Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17036 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/08/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 11/08/2016), n.17036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3009-2009 proposto da:

REGIONE PIEMONTE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente della

Giunta pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso l’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso l’avvocato MASSIMO

LOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO

PAVIRANI, giusta procura speciale per Notaio Dott. GUALFREDUCCIO

DEGLI ODDI di FORLI’ – Rep. n. 124656 del 5.3.2009;

– controricorrente –

contro

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ASTIGIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 261/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata 11 22/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. CAMPANILE PIETRO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. CIPRIOTTI, con delega, che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per: atti rimessi alle Sezioni

Unite.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Regione Piemonte propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 261, depositata in data 22 febbraio 2008, con la quale, pronunciando sul gravame proposto dal Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro nei confronti dell’ente ricorrente e del Consorzio Smaltimenti Rifiuti Astigiano, le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Asti, essendosi considerata erronea la declaratoria in favore del Giudice Amministrativo, trattandosi di controversia originata da appalto di opere pubbliche.

Rileva il Collegio che il ricorso devolve a questa Corte una questione di giurisdizione, ragion per cui deve disporsi che gli atti siano rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della controversia alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1.

Per il vero, in relazione a una già disposta rimessione nei sensi sopra indicati, il Presidente Aggiunto dispose che sulla questione pronunziasse questa Sezione, richiamando il principio secondo cui, ai sensi dell’interpretazione dell’art. 360 c.p.c., comma 3, resa in precedenza dalle Sezioni Unite (Cass., nn. 17841 e 18698 del 2012; 1717, 10410 e 20073 del 2013), dovesse dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Deve tuttavia rilevarsi che di recente le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno affermato il principio secondo cui la sentenza, con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice “a quo” ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate (Cass., 22 dicembre 2015, n. 25774).

Ne consegue che, dovendosi ritenere il ricorso ammissibile, l’esame della questione inerente alla giurisdizione, sulla base del nuovo orientamento, deve essere effettuato, con conseguente applicabilità della richiamata norma contenuta nell’art. 374 c.p.c., comma 1.

PQM

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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