Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17036 del 10/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, (ud. 16/03/2017, dep.10/07/2017),  n. 17036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7804/2016 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21,

presso lo studio dell’avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO RASANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRETE, C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 905/34/2015 della COMMISSIONEI TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 14 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto da G.F. avverso la sentenza n. 120/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Novara che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRAP, IVA, IRPEF ed altro 2007-2008-2009. La CTR osservava in particolare che il motivo di gravame inerente la nullità degli atti impositivi impugnati per difetto di delega del firmatario da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, era “nuovo” e quindi inammissibile; che nel merito il pronunciamento di primo grado era del tutto immune da censure, sviluppando puntuali argomentazioni meritali confermative dello stesso.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

L’intimata Agenzia delle entrate non si è difesa.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il ricorrente lamenta vizio motivazionale – peraltro espressamente facendo riferimento al testo di tale disposizione antecedente la “novella” del D.L. n. 83 del 2012, poichè la CTR non ha adeguatamente argomentato in relazione alle sue difese di merito.

La censura è inammissibile.

Premesso è ribadito che “Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629829-01), va comunque rilevato che, anche nella più ristretta vigente ed applicabile formulazione, tale tipologia di censura non è proponibile qualora, come è evidentemente nel caso di specie, si verta in un’ipotesi di c.d. “doppia conforme” di merito, stante la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 5 e 4.

Vi è peraltro da ribadire che “Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014, Rv. 630359-01).

Tale onere, al di là di evanescenti critiche di natura generale, non è stato assolto dal ricorrente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, poichè la CTR ha dichiarato inammissibile/rigettato il proprio motivo di gravame concernente l’invalidità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento impugnati.

La censura è infondata.

Correttamente infatti il giudice di appello ha rilevato dirimentemente l’inammissibilità di tale motivo di impugnazione meritale, poichè pacificamente “nuovo”.

Peraltro deve escludersi che la dedotta nullità sia assoluta ed insanabile, dovendo invece essere fatta oggetto di specifica eccezione di invalidità dell’atto impositivo proposta, a pena della sua definitiva preclusione, quale motivo di ricorso introduttivo della lite (v. Sez. 5, Sentenza n. 22810 del 09/11/2015, Rv. 637348-01; Sez. 5, Sentenza n. 18448 del 18/09/2015, Rv. 636451-01).

Con il terzo motivo il ricorrente ripropone doglianza per vizio motivazionale, denunciandone le nullità della sentenza impugnata.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01).

Appare del tutto evidente come la sentenza impugnata si conformi allo standard del c.d. “minimo costituzionale” indicato dal citato precedente delle Sezioni unite di questa Corte, essendosi la CTR sinteticamente, ma puntualmente espressa sui profili meritali della lite, anche con riguardo agli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti.

Da ultimo va esaminata la questione dell’esito, pienamente assolutorio per il contribuente, del parallelo giudizio penale, essendo la medesima affrontata con il primo motivo del ricorso e peraltro essendo pertinente anche al terzo motivo nonchè poi ulteriormente sviluppata con la memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Sul punto va anzitutto ribadito che:

– “Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perchè il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare” (Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 22/05/2015, Rv. 635637-01);

– “Nel contenzioso tributario, la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva” (Sez. 5, Sentenza n. 2938 del 13/02/2015, Rv. 634894-01);

– “In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4 e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario” (Sez. 5, Sentenza n. 8129 del 23/05/2012, Rv. 622685-01).

Fissati tali principi di diritto, la sentenza impugnata ne risulta pienamente conforme, avendo appunto diversamente valutato le prove indiziario/presuntive civili-tributarie oggetto diretto del suo esame, diversamente da quanto fatto dal giudice penale nell’ambito e secondo le regole probatorie date per il processo penale.

Ed a leggere la sentenza del GUP del Tribunale di Novara (all. 1 al ricorso), essendo ciò consentito nel presente giudizio dalla natura processuale della prima e della terza censura, ben ci si avvede che quello in esame corrisponde esattamente al caso – tipicizzato nei citati principi di diritto – di diversa “latitudine” della cognizione meritale e probatoria del giudice penale e di quello tributario.

Infatti, quello penale nel motivare il proprio pronunciamento assolutorio fa espresso riferimento alla natura ontologicamente diversa tra regole probatorie penali e regole probatorie civili-tributarie, su tale considerazione essenzialmente basando il pronunciamento medesimo.

E’ quindi chiaro che nessun vincolo sussisteva in astratto da questo specifico punto di vista (valutazione del materiale probatorio) per il giudice tributario di appello, che peraltro pacificamente nemmeno era a conoscenza del dispositivo e del contenuto argomentativo della sentenza penale de qua, per la semplice ragione che – come attestato dallo stesso ricorrente – la essa è stata pronunciata successivamente alla discussione dell’appello avanti alla CTR.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’agenzia fiscale.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA