Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17035 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15576/2017 proposto da:

ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del suo procuratore speciale e

rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv. Enrico Pauletti e

Rosamaria Nicastro, ed elettivamente domiciliata presso il loro

studio in Roma, Via Crescenzio n. 14;

– ricorrente –

Contro

COMUNE DI AVIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. Francesco Vannicelli ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Roma, Via Varrone n. 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/2/16 della Commissione tributaria di

secondo grado di Trento, depositata il 30/12/2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La Commissione tributaria di secondo grado di Trento con la sentenza n. 136/2/16, depositata il 30/12/2016 ha rigettato l’appello proposto da ENEL PRODUZIONE S.p.a. contro il Comune di Avio avente ad oggetto l’applicazione delle sanzioni indicate all’avviso di accertamento ICI anno 2006 relativo ad un edificio “(OMISSIS)” e “Immobile a servizio paratoie e canale di derivazione (OMISSIS)”.

2. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. Il Comune di Avio ha depositato controricorso.

4. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo ENEL PRODUZIONE S.p.a. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, nonchè del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5 e del D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies.

La contribuente osserva che l’avviso di accertamento impugnato con il quale il Comune di Avio provvedeva al recupero dell’ICI per l’anno 2006 si fondava su una rendita determinata dal Servizio catasto il 2.12.2011, circostanza che non poteva comportare, così come al contrario avvenuto, il pagamento di alcuna sanzione in capo alla ricorrente per l’assenza del necessario profilo di colpevolezza.

La determinazione della rendita sopra indicata era, poi, avvenuta in ragione di una condizione di incertezza del quadro normativo di riferimento.

In particolare, per effetto della norma interpretativa di cui al D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, veniva stabilita l’inclusione nel computo della rendita delle centrali elettriche delle parti non infisse al suolo; inclusione che, però, non forniva alcune indicazione circa tali parti e dei criteri da utilizzare ai fini della loro valorizzazione ai fini dell’imposta (dovendosi tener conto, ad esempio, della particolare natura di tali beni sottoposti ad una veloce vetustà e obsolescenza dei beni). A conferma delle incertezze scaturite dalla norma indicata si pone, poi, a parere della ricorrente, la Circolare 6/T del 30.11.2012 emessa dall’Agenzia del territorio (richiamata dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244) con la quale si sono individuate le singole componenti immobiliari oggetto di stima e i criteri da utilizzare per la determinazione del valore ai fini dell’imposta.

2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3.

A parere della ricorrente la CTR avrebbe violato le norme sopra riportate in quanto non avrebbe tenuto conto dell’incertezza normativa in materia di ICI per come risultante dal motivo di ricorso che precede non avendo, poi, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, tenuto alcun comportamento omissivo, avendo comunque liquidato l’imposta in esame secondo il valore contabile dei beni.

3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, sono fondati.

L’avviso di accertamento impugnato aveva come presupposto gli insufficienti versamenti effettuai dalla ricorrente per ICI anno 2006 afferenti: un edificio p. ed. 1196 “(OMISSIS)”, per il quale il Comune di Avio aveva applicato, a fronte del criterio catastale adottato dalla contribuente a seguito di DOCFA, il valore contabile (D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5); altro edificio p. ed. 1181/2-1507 “Immobile a servizio paratoie e canale di derivazione (OMISSIS)” per il quale l’ente territoriale aveva accertato l’omesso versamento dell’imposta.

All’epoca della notifica dell’avviso di accertamento, il Comune resistente non aveva attribuito la rendita catastale agli immobili de quibus; rendita che è stata determinata dal Servizio catasto il 2.12.2011.

3.1 Questa Corte ancora recentemente, anche decidendo una questione pressochè identica a quella oggi in esame (Cass. n. 32082 del 09/12/2019 Rv. 656472 – 01)) ha affermato che “In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l’obiettiva “incertezza normativa tributaria” – desumibile, da parte del giudice, da una serie di “fatti indice” – è caratterizzata dall’impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto – il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall’Amministrazione – come emerge dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure pur ricollegandovi i medesimi effetti. (Fattispecie in tema di ICI in cui la S.C. ha ravvisato l’obiettiva incertezza normativa dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, conv. in L. n. 88 del 2005, in ordine alla concreta individuazione delle centrali elettriche ai fini della determinazione della base imponibile e del loro valore tassabile)”.

L’essenza del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione.

3.2 Tanto premesso osserva il Collegio che con il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, è stato previsto: “1. Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi del citato regio decreto-legge, art. 10, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento”.

La norma individua, dunque, nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale prescrivendo che debbano essere considerati non solo i fabbricati censiti in catasto con la categoria D ma anche gli impianti mobili ad essi connessi e necessari per la produzione di energia elettrica.

L’art. 1 quinquies cit. è stato causa di una obiettiva incertezza circa la concreta individuazione dei manufatti che avrebbero dovuto essere considerati al fine di incrementare il valore dell’impianto e circa il valore da attribuire agli stessi, tenuto conto della vetustà e dell’obsolescenza.

In proposito il Collegio condivide le motivazioni già espresse da questa Corte in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente scrutinio tra le medesime parti e riferita ad altra annualità ICI (Cass. n. 10126 del 11/04/2019 Rv. 653366 – 01).

Con tale pronuncia si è riconosciuta la sussistenza di una incertezza normativa oggettiva derivante dalla indeterminatezza relativa alla individuazione dei beni da assoggettare ad ICI anche dopo l’entrata in vigore della menzionata normativa, tenuto conto che, con la Circolare dell’agenzia del territorio n. 6/T del 30.11.2012, l’Amministrazione finanziaria aveva risolto i dubbi interpretativi solo successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1 quinques cit..

3.3 Riscontrata un’ipotesi di incertezza oggettiva quanto all’individuazione e ai criteri di determinazione della rendita ai fini ICI ai beni come quelli in esame, nel fattispecie oggetto del presente scrutinio assume, poi, rilievo la condotta tenuta dalla contribuente risultando incontestato che essa aveva dato avvio per un immobile alla procedura DOCFA, successivamente promosso iniziative con il Servizio Catasto per individuare i criteri e le modalità di dichiarazione e di classamento alla luce dell’art. 1 quinquies cit.; iniziative che si erano concluse con l’accordo stipulato il 18.5.2011 tra il predetto Servizio Catasto e la società avente causa della contribuente. Appare, poi, significativo in tal senso il fatto – che la contribuente, dopo l’attribuzione della rendita da parte del Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento il 2.12.2011 e la notifica del conseguente avviso di liquidazione dell’Ici per l’anno in contestazione non ha inteso impugnare i predetti atti sotto il profilo dell’entità della rendita ma solamente sotto il profilo sanzionatorio, ritenendo di essere stata impossibilitata a quantificare l’imposta dovuta prima della determinazione da parte del predetto Servizio Catasto.

Tali elementi, unitamente valutati, fanno emergere, da un lato, l’assenza di qualsivoglia condotta elusiva da parte della contribuente e, dall’altro, l’esistenza nella fattispecie in esame di una incertezza oggettiva della norma impositiva circostanze che, unitamente valutate, rilevano ai fini di mandare esente da ogni responsabilità sanzionatoria la contribuente.

Questa, infatti, non poteva assolvere all’obbligo del pagamento dell’ICI secondo il valore dell’attribuzione della nuova rendita catastale determinata dal Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento il 2.12.2011; determinazione avvenuta alla luce dell’art. 1-quinquies cit. la cui portata, per come sopra evidenziato, è stata oggetto di dubbi interpretativi risolti dall’Amministrazione finanziaria solo il 30.11.2012.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

4. Le spese del giudizio di merito e di legittimità possono essere compensate tra le parti in ragione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia.

PQM

– Accoglie il ricorso;

– Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.

– Spese compensate.

Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

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