Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17036 del 09/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17036 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 21008-2009 proposto da:
HUQI ANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PANARITI BENITO, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANTONIO MAVILLA, giusta procura speciale alle liti in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

PREFETTURA DI VERCELLI;
– intimata –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 31/09 del
GIUDICE DI PACE di VERCELLI del 24.7.09, depositata il
27/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 09/07/2013

consiglio del 03/07/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. AURELIO GOLIA.

R.g. 21008/2009
Rilevato in fatto

il provvedimento in data 27 luglio 2009 con il quale il giudice
di pace di Vercelli ha respinto l’opposizione proposta nei
confronti del decreto di espulsione emesso dal prefetto di
Vercelli 1’8 giugno 2009;
che è stata depositata e comunicata alle part. Relazione ex art.
380 bis c.p.c. del seguente tenore:

“Rileva che la cittadina

albanese Ana Huqi ha proposto ricorso avverso il provvedimento
in data 27 luglio 2009 con il quale il giudice di pace di Vercelli
ha respinto l’opposizione proposta nei confronti del decreto di
espulsione emesso dal prefetto di Vercelli l’8 giugno 2009;
che il giudice di pace ha rigettato l’opposizione ritenendo
infondata l’eccezione di nullità del provvedimento per mancata
traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero, per
l’insussistenza della condizione di forza maggiore e
dell’ignoranza scusabile della legge, per essere stata
consegnata copia non autentica del decreto di espulsione; osserva
che ha carattere assorbente la censura relativa alla mancata
traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua
conosciuta dallo straniero perché con ord. N. 3676/ 2012 è

che la cittadina albanese Ana Huqi ha proposto ricorso avverso

nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua
veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore
nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che
l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga

lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero
l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in
concreto assunta.”
Ritenuto in diritto

Che il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni
della relazione;
che il provvedimento impugnato deve essere cassato e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito con l’accoglimento dell’opposizione;
che le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato
e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accoglie
l’opposizione e condanna l’amministrazione al pagamento delle
spese con € 1.100 di cui € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori
di legge.

plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione

civile – prima sezione – il 3 luglio 2012.

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