Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17034 del 09/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17034 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 15623-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL
SERVIZIO ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità
di beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
ODORICO VIOLA;

Data pubblicazione: 09/07/2013

- intimato –

avverso la sentenza n. 1/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO Sezione Distaccata di AIROLA, depositata il 03/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

APICE.

Ric. 2011 n. 15623 sez. M3 – ud. 06-06-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

15623/2011

Premesso in fatto.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” l. – Con sentenza depositata il 3.1.2011 il Tribunale di

proposto da Enel Distribuzione S.p.A. avverso la sentenza del
Giudice di Pace che l’aveva condannata a risarcire a Viola
Odorico il danno da inadempimento del contratto di
somministrazione di energia elettrica.
2. – L’inadempienza venne ravvisata nel mancato rispetto del
provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e
il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di
predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia,
in tal senso integrando – ex art. 1339 c.c. – il contratto di
somministrazione.
3 – Avverso tale sentenza Enel Servizio Elettrico s.p.a.,
nella qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione
S.p.A. nonché Enel Servizio Elettrico s.p.a., quale
beneficiaria di ramo di azienda di Enel Distribuzione spa,
hanno proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
L’utente intimato non ha espletato attività difensiva.
4 – Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Questa Corte si è già pronunciata, in svariate occasioni, sui
temi oggetto del presente ricorso affermando che:

Il potere

normativo secondario (o, altrimenti, il potere di emanazione

3

Benevento – Sezione distaccata di Airola rigettò l’appello

15623/2011

di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) ai sensi
dell’art. 2, coma 12, lett. h), della legge 14 novembre
1995, n. 481, si può concretare anche nella previsione di

margini di scelta sul “quando” e sul “quomodo”, le quali,
tramite l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al
comma 37 dello stesso art. 2 citato, possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., il contenuto
dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in via
derogatoria delle norme di legge, ma alla duplice condizione
che queste ultime siano meramente dispositive – e, dunque,
derogabili dalle stesse parti e che la deroga venga
comunque fatta

dall’Autorità

a

tutela

dell’interesse

dell’utente o consumatore, restando invece esclusa – salvo
che una previsione speciale di legge o di una fonte
comunitaria ad efficacia diretta non la consenta – la deroga
a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme
di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore
(Cass. 27.7.2011 n.

16401; da ultimo, con particolare

riferimento al presente ricorso trattandosi di questioni
sollevate negli stessi termini Cass. 20.12.2011 n. 27818).
Concludendo che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della
deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 non ha comportato
la modifica o integrazione del regolamento di servizio del

4

prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario

15623/2011

settore esistente all’epoca della sua adozione e, di
riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi
dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice

contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel
contratto di utenza.

La giurisprudenza così formatasi è pienamente condivisibile
ed i principi enunciati possono essere posti alla base della
presente decisione di accoglimento del proposto ricorso “.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna
delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Ritenuto in diritto.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed
in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è accolto per quanto di ragione
sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi
quattro motivi e la sentenza è cassata.
Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti, perché, se
l’integrazione del contratto non è avvenuta, non può esservi
stato alcun inadempimento.

5

risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola

15623/2011

Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di
rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto
non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la
domanda proposta dall’utente debba essere rigettata. Al

subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo
di informazione: è evidente che, se la delibera non ha
integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto
dell’obbligo de quo non può essere insorto.
Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve
provvedere, possono essere integralmente compensate, poiché è
notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di
diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è
stata decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono, invece, la
soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo
ai primi quattro motivi. Dichiara assorbiti i successivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo la
causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda
della parte intimata. Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna la parte intimata al pagamento, in favore delle
ricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate

6

riguardo, la sua infondatezza emerge anche per il profilo

15623/2011

in euro seicento, di cui euro duecento per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema

di cassazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA