Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17034 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9763/2016 proposto da:

R.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Ivan Canelli, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Carlo

Conti Rossini n. 13;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8852/50/15 della Commissione tributaria

Regionale della Campania, depositata il 12/10/2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con diversi avvisi di accertamento l’Agenzia delle entrate rideterminava ai fini IRPEF, IVA e IRAP e in assenza delle relative dichiarazioni, il reddito degli anni 2008, 2009 e 2010 di R.D., esercente attività di agenzie di recupero crediti e titolare di partita IVA.

2. La Commissione tributaria regionale della Campani (CTR), con sentenza n. 8852/50/15, depositata il 12/10/2015, rigettava l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto l’originario ricorso del contribuente.

3. Avverso tale sentenza R.D. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. L’Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione.

5. Con successiva istanza il contribuente chiedeva, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018, in ragione della presentazione delle domande di definizione agevolata la sospensione del presente giudizio.

6. In prossimità della camera di consiglio l’Agenzia delle entrate chiedeva venisse dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la Direzione Provinciale 1 di Napoli comunicato che il contribuente aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all’esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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