Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17034 del 10/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/07/2017, (ud. 16/03/2017, dep.10/07/2017),  n. 17034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7296/2016 proposto da:

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F ROSAZZA

32, presso lo studio dell’avvocato UGO LUCA SAVIO DE LUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA LORENZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GINERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 376/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATI di LECCE, depositata il

23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 4 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 415/2/10 della Commissione tributaria provinciale di Lecce che aveva accolto il ricorso di D.P.G. contro l’avviso di accertamento IRAP, IVA, IRPEF 2004. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato, in quanto basato sullo scostamento del reddito dichiarato dallo studio di settore, doveva considerarsi di per sè fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, le quali non erano state inficiate da contro prove offerte dal contribuente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il D.P. deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul – riproposto – motivo di ricorso inerente la mancata allegazione del prospetto relativo allo studio di settore applicato.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito, in generale, che “I parametri o studi di settore previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1)” (Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016, Rv. 640541-01) e più in particolare che “In tema di accertamento tributario fondato su parametri e studi di settore e motivato “per relationem”, determina l’invalidità dell’atto impositivo l’omessa allegazione del prospetto contenente i risultati della concreta applicazione dei parametri medesimi, che ha carattere integrativo essenziale della indicazione dei presupposti di fatto e diritto della pretesa tributaria, salvo che il contribuente ne abbia avuto altrimenti conoscenza” (Sez. 5, Sentenza n. 27055 del 19/12/2014, Rv. 633778-01).

Orbene risulta evidente che la CTR non ha minimamente affrontato detta eccezione del contribuente e dunque senz’altro ricorre il denunziato vizio della sentenza.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2017

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