Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17036 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. I, 05/08/2011, (ud. 23/05/2011, dep. 05/08/2011), n.17036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona

dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. ZANARDELLI 20, presso l’avvocato ALBISINNI LUIGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SESTA MICHELE, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO INTERKLIM SISTEMI SRL;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PAVIA, depositato il

21/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2011 dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con il decreto impugnato (depositato il 21.7.2009) il Tribunale di Pavia, pronunciando sul reclamo L. Fall., ex art. 26 proposto da Unicredit Corporate Banking s.p.a. avverso il decreto con il quale il Giudice Delegato del Fallimento Interklim Sistem, s.r.l. aveva reso esecutivo il nono piano di riparto parziale escludendo i crediti di Rolo Banca 1473 s.p.a. e Cassa di Risparmio di Torino s.p.a., originariamente ammessi al passivo della procedura rispettivamente per Euro 493.255,31, Euro 537.714,43 e ulteriori Euro 387.342,67 L. Fall., ex art. 71, sul presupposto che i medesimi risultavano in altro modo estinti ai sensi della L. Fall., art. 118, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della reclamante.

La reclamante aveva dedotto che con atto del 19.6.2002 Rolo Banca 1473 s.p.a. e Cassa di Risparmio di Torino s.p.a., si erano fuse per incorporazione in Unicredito Italiano, ora Unicredit, con effetto dal giorno 1 luglio 2002; con successivo atto del 20.6.2002, Unicredito Italiano, con decorrenza dallo stesso 1 luglio, aveva conferito ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, dell’art. 58 T.U.B. al Credito Italiano s.p.a., che contestualmente aveva modificato la denominazione in Unicredit Banca s.p.a., il ramo d’azienda bancario costituito sostanzialmente da tutte le attività, passività, diritti e obblighi inerenti ai rapporti instaurati presso la rete di sportelli domestici di Unicredito Italiano s.p.a., in qualità di successore di Rolo e della Cassa; infine, con atto di scissione del 27.12.2002, Unicredit Banca s.p.a. aveva trasferito a Unicredit Servizi Corporate s.p.a., che contestualmente aveva modificato la propria denominazione sociale in Unicredit Banca d’impresa s.p.a., il ramo d’azienda costituito dalle attività, passività, diritti ed obblighi inerenti alle posizioni corporate tra le quali rientrava Interklim Sistemi s.r.l.; in data 23.6.2008, Unicredit Banca d’impresa s.p.a. aveva mutato la denominazione sociale in Unicredit Corporate Banking s.p.a. Tanto premesso, il Tribunale ha respinto il reclamo perchè la reclamante non aveva insinuato il proprio credito al passivo fallimentare, come richiesto, nei casi di cessione o di surrogazione, dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte.

Inoltre, dai documenti prodotti, emergeva che “UniCredit Banking S.p.A., al più, potrebbe essere creditrice delle somme qualificate come revocatorie corporate”.

Contro il predetto decreto la banca reclamante ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

La curatela fallimentare intimata non ha svolto difese.

2.1.- Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 26, 101 e L. Fall., art. 115, comma 2, artt. 24 e 111 Cost. Formula il quesito (non richiesto ratione temporis ma qui di seguito trascritto per esigenze di sintesi): “se colui che allega di essere subentrato nella titolarità di un determinato credito facente parte dello stato passivo fallimentare sia legittimato a proporre reclamo L. Fall., ex art. 26, avverso il provvedimento del G.D. che si assume pregiudizievole del diritto di credito in questione, ancorchè lo stesso non abbia presentato una propria autonoma domanda tardiva L. Fall., ex art. 101”.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dei previgenti artt. 2501, 2504, 2504 bis, 2342, 2504 septies e decies, 1260, 1264 e 1265 c.c., R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, artt. 57 e 58 T.U.B.; art. 111 Cost.

Deduce l’inapplicabilità della giurisprudenza richiamata nel provvedimento impugnato nella concreta fattispecie perchè nessuna delle modificazioni nella titolarità dei crediti ex Rolo Banca ed ex CRT è assimilabile ad una cessione di credito ex art. 1260 c.c. e/o ad un’ipotesi di surrogazione.

2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 lamentando che il Tribunale di Pavia non abbia valutato un documento decisivo prodotto dalla Banca a dimostrazione della propria legittimazione attiva.

3.- Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle rimanenti censure.

