Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17035 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. I, 05/08/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 05/08/2011), n.17035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MERIDIONALE APPALTI E SERVIZI S.a.S di RACHIERO VELTRE Mario,

fallita, in persona del curatore pro tempore, con domicilio eletto in

Roma, via Filippo Corridoni n. 15, presso l’Avv. Agnino Paolo,

rappresentata e difesa dall’Avv. Gravina Antonio, come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M.A. e GENERALI ASSICURAZIONI s.p.a.;

– intimate –

per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Caserta n.

3685/04 datata 3 ottobre 2004 nonchè della sentenza del giudice di

pace di Caserta n. 3025/05 depositata il 6 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 18 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanicheili;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del fallimento in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza non definitiva con la quale il giudice di pace ha rigettato l’eccezione di inammissibilità della domanda proposta della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 nei confronti del fallimento M.A.S. – Meridionale Appalti e Servizi s.a.s. di Rachiero Veltre Mario e della Generali Assicurazioni s.p.a. di condanna al risarcimento dei danni da sinistro stradale nonchè nei confronti di quella definitiva che tale risarcimento ha stabilito condannando anche la curatela.

Il ricorso si articola in quattro motivi: con il primo si deduce violazione della L. Fall., artt. 24, 52 e 93, per essere stata la domanda proposta nei confronti di soggetto fallito avanti a giudice incompetente e al di fuori dello specifico rito; con il secondo violazione degli artt. 38 e 102 c.p.c. per non essere territorialmente competente il giudice di Caserta ma di Marcianise, stante il luogo del verificarsi del danno; con il terzo violazione degli artt. 2947 e 2943 c.c. per non avere il giudice a quo dichiarato l’intervenuta prescrizione del diritto azionato; con il quarto violazione degli artt. 2054 e 2697 c.c. per avere omesso il giudice di pace di rilevare l’insussistenza della prova in ordine alle modalità con cui si sarebbe verificato il sinistro.

Le intimate non hanno proposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con il quale si deduce violazione di legge per avere il giudice di pace rigettato le eccezioni sollevate dalla curatela in ordine all’improponibilità della domanda di condanna è fondato. E’ principio assolutamente pacifico quello secondo cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell’accertamento del passivo da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione.

Nè un’eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un’azione che, come nella fattispecie, comporti il necessario intervento di più litisconsorti (L. n. 990 del 1969, art. 23), posto che, come aveva già rilevato la più attenta dottrina, in esito alla riforma della legge fallimentare che non prevede più l’opposizione allo stato passivo nelle forme dell’ordinario processo di cognizione, viene impedito il simultaneus processus nei confronti del fallito e dei litisconsorti dal momento che nell’ambito dell’attuale rito è sicuramente esclusa la presenza di parti estranee al fallimento nell’ambito di un procedimento che, comunque si voglia individuarne l’oggetto, non prevede pronunce di condanna o anche solo di accertamento destinate ad avere efficacia in ambito extra concorsuale nei confronti del litisconsorte in bonis.

Avendo l’attrice optato per l’azione volta alla condanna, oltre che dell’assicuratore, anche del responsabile fallito citando oltretutto la curatela fallimentare, l’azione nel suo complesso non può che essere dichiarata inammissibile, posto che la parte danneggiata avrebbe dovuto, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante da proporsi con il rito fallimentare, astenersi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarare l’intenzione di avvalersi di un’eventuale condanna solo in esito al ritorno in bonis.

L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento di quelli ulteriori.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata senza rinvio in quanto il processo non poteva essere iniziato.

La novità della questione induce alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto in quanto la causa non poteva essere iniziata e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA