Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17036 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 268/2018 proposto da:

I.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Carmine Bernardo ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Paolo Palma in

Roma, Viale Angelico n. 70;

– ricorrente –

Contro

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. Gennaro di Maggio ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Napoli, Rione Sirignano n. 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4578/3/17 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 18/05/2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania con sentenza n. 4578/3/17, depositata il 18/05/2017, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Ischia, ha rigettato l’originario ricorso proposto da I.V. avverso sei avvisi di accertamento ICI relativi agli anni dal 2004 al 2009 con il quale si lamentava: l’omessa motivazione, l’intervenuta decadenza del potere accertativo e, infine, la mancata applicazione delle detrazioni per abitazione principale riferita al alcuni immobili.

2. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

3. Il Comune di Avio ha depositato controricorso.

4. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo I.V. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 24 Cost., per avere la CTR ritenuto congruamente motivati gli avvisi di accertamento impugnati.

In particolare, il ricorrente lamenta, da un lato, che gli avvisi in esame, facevano riferimento a delibere del Consiglio e della Giunta del Comune di Ischia di cui il contribuente non aveva conoscenza e, dall’altro, applicava la sanzione del 30% e gli interessi senza indicare, per la prima, la fonte normativa di riferimento, per i secondi, la data di maturazione degli stessi.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la mancata dichiarazione dell’intervenuta decadenza dell’ente dal potere di accertamento per le annualità dal 2005 al 2008 con conseguente violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 2964 e 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161. Rileva il ricorrente che la CTR, laddove ha affermato che per effetto dell’invio e della ricezione delle raccomandate indicate in sentenza era intervenuta l’interruzione della prescrizione, non ha tenuto conto del fatto che il potere di accertamento è sottoposto a termini di decadenza che non possono essere oggetto di interruzione.

In subordine, il contribuente rileva che la CTR ha erroneamente valutato la raccomandata prot. (OMISSIS) del 30.8.201 come atto idoneo a interrompere la prescrizione per le annualità 2005-2008 in quanto tale atto lungi da richiedere maggiori importi a titolo di ICI era una semplice richiesta di accatastamento e/o variazione catastale a seguito di illeciti edilizi oggetto di istanza di sanatoria

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2 e del Regolamento del Comune di Ischia.

Il contribuente censura la sentenza della CTR nella parte in cui ha affermato che egli non aveva provato di risiedere presso l’immobile oggetto di accertamento e che, dunque, il diritto di godere delle relative detrazioni di imposta; affermazione questa che non teneva conto dei diversi elementi probatori prodotti in giudizio.

4. Con il quarto motivo il contribuente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, commi 2 e 3, non avendo la CTR tenuto conto del fatto che lo stesso ricorrente aveva donato l’immobile oggetto di imposizione alla figlia e, dunque, allo stesso spettavano le medesime detrazioni previste per l’abitazione principale.

5. Il primo motivo non è fondato.

Per come risulta dagli avvisi di accertamento allegati al ricorso essi riportano in modo analitico le ragioni poste a loro fondamento con il rinvio alle delibere del Consiglio e della Giunta comunale quali presupposti dell’attività accertativa di cui essi sono espressione.

In particolare, il richiamo nelle premesse alla suindicate delibere, relative all’applicazione dell’imposta e alla sua determinazione, non impone la necessità che esse debbano essere allegate agli avvisi di accertamento, ai fini di integrarne la motivazione, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere in esame che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.

Quanto alla determinazione della sanzione e alla indicazione degli interessi, essi devono rispettare l’esigenza di garantire l’esercizio del diritto di difesa del contribuente, assumendo all’uopo rilievo il generale testo dell’avviso di liquidazione a cui essi accedono, di talchè la loro irrogazione e determinazione si deve ritenere motivata nel caso in cui la pretesa fiscale da cui scaturiscono si stata, come nel caso di specie, definita nei suoi tratti essenziali. In particolare, le somme in esame afferiscono al mancato pagamento delle imposte indicate negli avvisi, individuandosi la relativa decorrenza dai mancati pagamenti ed essendo il loro importo determinato secondo le indicate disposizioni normative. 6. Il secondo motivo è parzialmente fondato.