Il giudice del merito si è conformato all’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale “il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare non dispensa il nuovo creditore dall’onere di presentare domanda di insinuazione L. Fall., ex art. 101, a prescindere dalla causa del subingresso (cessione di credito ovvero surrogazione “ex lege” in favore del terzo che abbia eseguito il pagamento), poichè la definitiva ammissione al passivo fallimentare, risultando finalizzata alla realizzazione del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, postula una valutazione del credito non nella sua astratta oggettività, ma riferita ad un ben determinato soggetto, la cui concreta individuazione non è irrilevante per il debitore che, in caso di errore, è esposto al rischio della mancata liberazione dall'”obbligazione” (Cass., sez. 1A, 2 luglio 1998, n. 6469, m. 516898, Cass., sez. 1A, 26 luglio 2002, n. 11038, m. 556265).

L’origine del predetto orientamento giurisprudenziale va individuata nella prima pronuncia emessa ex professo in materia dalla S.C. la quale, in mancanza di una specifica disposizione legislativa, aveva affermato che “la tutela del credito, già ammesso al passivo e poi ceduto, poteva essere richiesta dal cessionario non con la mera notificazione al fallimento della cessione, ma mediante la insinuazione tardiva, ai sensi della L. Fall., art. 101” (Sez. 1^, n. 13221/1991). Tale principio è stato successivamente esteso dalla giurisprudenza di legittimità all’ipotesi della surrogazione, anche legale. Peraltro, anche dopo la pronuncia ora ricordata, una parte della giurisprudenza di merito ha continuato a ritenere non necessaria l’insinuazione al passivo del cessionario del credito e una parte della dottrina ha sottoposto a critiche l’orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass., n. 13221/1991, evidenziando la mancanza della “novità” del credito, ai fini dell’insinuazione tardiva, e ritenendo sufficiente la notifica dell’atto di cessione al curatore. Più di recente questa Corte, pur senza prendere posizione sulla necessità dell’insinuazione tardiva, ha, però, puntualizzato che il pagamento con surrogazione “ha il limitato effetto di soddisfare il creditore originario senza liberare il debitore, con la conseguenza che il rapporto obbligatorio non si estingue e il solvens si sostituisce: al creditore originario subentrando nel medesimo rapporto, sì che il credito mantiene il suo carattere concorsuale, senza che per effetto della successione nella titolarità dello stesso si determini danno per i creditori, perchè il pagamento del creditore principale non viene effettuato con denaro della massa, ma del fideiussore, e perchè nel concorso nulla viene a modificarsi per quanto concerne i rapporti tra i creditoria (Sezione 1^ – 11 settembre 2007, n. 19097) . E’ noto, peraltro, che il nuovo testo della L. Fall., art. 115, introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006 prevede, al comma 2, che il curatore, se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione, provvedendo, poi, alla “rettifica formale” dello stato passivo.

Inoltre, il D.Lgs. correttivo del 12 settembre 2007, n. 169 ha introdotto nel comma 2 della L. Fall., art. 115, un’ulteriore norma in virtù della quale le stesse disposizioni previste per il pagamento dei crediti ceduti si applicano anche in caso di surrogazione del creditore.

E’ stato escluso, così, l’onere di insinuazione al passivo anche per il fideiussore che abbia eseguito il pagamento dopo il fallimento.

In tal modo il legislatore – come ha evidenziato la dottrina – ha inteso eliminare il dibattito in ordine alla necessità della insinuazione al passivo – generalmente in via tardiva – nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso al passivo. Con il nuovo L. Fall., art. 115, comma 2, sembra, dunque, che il legislatore abbia preso posizione nel dibattito innanzi riferito, confermando l’orientamento della prassi seguito fino alla pronuncia della S.C. prima richiamata. E’ da ritenere, in altri termini, che anche per i fallimenti regolati dalla disciplina previgente sia applicabile il meccanismo previsto dal nuovo L. Fall., art. 115, comma 2, che espressamente individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso, con esclusione della necessità di nuova insinuazione al passivo da parte del cessionario, così come, pur in mancanza di un’espressa disciplina, avevano già ritenuto la dottrina e una parte della giurisprudenza di merito.

La riprova di ciò va vista nella parte del nuovo enunciato normativo, là dove si afferma che il curatore procede alla mera “rettifica formale” dello stato passivo. Una conferma, quindi, che nel concorso nulla viene a modificarsi per quanto concerne i rapporti tra i creditori (Sezione 1^ – 11 settembre 2007, n. 19097).

Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Pavia in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese, al Tribunale di Pavia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

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