Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17035 del 10/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, (ud. 16/03/2017, dep.10/07/2017),  n. 17035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7600/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTI SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELLA MASTROENI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3943/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

18/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 4 febbraio 2015 la CTR della Sicilia, sezione distaccata di Messina, accoglieva l’appello proposto da C.A. avverso la sentenza n. 218/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Messina che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IVA ed altro, IRPEF 2005. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato doveva considerarsi nullo per il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, poichè lo stesso è stato notificato entro il termine dilatorio di giorni 60 previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7), art. 39, comma 1, lett. d), poichè la CTR ha ritenuto applicabile la prima disposizione evocata, nonostante nel caso di specie si tratti di accertamento c.d. “a tavolino”.

La censura è solo parzialmente fondata.

Va infatti osservato che la citata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte ha espresso i principi di diritto che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604-01) e, più nello specifico, che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. a tavolino” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 – 01).

Ciò posto, la sentenza impugnata risulta solo in parte conforme a tali arresti, essendo sicuramente errata per quanto riguarda l’affermazione di una regola generale che impone il contraddittorio endoprocedimentale nelle attività amministrative di accertamento dei tributi e quindi anche quando esse vengano, come pacifico nel caso di specie, espletate “a tavolino” ossia senza “accessi, ispezioni, verifiche”; essendo la medesima invece corretta laddove afferma il principio con riguardo all’IVA, anche perchè vi è un puntuale passaggio motivazionale nel quale si affronta specificamente la questione, pure indicata dalle SU, della c.d. “prova di non resistenza” ossia quella della “serietà” delle allegazioni difensive del contribuente rispetto alla mancata facoltà di interlocuzione preventiva.

La decisione della CTR siciliana deve quindi essere cassata, ma limitatamente alla parte della controversia riguardante quest’ultima imposta, con rinvio al giudice a quo affinchè valuti funditus la c.d. “prova di non resistenza” indicata nel primo principio di diritto delle SU di questa Corte ossia la “serietà” delle allegazioni difensive del contribuente rispetto alla mancata facoltà di interlocuzione preventiva con riguardo alla ripresa fiscale correlativa, quindi la “non pretestuosità” dell’opposizione alla stessa.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo controverso, poichè la CTR non ha considerato che l’invito a comparire era stato ritirato personalmente dal C. e quindi con ciò smentendosi l’allegazione defensionale dell’impossibilità a comparire.

La censura è infondata.

Va premesso e ribadito che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Orbene la motivazione sul punto della sentenza impugnata è ben lontana dalle tipo patologie indicate in tale principio di diritto delle Sezioni unite di questa Corte, essendovi una precisa argomentazione al riguardo del “fatto” de quo, senz’altro corrispondente al “minimo costituzionale” e che quindi non può formare oggetto di sindacato ulteriore in questa sede.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – vi è doglianza di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 5, poichè la CTR, nonostante l’inottemperanza all’invito al contraddittorio endoprocedimentale, ha comunque considerata utilizzabile la documentazione prodotta in sede processuale dal contribuente.

La censura è infondata.

Il giudice tributario di appello ha infatti applicato la previsione di cui D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, u.c., con valutazione di merito non sindacabile in questa sede.

Il ricorso deve dunque essere accolto limitatamente ai profili di fondatezza del primo motivo che si sono rilevati sopra, rigettandosi il secondo ed il terzo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigetta il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto nei limiti detti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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