La questione attiene all’imposizione ICI di un immobile oggetto di regolarizzazione del D.L. n. 269 del 2003, ex art. 32 e, in particolare, all’applicabilità della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41, nel caso in cui esso, evidentemente non iscritto in catasto, lo sia divenuto solo nel 2010 a seguito di deposito di richiesta di DOCFA.

6.1 In proposito, la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41, prevede che “Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta comunale sugli immobili prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell’imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004, in misura pari a 2 Euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta”.

La norma sopra richiamata è intervenuta sulla questione riguardante gli effetti, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, dell’adesione al condono edilizio previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, convertito nella L. n. 326 del 2003, disponendo che per i fabbricati, oggetto della sanatoria edilizia, l’imposta comunale sugli immobili è dovuta in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente.

L’art. 2, comma 41, cit. deve, dunque, essere letto ed interpretato sulla base dei principi generali dettati dal D.Lgs. n. 504 del 1992 istitutiva dell’ICI, il cui art. 5, al comma 4, (Base imponibile) prevedeva “Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti”., così introducendo il criterio della “rendita presunta”.

Tale ultima disposizione è stata abrogata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. a), a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Con riferimento agli immobili non iscritti in catasto, come quello oggetto del presente scrutinio, assume rilievo il disposto di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, il quale prevede che “I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni”. Tale disposizione tiene conto del fatto che nel 1997 è entrato in vigore il D.M. n. 701 del 1994 che ha introdotto la procedura di accatastamento con DOCFA su iniziativa del proprietario, che prevede che la rendita rimane agli atti quale rendita proposta sino a che non venga attribuita, comunque entro 12 mesi, quella definitiva da parte dell’Agenzia.

6.2 Sul diverso piano del potere di accertamento in materia di ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 3, nel testo in vigore dal 20 marzo 2001 al 31 dicembre 2006, prevedeva che il Comune entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’imposta doveva essere pagata doveva notificare il relativo avviso di accertamento; termine che per effetto delle modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, è stato portato a cinque anni.

6.3 Deve ora essere preliminarmente chiarita la distinzione tra il concetto di decadenza dell’attività di accertamento dell’Agenzia delle entrate e la prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione, avendo la CTR rinvenuto nelle raccomandate inviate dal Comune di Ischia al contribuente delle ipotesi di interruzione della prescrizione del relativo potere di accertamento.

Ed invero, la disciplina degli istituti della decadenza e della prescrizione sono descritti in via generale nell’art. 2934 e ss. e nell’art. 2964 e ss. c.c..

Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento, alla liquidazione delle imposte o all’iscrizione al ruolo delle stesse. Si ha, quindi, decadenza nel caso in cui l’infruttuoso decorso di un termine consuma la possibilità in capo all’Amministrazione di esercitare un potere idoneo a farle acquistare un diritto o, nel caso di contribuente, nel caso dell’omissione di un suo comportamento attivo.

La prescrizione invece consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito laddove, dal punto di vista civilistico, l’inerzia prolungata da parte del creditore nell’esercizio del suo diritto di riscossione si considera una rinuncia al diritto stesso. In materia tributaria i termini di prescrizione variano da tributo a tributo; essi decorrono dalla data di notifica della cartella di pagamento o dal momento in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, cioè entro 60 giorni dalla notifica.

Per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l’articolo di riferimento è il 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente venendo in rilievo prestazioni periodiche.

Ai fini del decidere va, poi, rilevato che solo i termini di prescrizione possono essere interrotti.

6.4 Fatte tali necessarie premesse nella fattispecie oggetto di scrutinio si verte in materia di accertamento e, dunque, vengono in rilievo le norme in materia di decadenza.

In particolare, risulta che lo I. ha presentato, il 9.12.2004, istanza di sanatoria edilizia relativa ad un illecito edilizio di mq 14,00, (istanza acquisita al protocollo del Comune di Ischia il 9.12.2004) per effetto della quale l’ente territoriale, con nota prot. n. 28388 del 29.10.2008, notificata il 3.11.2009, avvisava il contribuente che, in ragione della norma sopra indicata, “sulla base della rendita catastale attribuita dall’Agenzia del territorio a seguito della presentazione della denuncia di accatastamento/variazione catastale relativa alle opere oggetto di sanatoria edilizia, l’Ente effettuerà successivamente il recupero del conguaglio relativo all’ICI definitivamente dovuta per l’anno di imposta 2004 (…) “, riproducendo sostanzialmente sul punto il testo dell’art. 2 cit.

Successivamente con provvedimento prot. n. (OMISSIS) del 30.8.2010, il Comune di Ischia, preso atto della mancata attivazione della procedura DOCFA da parte del contribuente lo intimava a provvedere in tal senso entro novanta giorni e, in caso di inerzia, comunicava che avrebbe provveduto d’ufficio alla iscrizione in catasto dell’immobile in esame, così sostanzialmente riproducendo il testo dell’art. 1 cit.

Dal quadro normativo sopra riportato si evince che sin dal 9.12.2004 il Comune di Ischia poteva procedere ai sensi dell’art. 1 cit., non potendo costituire ostacolo al potere di accertamento ai fini ICI la mancata presentazione da parte del contribuente della richiesta prevista per il procedimento DOCFA, avvenuta solo nel 2010. La mancata richiesta di iscrizione in catasto dell’immobile mediante proposta DOCFA non può, dunque, legittimare il mancato pagamento dell’imposta in esame assumendo, al contrario, rilievo l’avvenuta esistenza di un fabbricato ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, cioè l’ultimazione dei lavori relativi all’immobile del contribuente che, per come sopra indicato, si è realizzata il 9.12.2004 stante l’istanza di sanatoria presentata dallo I..

L’impossibilità di qualificare come impedimento al potere di accertamento in capo al Comune di Ischia la mancata presentazione della DOCFA da parte del contribuente priva di ogni pregio il ricondotto effetto interruttivo della prescrizione degli atti sopra indicati emessi dall’ente territoriale il cui contenuto, peraltro, non può essere ricondotto a quello previsto per gli avvisi di accertamento dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162.

Alla luce del quadro normativo sopra indicato, vertendosi in ipotesi di accertamenti tutti relativi a fattispecie di omessa dichiarazione il dies a quo decorre dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello di imposta, di talchè la notifica degli avvisi di accertamento afferenti agli anni di imposta dal 2005 al 2007, effettuata dal Comune di Ischia il 27.10.2014 deve dichiararsi effettuata oltre i termini previsti del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, vigente nei diversi anni di imposta. Al contrario risultano notificati nel rispetto del termine di cinque anni sopra indicato, gli avvisi relativi alle annualità 2008 e 2009.

7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Con tale censura, rubricata come violazione di legge, il ricorrente in realtà propone doglianze che attengono a valutazioni degli elementi probatori sottoposti all’esame del giudice di merito chiedendo a questa Corte un nuovo loro esame che, in quanto tale, è inammissibile in questa sede.

8. Il quarto motivo è inammissibile.

Sul punto è sufficiente rilevare che, diversamente da quanto prevede la censura proposta, la CTR ha motivato sul punto dedotto dal contribuente rilevando che l’asserita donazione non risultava provata avendo, poi, quest’ultimo mantenuto l’usufrutto sul bene ed omesso ogni comunicazione all’ente territoriale circa l’eventuale variazione soggettiva.

9. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata nei limiti di cui alle sopra riportate motivazioni.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento parziale dell’originario ricorso del contribuente.

10. Le spese del giudizio di merito e di legittimità possono essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza parziale.

PQM

– Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso limitatamente alle annualità diverse dal 2008 e 2009;

– Spese compensate.

Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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