Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17034 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17034
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9763/2016 proposto da:
R.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Ivan Canelli, ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Carlo
Conti Rossini n. 13;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei
Portoghesi 12, è domiciliata;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8852/50/15 della Commissione tributaria
Regionale della Campania, depositata il 12/10/2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021
dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. Con diversi avvisi di accertamento l’Agenzia delle entrate rideterminava ai fini IRPEF, IVA e IRAP e in assenza delle relative dichiarazioni, il reddito degli anni 2008, 2009 e 2010 di R.D., esercente attività di agenzie di recupero crediti e titolare di partita IVA.
2. La Commissione tributaria regionale della Campani (CTR), con sentenza n. 8852/50/15, depositata il 12/10/2015, rigettava l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto l’originario ricorso del contribuente.
3. Avverso tale sentenza R.D. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
4. L’Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione.
5. Con successiva istanza il contribuente chiedeva, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018, in ragione della presentazione delle domande di definizione agevolata la sospensione del presente giudizio.
6. In prossimità della camera di consiglio l’Agenzia delle entrate chiedeva venisse dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la Direzione Provinciale 1 di Napoli comunicato che il contribuente aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto.
Diritto
CONSIDERATO
che:
In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.
2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all’esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021