunque, doversi disporre la prosecuzione del giudizio”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, se non il ribadire il rinvio alle argomentazioni da questa Corte esposte nell’ord. n. 10054 del 2009, cui la relazione ha affatto riferimento.

Infatti, la memoria depositata dalla Cattolica si astiene completamente (salvo un punto di cui si dirà) dal farsi carico di tale decisione, nella quale sono stati ampiamente considerate le questioni sollevate con la memoria stessa ed esposte le ragioni che giustificano eventualmente il loro superamento e la non condivisibilità, in particolare, di cui a Cass. n. 15657 del 2007.

Poichè, l’esposizione del progetto di sentenza nel che consiste la relazione dovrebbe servire a stimolare il contraddittorio sulle questioni poste dalla stessa, è singolare che, quando quest’ultima si basa su un precedente esattamente adeguato ai termini delle questioni proposte dal ricorso, cui si astenga dal confrontarsi con esso, il che è ora espressamente supposto dall’art. 366 bis c.p.c., n. 1 (inapplicabile nella specie), ma era implicito nella stessa logica del ricorso per cassazione, conforme alla funzione di nomofilachia assegnata alla Corte di cassazione.

Quanto osservato esclude che si possa accedere alla sollecitazione della rimessione dell’istanza di regolamento alle Sezioni Unite.

Per completezza il Collegio ritiene opportuno precisare quanto segue in merito all’unico punto in cui la memoria si fa carico di Cass. (ord.) n. 10054 del 2009, cioè quello della rilevanza della mancata partecipazione al giudizio penale del qui ricorrente, agli effetti dell’art. 654 c.p.p..

L’assunto della Cattolica, peraltro, non si preoccupa di smentire il principio di diritto affermato dalla citata decisione, ma si concreta solo nel rilievo che al giudizio penale parteciperebbe la stessa Cattolica, circostanza che si vorrebbe dimostrata con la produzione, unitamente alla memoria, della dichiarazione di costituzione di parte civile nel processo penale.

Ora, in disparte l’inammissibilità della produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non si comprende come la circostanza possa rilevare per giustificare che al giudicato penale sia soggetto il D. e che, dunque, egli debba subire la sospensione del giudizio civile.

L’irrilevanza della deduzione emerge, del resto, dallo stesso fatto che la memoria si preoccupa del fatto che il D. non si sia costituito parte civile e lo faccia, però, tornando ad invocare Cass. n. 15657 del 2007, come si è detto ampiamente considerata da Cass. n. 10054 del 2009.

p. 3. Il ricorso è, dunque, accolto ed è disposta la prosecuzione del giudizio.

p. 4. Il giudizio sarà riassunto davanti al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, nel termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Le spese dell’istanza di regolamento di competenza saranno regolate dal giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione davanti Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, cui rimette la decisione sulle spese del procedimento di regolamento, termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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